CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2926/2020depositata in data 11/11/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. agiva dinanzi al Tribunale di Verona contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’accertamento del dirittodi rimborso delle somme anticipate ai fini della realizzazione delle operedi urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle sommeNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026necessarie per l’attuazione del Piano di Recupero (“Comparto 17.1”),come previsto nella relativa Convenzione urbanistica stipulata con ilComune di Villafranca in data 20.1.2005. I convenuti erano stati citatiin quanto proprietari di terreni inclusi nel comparto (denominato“Comparto B”), che avevano partecipato alla Convenzione dilottizzazione unitamente alla società dante causa dell’attrice, [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno della domanda, l’attrice deduceva di averacquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la proprietà di una cubatura diterreno (denominata “Comparto A”), obbligandosi a rispondere insolido con gli altri lottizzanti a tutti gli obblighi e i vincoli diurbanizzazione e attuazione di un piano di recupero urbanistico diiniziativa privata, derivanti dalla suddetta Convenzione nei confrontidel Comune di Villafranca; contestava ai convenuti il mancatopagamento – per la quota a essi spettante – dei costi del piano direcupero attuato dall’attrice nell’àmbito della Convenzione urbanisticadel 20.1.2005.I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamavano in causa [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., svolgendo nei loro confronti domanda di manleva.Esponevano di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], una scrittura privata di compartecipazione al pianourbanistico, che subordinava il loro contributo pecuniarioall’autorizzazione edilizia a costruire sulla loro quota. Deducevano,inoltre, di aver stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., in data 24.6.2008, uncontratto di permuta di porzioni immobiliari ricomprese nel CompartoB di loro proprietà, a fronte dell’obbligo di quest’ultima di eseguire unaristrutturazione/edificazione di una porzione immobiliare abitativa dellaquale i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si riservavano la proprietà. [OSCURATO:SOCIETA]si costituiva e a sua volta proponeva domanda riconvenzionale neiNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], lamentando il loro inadempimentoal contratto di permuta.Il Tribunale di Verona rigettava la domanda attorea, ritenendo, tral’altro, che le opere eseguite dall’attrice non fossero funzionali alComparto B di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], e che l’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] non prevedesse un obbligo per gli stessi di partecipare allespese delle opere di urbanizzazione, invece assunte a proprio carico daTione [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale propostada [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] sulla base del contrattodi permuta del 26.6.2008, intesa a ottenere la condanna degli stessiall’adempimento degli obblighi di cui al predetto contratto, ovvero – invia subordinata – a far dichiarare l’inadempimento di questi ultimi conogni consequenziale statuizione e a condannarli al risarcimento deidanni.2. La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello diVenezia dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in via principale; Habitats.r.l. proponeva appello incidentale, reiterando le richieste già svolte inprimo grado con domanda riconvenzionale.La Corte d’Appello, con sentenza n. 2926/2020, rigettava l’appelloprincipale e l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto,confermava integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando, perquanto ancora qui di interesse (punti da 23 a 25):- con riferimento all’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] riguardo l’inadempimento al contrattodi permuta, rilevava la Corte che esso costituiva domanda, e quindicausa, autonoma rispetto a quella proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].;- nel merito, l’appello incidentale era infondato, atteso che la stessaHabitat s.r.l. aveva riconosciuto – con nota del 23.1.3013 in rispostaNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026alla diffida ad adempiere della controparte - di essere inadempiente,avendo dichiarato un impedimento al tempestivo pagamento dovutoalla crisi economica del settore, tale da chiedere una modifica dellecondizioni contrattuali, in particolare una dilazione dei termini dipagamento. Sì che non poteva trovare accoglimento la domanda voltaa ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento attribuito aiRinaldi-[OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi neanche un comportamento contrarioa buona fede degli appellati.3. La sentenza è stata impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA].,con ricorso affidato a cinque motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppinaPiccoli.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie e all’esito della camera di consiglio del 4.2.2026 laCorte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione di inammissibilitàdella documentazione formulata nel corso del primo grado di giudizio,tempestivamente proposta dalla odierna ricorrente e oggetto del terzomotivo d’appello incidentale, e per aver posto tale documentazione afondamento della propria decisione. Sostiene la ricorrente che laproduzione dell’atto di diffida ad adempiere proveniente dai coniugiRinaldi-[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse inammissibile in quanto tardiva.Innanzitutto, la diffida era stata notificata alla società in data19.9.2012, dopo la già avvenuta notifica della chiamata in causa dellaHabitat s.r.l. nel giudizio di primo grado. Inoltre, la diffida era stataprodotta dopo lo scadere del termine decadenziale di cui all’art 183,comma 6, c.p.c., e depositata non già immediatamente dopo la suaNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026notifica (nelle udienze del 25.10.2012, del 9.4.2013 oppure del25.6.2013), bensì addirittura all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]Appello, nonostante l’eccepita inammissibilità, non ha motivato sulmantenimento in atti di tale produzione e ha erroneamente fondato lasua decisione sulla base di tale documento.1.1. Si impone di premettere che l’omesso esame di una questionemeramente processuale non può integrare il vizio di omessa pronuncia,configurabile solo nel caso di mancato esame di domande o eccezionidi merito (Cass. Sez. 3, n. 26913 del 16/10/2024, Cass. Sez. 2, n.1876 del 25/1/2018, per tutte); il motivo può comunque essereesaminato nel suo contenuto, in quanto nella sostanza denuncia laviolazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. previgente, da applicareratione temporis, e in tali termini è infondato.Il documento in questione –la diffida ad adempiere al contratto dipermuta del 26.6.2008 notificata ad [OSCURATO:SOCIETA]. dai coniugi [OSCURATO:PERSONA],contenente anche la convocazione innanzi al notaio rogante – è statolegittimamente acquisito agli atti del procedimento di primo grado,oltre il termine decadenziale di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c.previgente, in quanto formato successivamente a detto termine. Avutoriguardo alla tardiva produzione di documenti, la Cassazione ha giàevidenziato (Cass. Sez. 2, n. 7679 del 30/03/2026, pag. 5; Cass. Sez.2, n. 7977 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, n. 1370 del 21/01/2013) chedal regime processuale non può ricavarsi un onere della parte, sancitoa pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado glieventuali documenti che si siano formati dopo lo spirare del termineassegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma primadel passaggio della causa in decisione, ancorché la parte abbia avutola possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causadi primo grado a sentenza; fatta soltanto salva, in tale ipotesi, laNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026possibilità per il giudice del gravame di applicare il disposto dell'art. 92c.p.c. Da tanto si trae anche l’insussistenza di un onere della parte diprodurre i documenti formatisi dopo il regime delle preclusioniistruttorie nella prima udienza successiva alla formazione deidocumenti medesimi. Questione diversa è quella relativa al fatto che ildocumento sia stato volontariamente formato dopo lo spirare deitermini istruttori, come la ricorrente in sostanza evidenzia; si tratta dielemento che attiene alla rilevanza probatoria del documento, chespetta al giudice di merito valutare, ma che non può incidere in sésull’ammissibilità della sua produzione.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 183 c.p.c.,dell’art. 115 c.p.c., anche in relazione agli articoli 24 e 111 Cost.,nonché dell’art. 3 legge n. 247 del 2012, per avere il giudice posto afondamento della decisione una prova inammissibile e illegittima, inviolazione del diritto fondamentale di difesa. Il documento -nota del23.1.2013, in risposta alla diffida ad adempiere- posto a fondamentodella decisione sarebbe non solo tardivo, in quanto prodotto oltre lospirare del termine decadenziale per il deposito di memorie istruttoriedi cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., ma non producibile in giudizio exart. 48 [OSCURATO:PERSONA], in quanto corrispondenzariservata tra legali diretta a raggiungere un accordo transattivo.2.1. Il motivo è infondato.In primo luogo, il documento -la risposta alla diffida ad adempieredel 23.1.2013-, era stato formato successivamente alla scadenza deitermini di deposito di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., e quindi potevaessere legittimamente acquisito, come esposto al punto 1.1.Inoltre, secondo quanto già statuito dalla Suprema Corte, conindirizzo al quale si intende dare continuità, l'art. 48 del vigente CodiceDeontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare inNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quellacontenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanzaesclusivamente sul piano deontologico e disciplinare; la disposizionenon è diretta a regolamentare l'ammissibilità della produzione ingiudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il qualeè generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice,secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle normeprocessuali che regolano i tempi e le modalità della produzionemedesima (Cass. Sez. 2, n. 21205 del 24/7/2025, alla quale si rinviaex art. 118 disp. att. c.p.c. per l’esposizione delle ragioni cheimpongono tale soluzione).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.anche in relazione all’art. 167 c.p.c., nonché la violazione dell’art.2697, comma 2 c.c., per avere la Corte territoriale violato il principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato, i principi generali inmateria di onere della prova delle eccezioni di merito non rilevabilid’ufficio e di decadenza della possibilità di proporle dopo la costituzionein giudizio. La ricorrente lamenta che, nel rigettare la sua domanda neiconfronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la Corte si sia limitata a rilevareche [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riconosciuto di essere inadempiente; evidenziache controparte nel giudizio non aveva mai introdotto una domanda oeccezione di accertamento di inadempimento contrattuale contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né tantomeno una domanda di risoluzione del contratto.Quindi sostiene che, pronunciandosi sull’inadempimento di Habitats.r.l., il giudice d’appello avrebbe commesso una violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.3.1. Il terzo motivo -ammissibile e da esaminare esclusivamenteladdove deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto le altreNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026violazioni prospettate nell’intitolazione non trovano riscontro nelleargomentazioni svolte- è infondato.Si premette che l’interpretazione del contenuto della domanda èdel 22/9/2023) e che nella fattispecie la ricorrente neppure censura lasentenza impugnata per avere erroneamente interpretato la suadomanda. Nella fattispecie, la sentenza impugnata (pag. 15, punto 25)ha interpretato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come domandadi risoluzione del contratto di permuta per inadempimento dei consortiRinaldi e tale domanda ha esaminato e rigettato nel merito, nonincorrendo perciò nella lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c.L’affermazione della ricorrente secondo la quale i consorti [OSCURATO:PERSONA] nonavevano eccepito l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a essere svoltagenericamente e in termini non rispettosi dell’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.,all’evidenza è contraddetta dalla descrizione dei fatti di causa eseguitadalla stessa ricorrente; ciò, con riguardo alla produzione della diffidaad adempiere da parte dei consorti [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto tale, sifondava sulla loro tesi in ordine all’inadempimento in capo ad Habitats.r.l.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 1453 e ss.c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La sentenza viene censuratanella parte in cui ha accertato l’inadempimento contrattuale di Habitats.r.l. in assenza dei presupposti di diritto di cui agli artt. 1453 e ss.c.c., quali la gravità e colpevolezza dell’inadempimento; si sostiene cheil riferimento al contenuto della missiva del 23.1.2013 appareinsufficiente e illogico a fondare la declaratoria di inadempimento diHabit s.r.l., rispetto ai parametri normativi richiamati.5. Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ossia laNumero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026mancata liberazione dell’immobile oggetto di contratto di permuta neltermine stabilito da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ex art. 360,comma 1, n. 5) c.p.c. Si sostiene che la circostanza, laddove fossestata esaminata, avrebbe condotto la Corte d’Appello a riconosceresussistente l’inadempimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rispetto alleobbligazioni essenziali del contratto intercorrente tra le parti. Sarebbe,dunque, errata la sentenza nella misura in cui ha escluso che ilcomportamento tenuto dai coniugi fosse contrario a buona fede, inquanto quel comportamento aveva impedito ad [OSCURATO:SOCIETA]. di iniziarei lavori di ristrutturazione.6. Il quarto e quinto motivo meritano accoglimento per le ragioniche seguono, in quanto sussiste nella sentenza impugnata l’erroneaapplicazione delle disposizioni sulla valutazione dell’inadempimento aifini della risoluzione dei contratti a prestazione corrispettive, che si èconcretata anche nell’omesso esame di fatti che avrebbero potutoessere decisivi.Nel rigettare l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corteterritoriale ha valorizzato unicamente l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]rispetto ai termini di pagamento, risultante dalla dichiarazione di nonpoter adempiere contenuta nella nota di [OSCURATO:SOCIETA]. del 23.1.2013,inviata in risposta alla diffida ad adempiere notificata dai coniugiRinaldi-[OSCURATO:PERSONA]. In questo modo, considerando assorbenti le ragioniesposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nella nota del 23.1.2013 (v. sentenza pag. 15,punto 25), la Corte territoriale ha completamente omesso la disaminadella condotta dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rispetto all’esecuzione delcontratto in atto tra le due parti, risultante dal fatto -evidenziato nelquinto motivo di ricorso- che gli immobili di cui si discute erano ancoraabitati dai loro proprietari.Numero registro generale 2355/2021Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9858/2026Data pubblicazione 16/04/2026Quindi, la Corte d’Appello ha ignorato il principio secondo il quale,nei contratti a prestazioni corrispettive e in caso di denuncia diinadempienze reciproche, è necessario procedere a un giudizio dicomparazione in ordine al comportamento delle due parti per stabilirequale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all’oggettiva entitàdegli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressionimaggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte,nonché della conseguente alterazione del sinallagma (Cass. Sez. 2, n.13827 del 22-5-2019; Cass. Sez. 2, n. 13627 del 30/5/2017; Cass.Sez. 3, n. 10477 del 1/6/2004, Cass. Sez. L, n. 5444 del 15/04/2002;Cass. Sez. 2, n. 1168 del 03/02/2000, per tutte).In conclusione, la pronuncia deve essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio l’applicazione del principio enunciato,giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso, rigetta il primo,il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia indiversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino