CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza del 23 luglio 2025, in accoglimento parziale dell’opposizione proposta dadi euro 177.000,00, corrispondente alla vendita degli appartamenti siti a Lecce a viaUdine. 30 e a via Dell’Abate n. 1., e ha respinto la stessa quanto alla sommacorrispondente alla vendita dell’immobile sito a Lecce, in via Toma, e di quello sito adAcquarica del Capo, in [OSCURATO:PERSONA], nonché quanto alla confisca dell’autovettura2. [OSCURATO:PERSONA], fratello della ricorrente, è stato condannato consentenza divenuta irrevocabile per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990.Con la condanna è stata disposta la confisca di beni immobili e somme nelladisponibilità dello stesso ai sensi dell’art. 74, comma 7-bis D.P.R. 309 del 1990.A fronte di tale provvedimento, pertanto, è stata disposta la confisca dellasomma di euro 207.000,00, corrispondente al ricavato della vendita di tutti i beniintestati a [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni beni sempre a questa intestati in quanto siè ritenuto che tali beni e somme fossero nella disponibilità del condannato.3. Il condannato e l’attuale ricorrente hanno richiesto la revoca della confiscasul presupposto che i beni non fossero nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] eche la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse l’effettiva proprietaria dei beni.Il giudice dell’esecuzione, in sede di opposizione, ha ritenuto fondate lecensure esposte dalla difesa quanto a due dei beni immobili indicati e ha confermatonel resto il rigetto dell’istanza con riferimento a due appartamenti e all’autovetturaIn ordine ai due beni per i quali l’istanza è stata respinta la Corte ha rilevatoche le operazioni effettuate, una vendita alla sorella dell’intera proprietà per quello aLecce e la vendita della sola nuda proprietà per quello ad Acquarica, erano fittizie eche il condannato aveva mantenuto la disponibilità dei beni ceduti e immediatamentevenduti.Quanto all’autovettura, invece, la Corte ha ritenuto che questa fosse il mezzoutilizzato per il trasporto degli stupefacenti e che la ricorrente, ben consapevoledell’uso che ne veniva fatto, era l’intestataria solo formale del bene.4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73,comma 7-bis e art. 74 comma 7-bis D.P.R. 309 del 1990, anche con riferimento altravisamento della prova, quanto all’immobile sito a Lecce in via Roma. Nel primomotivo la difesa rileva che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudicedell’esecuzione non avrebbe tenuto conto che l’immobile, pure originariamenteintestato al condannato, è stato acquistato con i proventi della vendita di un albergoeffettuata dai genitori dello stesso e della ricorrente. Ragione questa per cui lecircostanze indicate, il passaggio di proprietà da [OSCURATO:PERSONA] alla sorella e lasuccessiva vendita dell’immobile a terzi seguita nell’arco di tre mesi, sarebberoirrilevanti ai fini della confisca.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73,comma 7-bis, art. 74 e comma 7-bis, D.P.R. 309 del 1990 quanto all’immobile sito adAcquarica del Capo in piazza [OSCURATO:PERSONA]. Nel secondo motivo la difesa, evidenziandoche il bene è pervenuto al condannato nell’anno 2010 a titolo di donazione, rileva chela successiva vendita per 8.000,00 euro della nuda proprietà alla sorella e la cessionedell’usufrutto sarebbero prive di incidenza dimostrativa quanto all’effettiva disponibilitàdel bene immobile.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 73, comma7-bis e art. 74, comma 7-bis, D.P.R. 309 del 1990 quanto all’autovettura [OSCURATO:PERSONA].Nel terzo motivo la difesa evidenzia che gli elementi indicati dal giudicedell’esecuzione, il rapporto di fratellanza e l’utilizzo dell’autovettura da parte delcondannato, non sarebbero decisivi ai fini della confisca in quanto il bene nonrientrerebbe in una delle ipotesi per cui è prevista la confisca facoltativa.5. In data 9 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittenelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento alla confisca dei due beni immobili evidenziandoche la loro provenienza sarebbe lecita e che, in ogni caso, non ci sarebbe prova chequesti siano rimasti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dopo la vendita allasorella.Le doglianze sono infondate.Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato la confiscaprevista dagli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, D.P.R. 309 del 1990 è unaconfisca diretta o per equivalente del profitto e/o prodotto del reato che, in questocaso, ammonta a 800.000,00Sotto tale profilo, pertanto, le circostanze, il tempo e le modalità di acquistodei beni non assumono alcun rilievo, come appunto è del tutto irrilevante che questisiano stati lecitamente acquistati o meno (Sez. 6, n. 35789 del 10/07/2024, Russo,Rv. 286974 – 01).Ai fini della citata confisca, infatti, è sufficiente che i beni siano nelladisponibilità del condannato ed è pertanto questo l’unico presupposto di cui si deveverificare la sussistenza e in ordine al quale il giudice è tenuto a motivare (Sez. U, n.31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 – 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013,Adami, Rv. 255037 – 01;Sez. 6, n. 35789 del 10/07/2024, Russo, Rv. 286974 – 01).Nel caso di specie la Corte ha proceduto correttamente.2.1. In merito all’immobile di Lecce il giudice dell’esecuzione ha evidenziatocome questo, che era intestato al condannato, sia stato venduto alla sorellain unperiodo e in circostanze sospette, tanto che neanche tre mesi dopo è stato ceduto aterzi.Elemento questo a fronte del quale, unitamente al tenore delle telefonate incui il fratello dice alla sorella di dare conto e di informarlo di tutte le operazioni cheavrebbe fatto, rende logica e adeguata la conclusione nel senso che il bene erarimasto nella effettiva disponibilità del condannato e, di conseguenza, legittima laconfisca del corrispettivo ottenuto.Ciò ribadito, d’altro canto, che il fatto che il bene che sia stato acquistato con isoldi della vendita dell’albergo dei genitori non incide in alcun modo sui presuppostidella confisca e laconsulenza sul punto, pertanto, è del tutto priva di rilievo.Tale circostanza, infatti, dimostra esclusivamente che l’immobile erapervenuto nella disponibilità del condannato a titolo di donazione indiretta e ciò, comein precedenza indicato, è sufficiente a consentire la confisca per equivalente dellostesso bene ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, e/o 74, comma 7-bis, D.P.R. 309 del1990.2.2. Analogo discorso vale per l’altro bene, pervenuto al condannato comedonazione dalla nonna nel 2010.Anche in questo caso la motivazione del provvedimento impugnato, con ilriferimento all’operazione effettuata (cessione alla sorella della nuda proprietà per soli8.000,00 euro di un bene che ne vale 450.000,00, mantenimento dell’usufrutto evendita immediatamente successiva), è adeguata quanto alla effettiva disponibilità delbene al condannato e alla natura fittizia dell’intestazione alla sorella.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 73, comma 7-bis, e art. 74, comma 7-bis, D.P.R.309 del 1990 quanto all’autovettura [OSCURATO:PERSONA].La doglianza è infondata.La conclusione del giudice territoriale nel senso che [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell’autovettura mentre la sorellaera mera intestataria formaleappare logica e corretta.Il ragionamento esposto sul punto, con il riferimento alle circostanze chel’autovettura veniva regolarmente utilizzata dal fratello e che egli era stato arrestatomentre era alla guida della stessa, infatti, è adeguato e coerente e, pertanto, non èsindacabile in questa sede.Ciò anche considerato che la confisca della stessa autovettura, quale cosache servita o destinata a commettere il reato, è comunque obbligatoria ai sensi degliartt. 73, comma 7-bis, e art. 74, comma 7-bis, D.P.R. 309 del 1990.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]