CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 232/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro E2i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4043/19, depositata il 13 maggio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. CATASTORilevato che: 1. – con sentenza n. 404 3 / 1 9, depositata il 13 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello proposto da E2i [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una dichiarazione di variazione docfa presentata dalla contribuente relativamente ad un parco eolico; 1.1 – il giudice del gravame, - premesso che « le torri eoliche possono avere diverse caratteristiche tipologiche, alcune essendo costituite da strutture complesse, altre da semplici pali; inoltre, ancorchè stabilmenteancorate al suolo, non lo sono in via definitiva, in quanto possono essere in caso di necessità facilmente smontate senza alcuna demolizione, (si tratta di strutture "imbullonate")», - ha considerato che andavano condivisi i rilievi svolti nella consulenza tecnica prodotta dalla parte appellante e, così, ha ritenuto che le cd. torri eoliche, -costituendo «parte essenziale dell’impianto, inscindibile dallo stesso che, in mancanza della torre, non potrebbe altrimenti funzionare», -debbono considerarsi prive di ogni autonomia funzionale e reddituale in quanto «le stesse non servono unicamente a sostenere le pale e la navicella, ma hannola funzione primaria di portare le stesse all’altezza utile per poter sfruttare l'energia meccanica del vento, poi trasformata in energia elettrica, ed inoltre svolgono anche funzione di condotto di cablaggio, per cui devono ritenersi componenti impiantistiche» piuttosto che, come dedotto dall’amministrazione, opere di natura strumentale volte ad accrescere l’utilità dell’impianto; 2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; E2i [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.Considerato che: 1. –ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione de lla l. n. 208 del 2015, art. 1, c. 21, deducendo, in sintesi, che, la torre eolica, -anche nel quadro della nuova disciplina catastale degli immobili a destinazione speciale, - deve essere considerata, - piuttosto che un macchinario, un congegno, un’attrezzatura o un impianto, - una costruzione connotata dai caratteri di stabilità, solidità, consistenza volumetrica e, dunque, della immobilizzazione al suolo, costruzione, pertanto, che assolve ad una funzione meramente strumentale di sostegno ma che non partecipa, in chiave funzionale, allo specifico processo produttivo; illegittimamente, pertanto, il giudice del gravame ne aveva escluso larilevanza ai fini della determinazione della rendita catastale; 2. –il motivo di ricorso è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso; 2.1 –la l. 28 dicembre 2015, n. 208 , art. 1, c. 21, ha disposto nei seguenti termini: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché deglielementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.»; 2.2 - la Corte, secondo un orientamento interpretativo qui condiviso, ha statuito che ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allospecifico processo produttivo; ed ha rimarcato che è rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica»e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica», nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al paridel rotore e della navicella ( v. Cass., 22 settembre 2021, n. 25793; Cass., 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., 20 gennaio 2021, n. 1010; v. altresìex plurimis, tra le stesse parti, Cass., 27 gennaio 2022, nn. 2532 e 2543 ; Cass., 30 novembre 2021, n. 37428; Cass., 16 novembre 2021, n. 34548); 2.3 –la Corte ha, in particolare, rimarcato che: -la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di "immobile urbano" (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4), di unità immobiliare (D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3) e di "costruzione stabile" comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione di rendita (d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in l. n. 88 del 2005, con riguardo alle centrali elettriche); - alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice delle leggi (C. Cost. n. 162/08), si è ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e delle centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1-Opifici (Cass. n. 4028 del 2012, Cass.n. 24815 del 2014, Cass. n. 32861 del 2019 e molte altre); il che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare n. 6 del 2012 dell'Agenzia del Territorio (Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (L. stabilità 2015); -questo quadro è stato inciso (con effetto dal 2016) dalla citata l . n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, su riportato, il quale, con una tecnica legislativa "per esclusione", descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di imbullonati; sicché "la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo" (così Cass. n. 20726 del 2020); -l'amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della L. del 2015, varie disposizioniinterne (Circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E; [OSCURATO:PERSONA] 27 aprile 2016, n. 60244; Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori delle centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica; -questa conclusione di prassi urta però con la nozione che invece emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale "prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (...) E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo" (Cass. n. 20726 del 2020 cit.); 2.4 - nella fattispecie il giudice del gravame ha specificamente considerato che la torre eolica deve escludersi dallastima catastale in ragione della ricorrenza del l ’ele mento di fattispecie accertato e costituito, come anticipato, dallaspecifica funzionalità della torre eolica al processo di aerogenerazione, così uniformandosi al principio di diritto espresso dalla Corte; 3. - le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al sopravvenire, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza della Corte mentre nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) . P.Q.M. La Corte - rigetta