CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 31938/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 4423-5 sul ricorso iscritto al n. /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultimo (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultimo (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ); - con troricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controrícorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29; - controrícorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultimo (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]); - controrícorrente - avverso la sentenza O sia3:; t e ra g =i :a , n. 8896/50/14 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: - con ricorso depositato alla C.T.P. di Caserta il 5/6/2013, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'estratto di ruolo e le cartelle di pagamento (relative a pretese per tasse automobilistiche, IRPEF, ILOR, IVA, IRAP, imposte di registro, contributi di bonifica e miglioramento fondiario, TARSU, diritti della C.C.I.A.A.); - il giudice di primo grado respingeva il ricorso; - la C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 8896/50/14 del 20/10/2014, dichiarava inammissibile l'appello del Conte perché notificato a mezzo di servizio di posta privata e, in difformità dalle statuizioni del primo giudice, per la ritenuta ìnoppugnabilità dell'estratto di ruolo; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; - hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, l'Agenzia delle Entrate (che ha anche avanzato ricorso incidentale), la C.C.I.A.A. di Caserta (la quale ha pure depositato memoria), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Regione [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. La sentenza d'appello è stata pubblicata in data 20/10/2014 e il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione scadeva il 20/4/2015. Il ricorso è stato portato alla notifica in data 30/4/2015. 2.Di conseguenza, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale di Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 22/03/2007, Rv. 596755-01). 3.Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifu- sione delle spese di questo giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti.La tardività del controricorso della C.C.I.A.A. di Caserta non osta alla liquidazione delle spese in suo favore, dato che «In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intima- ta che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controri- corso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pre- gressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368-01). Le predette spese sono liquidate nella misura indicata nel di- spositivo secondo i vigenti parametri. 4.Stante il rigetto dell'impugnazione, va dato atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compen- si, oltre a spese prenotate a debito;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese di questo giudizio, che liquida Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a C.C.I.A.A. di Caserta le spese di questo giudizio, che liquida Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compen- si, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a Consorzio di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricor- so, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Se- zione Civile, il 6 luglio