CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2021 la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza del 12 ottobre 2011 del Tribunale di Avellino, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 22 maggio 2013 (il ricorso per Cassazione era stato infine dichiarato inammissibile con provvedimento del 13 dicembre 2015), per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 6 lett. d) della legge 210/2008, in relazione all'art. 186 d.lgs. 152/2006. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con i primi tre motivi è stata dedotta l'inosservanza della norma di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 67 del 2014; nonché violazione di legge in relazione agli artt. 571, comma 3, cod. proc. pen. e 175 cod. proc. pen.. 2.1.1. In particolare, il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione dell'estratto contumaciale delle sentenze di primo e di secondo grado, con ciò derivando una nullità che inficiava la legittimità del titolo. Non sussisteva quindi mera nullità della notificazione ma illegittimità del processo notificatorio con la conseguente lesione dell'autonomo diritto all'impugnazione, e la mancata formazione del titolo esecutivo. Contrariamente poi alle affermazioni del provvedimento impugnato, faceva difetto la prova dell'avvenuta notificazione dell'estratto contumaciale della prima sentenza, così che non era determinata la decorrenza, nei confronti dell'imputato, dei termini per l'impugnazione. In proposito, infatti, l'imputato non aveva esercitato l'autonomo diritto all'appello, né lo aveva espressamente delegato al difensore, che aveva provveduto al gravame sulla scorta della nomina già intervenuta e senza quindi consumare l'autonomo potere di impugnazione dell'imputato. 2.1.2. Per quanto poi riguardava il giudizio di appello, non sussisteva procura speciale dell'imputato per il ricorso per cassazione, attesa la mera sottoscrizione della nomina a rappresentarlo e quindi la conservazione, per il contumace, del potere di proporre impugnazione. 2.2. Col quarto e quinto motivo, infine, l'ordinanza impugnata andava censurata sul rilievo che non sarebbe stata di sua pertinenza la verifica della ritualità della notificazione che interferiva sulla formazione del giudicato, in quanto veniva contestata la legittima formazione del titolo esecutivo per difetto di notifica dell'estratto contumaciale, con doglianza azionabile tramite l'incidente di esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro evidente connessione e tenuto conto della natura strettamente processuale delle doglianze (sì che questa Corte può accedere agli atti del fascicolo d'ufficio), va invero osservato che alcun vizio può ravvisarsi. 4.1.1. Per quanto infatti riguarda la pretesa mancata notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale del Tribunale di Avellino, per un verso le annotazioni a margine della sentenza di primo grado hanno dato conto che la notificazione all'odierno ricorrente era avvenuta il giorno 4 novembre 2011. Per altro conto, e tali rilievi appaiono dirimenti, nell'intestazione dell'atto di appello proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per conto di Luca e [OSCURATO:PERSONA] viene espressamente dato atto (ed al riguardo non può che farsi altresì richiamo, a riscontro della correttezza del dato, al dovere di verità processuale incombente su ogni difensore) che la notificazione "all'imputato contumace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 548 c.p.p." della sentenza di condanna di primo grado, puntualmente e correttamente richiamata con i riferimenti numerici, era stata eseguita il 2 novembre 2011. Alcuna incertezza può quindi porsi al riguardo, alla stregua dei rilievi che precedono. 4.1.2. In ordine poi alla sentenza della Corte territoriale, che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando per il resto la sentenza del Tribunale, va osservato - conformemente ai rilievi dell'ordinanza impugnata - che l'odierno ricorrente aveva nominato, con atto del 9 settembre 2013 sottoscritto autenticato nella firma, indirizzato alla Corte di Cassazione e unito al ricorso per cassazione, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale proprio difensore di fiducia. In tale atto, rivolto appunto a questa Corte di legittimità, sono altresì esattamente riportati il numero di ruolo generale (n. 56318/09), il numero di registro dì appello (n. 342/13), il numero identificativo della sentenza d'appello (n. 3069/13). Del tutto coerentemente, il difensore di fiducia aveva così contestualmente precisato nell'incipit del ricorso, sempre datato 9 settembre 2013, di essere stato nominato per la presentazione dell'impugnazione. 4.1.3. Ciò complessivamente posto, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di impugnazioni del contumace, qualora il gravame venga proposto dal difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'alto di impugnazione, detta nomina è equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. e vale anche come impugnazione personale dell'imputato (è stato così ritenuto che tale modalità di conferimento dell'incarico comprova la volontà dell'imputato di farsi assistere dal difensore nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata e che, con la sottoscrizione, l'interessato ha inteso far proprio il contenuto dell'atto nella sua interezza, inclusa la parte contenente i motivi di gravame)(Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile e altri, Rv. 262992; cfr. altresì Sez. 1, n. 37827 del 24/10/2006, Fasano, Rv. 234981). 4.1.4. In specie, la nomina del difensore è stata fatta con dichiarazione rivolta alla Corte di Cassazione, con specifica e corretta indicazione di tutti gli estremi identificativi del fascicolo di primo e di secondo grado, nonché della sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Detta dichiarazione è stata unita al ricorso per cassazione, nell'introduzione del quale il difensore così officiato aveva precisato di essere stato "nominato per la presentazione dell'impugnazione". 4.1.5. Ciò posto, la lettura univoca, piana e coerente di siffatto convergente materiale processuale - tenuto altresì conto che non sussiste la necessità dell'uso di formule sacramentali per verificare l'effettiva portata della volontà della parte, cfr. ad es. Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473 - è tale da ritenere la sussistenza della procura speciale ad impugnare, attesa altresì la documentale (v. supra) piena conoscenza della sentenza della Corte d'Appello da parte dell'imputato. Il quale, a sua volta, ebbe a pienamente e direttamente legittimare il proprio nominato difensore avanti a questa Suprema Corte. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va senz'altro osservato che il percorso processuale a carico dell'odierno ricorrente si era infine correttamente concluso, con la successiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte di questa Corte. 5.1. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom