CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 47500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (CUI 03T812J) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2022, la Corte di appello di Bologna, a seguito di richiesta formulata dal Tribunale di Chemnitz della Repubblica Federale di Germania con mandato di arresto europeo n. 10 Ds 385 Js 25631/17, ha disposto la consegna del cittadino della [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03T812J), in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione di cui agli artt. 369, 370 [OSCURATO:PERSONA] e 3, 4, 5 d.lgs. 74/2000, per i quali è prevista la pena massima di anni dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato il 6 ottobre 2022 da personale della Questura di [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito di convalida dell'arresto il 7 ottobre 2022, la Corte di appello ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un giorno a settimana. 2. Avverso tale decisione, la difesa del ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 22-bis, legge 22 aprile 2005 n. 69. Secondo la difesa, trattandosi di domanda di consegna volta all'esecuzione di una misura cautelare custodiale emessa dallo Stato estero ed essendo trascorso oltre un anno e mezzo dall'emissione di quest'ultimo provvedimento, la Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare una doverosa verifica in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari legittimanti la consegna, come richiesto dall'art. 22-bis I. 69/2005; la difesa rileva, altresì, che i termini massimi sono da computare a partire dal momento dell'emissione del provvedimento restrittivo dalla autorità giudiziaria appartenente allo Stato richiedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Secondo la difesa del ricorrente, il tenore dell'art. 22-bis I. 22 aprile 2005, inserito dall'art. 17, d.lgs. del 2 febbraio 2021, n. 10 sarebbe applicabile al caso sottoposto a scrutinio in quanto la misura cautelare emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] tedesca alla base della richiesta di consegna non sarebbe legittima poiché sono decorsi i sessanta giorni previsti dalla citata disposizione e senza che la Corte di appello abbia verificato la persistenza delle esigenze cautelari alla base del provvedimento emesso in Germania. 3. Le ragioni addotte dalla difesa risultano manifestamente infondate, se solo si osserva la eccentricità del richiamo dell'art. 22-bis I. cit. che reca una specifica disciplina in merito alle comunicazioni da fornire allo Stato emittente ed ai provvedimenti da adottare in ordine alle misure cautelari quando siano scaduti i termini previsti per l'adozione della decisione sulla richiesta di consegna. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che, qualora sulla richiesta di consegna - quando manca il consenso dell'interessato - non sia stata emessa la decisione definitiva entro il termine di sessanta giorni (decorrenti dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata o dalla deliberazione di non applicare alcuna misura), la Corte dinanzi alla quale pende il procedimento deve informare immediatamente del ritardo e delle sue ragioni il Ministro della Giustizia, al fine di darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente. Decorso il termine iniziale termine di sessanta giorni, se nei trenta giorni successivi non interviene la decisione definitiva, la Corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne dà urgente comunicazione all'Eurojust (comma 2). Al momento della scadenza del termine degli ulteriori trenta giorni previsto dal comma 2, la Corte di appello deve valutare: a) se la custodia cautelare della persona richiesta in consegna è ancora da ritenere "assolutamente necessaria", secondo i presupposti e i criteri previsti dall'art. 9, comma 4 della legge n. 69 del 2005 (pericolo di sottrazione alla consegna); b) se la sua durata è proporzionata rispetto all'entità della pena (pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione oggetto dell'informazione richiamata all'articolo 6, comma 1, lettera f). In caso contrario, la Corte di appello dispone la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna. Nel caso di ingiustificata protrazione del ritardo nell'adozione della decisione definitiva oltre la scadenza del termine dei novanta giorni indicato nel secondo comma e, comunque, quando siano decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la Corte di appello revoca la misura della custodia cautelare. 4. Palese, pertanto, risulta il dato che vede la norma in esame funzionale alla celere definizione del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria che deve decidere in ordine alla richiesta di consegna e riguarda le sorti della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto della consegna (sia essa afferente all'esecuzione della sentenza o della misura cautelare adottata all'estero), a nulla rilevando il decorso del tempo dall'emissione dello Stato richiedente. In ogni caso, nessun affetto sulla legittimità del provvedimento di consegna assume il citato ritardo, i cui presupposti non hanno formato oggetto di censura da parte del ricorrente. Il motivo di ricorso risulta, inoltre, di scarso pregio se solo si osserva come la Corte di appello abbia imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta alla settimana a seguito di esecuzione dell'arresto di urgenza avvenuto il 6 ottobre 2022, misura cautelare che proprio l'art. 22-bis cit. prevede possa essere applicata in alternativa rispetto alle misure custodiali inizialmente disposte.5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimen