Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41102/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Crotone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni gravi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Crotone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni gravi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 41102/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris