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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 48566/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) S.F.D. (C.U.I. 05JSTVO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita là relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ,ap [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2020 il Giudice di pace di Como ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998, commesso il 4 luglio 2017, perché non punibile per la presenza di giustificato motivo.

L'imputato, destinatario di decreto di espulsione e di ordine di allontanamento entro sette giorni - notificati il 23 giugno 2017 - era stato identificato in Svizzera, alla stazione ferroviaria di Chiasso a bordo di treno proveniente dall'Italia, il 4 luglio 2017 e quindi riportato in Italia.

Peraltro, considerato il breve tempo dalla notifica dell'espulsione, l'accertata presenta in territorio svizzero e la verosimile precarietà economica, il primo giudice riteneva che la inottemperanza all'ordine di allontanamento fosse determinata da giustificato motivo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con due motivi di ricorso vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio assolutorio, in quanto: - il reato era consumato sin dalla scadenza del termine di sette giorni per ottemperare all'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato - la difesa non aveva allegato difficoltà economiche né aveva documentato di essersi rivolto all'ambasciata o al consolato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

La pronuncia assolutoria è stata fondata sul rilievo della sussistenza di un giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento, entro sette giorni, dal territorio dello Stato.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che solo la precarietà economica, desumibile dalla condizione di clandestinità, avesse impedito all'imputato di ottemperare tempestivamente all'ordine di allontanamento, eseguito a distanza di giorni dieci dalla notifica del provvedimento.

La giurisprudenza ha riconosciuto che la condizione di impossidenza economica, valutata nel complessivo contesto del fatto, può integrare il giustificato motivo che esclude la rilevanza penale dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 30779 del 7.7.2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234883; Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, MARKOVIC, Rv. 277449).

Nel caso in esame la sentenza ha evidenziato che l'ordine di allontanamento era stato emesso dal Questore di Taranto e che l'imputato aveva varcato, in uscita, la frontiera italiana con la Svizzera solo quattro giorni oltre il termine imposto, dati ritenuti, con apprezzamento motivato in termini ineccepibili, significativi del fatto che solo le difficoltà economiche aveva impedito una tempestiva ottemperanza.

Va dunque respinto il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) S.F.D. (C.U.I. 05JSTVO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita là relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ,ap [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2020 il Giudice di pace di Como ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998, commesso il 4 luglio 2017, perché non punibile per la presenza di giustificato motivo. L'imputato, destinatario di decreto di espulsione e di ordine di allontanamento entro sette giorni - notificati il 23 giugno 2017 - era stato identificato in Svizzera, alla stazione ferroviaria di Chiasso a bordo di treno proveniente dall'Italia, il 4 luglio 2017 e quindi riportato in Italia. Peraltro, considerato il breve tempo dalla notifica dell'espulsione, l'accertata presenta in territorio svizzero e la verosimile precarietà economica, il primo giudice riteneva che la inottemperanza all'ordine di allontanamento fosse determinata da giustificato motivo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con due motivi di ricorso vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio assolutorio, in quanto: - il reato era consumato sin dalla scadenza del termine di sette giorni per ottemperare all'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato - la difesa non aveva allegato difficoltà economiche né aveva documentato di essersi rivolto all'ambasciata o al consolato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. La pronuncia assolutoria è stata fondata sul rilievo della sussistenza di un giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento, entro sette giorni, dal territorio dello Stato. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che solo la precarietà economica, desumibile dalla condizione di clandestinità, avesse impedito all'imputato di ottemperare tempestivamente all'ordine di allontanamento, eseguito a distanza di giorni dieci dalla notifica del provvedimento. La giurisprudenza ha riconosciuto che la condizione di impossidenza economica, valutata nel complessivo contesto del fatto, può integrare il giustificato motivo che esclude la rilevanza penale dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 30779 del 7.7.2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234883; Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, MARKOVIC, Rv. 277449). Nel caso in esame la sentenza ha evidenziato che l'ordine di allontanamento era stato emesso dal Questore di Taranto e che l'imputato aveva varcato, in uscita, la frontiera italiana con la Svizzera solo quattro giorni oltre il termine imposto, dati ritenuti, con apprezzamento motivato in termini ineccepibili, significativi del fatto che solo le difficoltà economiche aveva impedito una tempestiva ottemperanza. Va dunque respinto il ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso.
Decreto Cassazione n. 48566/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris