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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18415/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 23/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 26/07/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]'O SILETTI in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 494 e 640 cod. pen.

Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale per omessa motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente e l'assenza di elementi probatori certi, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di meriti, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale si è impossessato dei documenti di identità della parte offesa, con il raggiro consistito nella promessa di un lavoro, al fine di attivare delle utenze Enel proprio presso l'indirizzo ove era residente e utilizzando per l'attivazione il numero di telefono a lui intestato, così integrando pienamente gli elementi costitutivi dei reati contestati); osservato, peraltro, che le censure difensive, pur nella loro genericità, tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. /(1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 23/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 26/07/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]'O SILETTI in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 494 e 640 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale per omessa motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente e l'assenza di elementi probatori certi, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di meriti, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale si è impossessato dei documenti di identità della parte offesa, con il raggiro consistito nella promessa di un lavoro, al fine di attivare delle utenze Enel proprio presso l'indirizzo ove era residente e utilizzando per l'attivazione il numero di telefono a lui intestato, così integrando pienamente gli elementi costitutivi dei reati contestati); osservato, peraltro, che le censure difensive, pur nella loro genericità, tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. /(1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023
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