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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24725/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Costa d'Avorio [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 863/2023 della Corte di appello di Ancona del 03/04/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza privata (art. 610 cod. pen., capo A) perché estinto per intervenuta remissione della querela, confermandone, invece, la condanna in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dalla recidiva, con riduzione della pena alla misura di otto mesi e quindici giorni di reclusione in luogo dei nove mesi inflittigli dal giudice di primo grado.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce tre motivi di doglianza.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al disposto aumento di pena a titolo di recidiva, argomentato, secondo la sua prospettazione, sulla scorta di mere clausole di stile.

Inoltre il primo giudicante ha applicato - e la Corte di appello ha confermato la statuizione - un aumento di pena a titolo di recidiva pari a due mesi e quindici giorni di reclusione, superiore alla misura consentita dall'art. 99, sesto comma, cod. pen., dal momento che, come risultante dai certificati penali allegati al ricorso, il ricorrente aveva in precedenza riportato una condanna a 2.380,00 euro di ammenda, altra a 100 euro di multa ed una terza a venti giorni di reclusione.

Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. e degli artt.192 e 511 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di resistenza, per avere i giudici di merito illegittimamente utilizzato le annotazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative al fatto in addebito, asseritamente acquisite in maniera sbrigativa dal primo giudice senza provvedere ad escutere i relativi agenti intervenuti e/o firmatari e/o estensori dei relativi verbali.

Con il terzo motivo, lamenta, infine, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei termini 2 J di cui alla motivazione, mentre va rigettato nel resto.

2. Va preliminarmente rilevato che nel dispositivo della sentenza di primo grado del 24/02/2021 il Tribunale di Ancona dichiarava di escludere la recidiva contestata, per cui l'appellante non riteneva di formulare alcuna doglianza sul punto con l'atto di gravame.

La sentenza di appello ha, invece, ritenuto che la recidiva fosse stata in concreto applicata, considerando quello del dispositivo un mero refuso e dando così prevalenza alla motivazione, che aveva calcolato in due mesi e quindici giorni di reclusione l'aumento stabilito a titolo di recidiva, su cui era stato ulteriormente applicato un aumento di quindici giorni per il reato di cui all'art.610 cod. pen., poi dichiarato improcedibile in appello.

Tanto ai fini della tempestività della doglianza, che appare fondata.

Stando, infatti, alle sopra ricordate allegazioni difensive, a loro volta basate sulle risultanze dei certificati penali, l'imputato aveva riportato in precedenza condanne pari, visto il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., a quarantuno (41) giorni complessivi di pena detentiva.

L'aumento a titolo di recidiva non avrebbe, quindi, potuto superare tale limite, atteso il criterio mitigatore di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen.

L'aumento disposto a detto titolo, già dalla sentenza di primo grado, di due mesi e quindici giorni di reclusione va, pertanto, ridotto ai sensi dell'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen., alla indicata misura di quarantun giorni (un mese e undici giorni), con eliminazione della frazione in eccesso di un mese e quattro giorni, costituente pena aggiuntiva illegale secondo il parametro normativo di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen. 3.

Vanno, per contro, rigettati gli ulteriori motivi di ricorso.

Il secondo si palesa come un mero tentativo di chiedere una rivisitazione nel merito della vicenda, anche perché la dedotta violazione dell'art. 511 cod. proc. pen. non erayata tempestivamente dedotta con i motivi di appello.

La testuale riproduzione delle deposizioni dei testi escussi in giudizio (pag. 5-7 ricorso) evidenzia, del resto, ulteriormente l'obiettivo perseguito dalla difesa del ricorrente di chiedere indebitamente al giudice di legittimità di intervenire sull'esito decisorio del giudizio, esorbitando dai limiti del controllo di legalità della decisione impugnata ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Il terzo è parimenti infondato, non tenendo deliberatamente conto il ricorrente che il giudice di appello ha svolto una congrua e diffusa motivazione della scelta di non concedergli le facoltative circostanze attenuanti generiche, basata sulla 3 dr) pervicacia dimostrata nel proseguire la condotta illecita, di per sé giudicata particolarmente violenta e tale da costituire ostacolo al riconoscimento delle attenuanti innominate.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi sette e gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Costa d'Avorio [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 863/2023 della Corte di appello di Ancona del 03/04/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza privata (art. 610 cod. pen., capo A) perché estinto per intervenuta remissione della querela, confermandone, invece, la condanna in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dalla recidiva, con riduzione della pena alla misura di otto mesi e quindici giorni di reclusione in luogo dei nove mesi inflittigli dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce tre motivi di doglianza. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al disposto aumento di pena a titolo di recidiva, argomentato, secondo la sua prospettazione, sulla scorta di mere clausole di stile. Inoltre il primo giudicante ha applicato - e la Corte di appello ha confermato la statuizione - un aumento di pena a titolo di recidiva pari a due mesi e quindici giorni di reclusione, superiore alla misura consentita dall'art. 99, sesto comma, cod. pen., dal momento che, come risultante dai certificati penali allegati al ricorso, il ricorrente aveva in precedenza riportato una condanna a 2.380,00 euro di ammenda, altra a 100 euro di multa ed una terza a venti giorni di reclusione. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. e degli artt.192 e 511 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di resistenza, per avere i giudici di merito illegittimamente utilizzato le annotazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative al fatto in addebito, asseritamente acquisite in maniera sbrigativa dal primo giudice senza provvedere ad escutere i relativi agenti intervenuti e/o firmatari e/o estensori dei relativi verbali. Con il terzo motivo, lamenta, infine, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei termini 2 J di cui alla motivazione, mentre va rigettato nel resto. 2. Va preliminarmente rilevato che nel dispositivo della sentenza di primo grado del 24/02/2021 il Tribunale di Ancona dichiarava di escludere la recidiva contestata, per cui l'appellante non riteneva di formulare alcuna doglianza sul punto con l'atto di gravame. La sentenza di appello ha, invece, ritenuto che la recidiva fosse stata in concreto applicata, considerando quello del dispositivo un mero refuso e dando così prevalenza alla motivazione, che aveva calcolato in due mesi e quindici giorni di reclusione l'aumento stabilito a titolo di recidiva, su cui era stato ulteriormente applicato un aumento di quindici giorni per il reato di cui all'art.610 cod. pen., poi dichiarato improcedibile in appello. Tanto ai fini della tempestività della doglianza, che appare fondata. Stando, infatti, alle sopra ricordate allegazioni difensive, a loro volta basate sulle risultanze dei certificati penali, l'imputato aveva riportato in precedenza condanne pari, visto il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., a quarantuno (41) giorni complessivi di pena detentiva. L'aumento a titolo di recidiva non avrebbe, quindi, potuto superare tale limite, atteso il criterio mitigatore di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen. L'aumento disposto a detto titolo, già dalla sentenza di primo grado, di due mesi e quindici giorni di reclusione va, pertanto, ridotto ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., alla indicata misura di quarantun giorni (un mese e undici giorni), con eliminazione della frazione in eccesso di un mese e quattro giorni, costituente pena aggiuntiva illegale secondo il parametro normativo di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen. 3. Vanno, per contro, rigettati gli ulteriori motivi di ricorso. Il secondo si palesa come un mero tentativo di chiedere una rivisitazione nel merito della vicenda, anche perché la dedotta violazione dell'art. 511 cod. proc. pen. non erayata tempestivamente dedotta con i motivi di appello. La testuale riproduzione delle deposizioni dei testi escussi in giudizio (pag. 5-7 ricorso) evidenzia, del resto, ulteriormente l'obiettivo perseguito dalla difesa del ricorrente di chiedere indebitamente al giudice di legittimità di intervenire sull'esito decisorio del giudizio, esorbitando dai limiti del controllo di legalità della decisione impugnata ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Il terzo è parimenti infondato, non tenendo deliberatamente conto il ricorrente che il giudice di appello ha svolto una congrua e diffusa motivazione della scelta di non concedergli le facoltative circostanze attenuanti generiche, basata sulla 3 dr) pervicacia dimostrata nel proseguire la condotta illecita, di per sé giudicata particolarmente violenta e tale da costituire ostacolo al riconoscimento delle attenuanti innominate. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi sette e gi
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