CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 03545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 1522 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucisano , con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzion. 91 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.559/01/20 depositata i n data 20 / 1 0 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: sospensione ex L.n.130 del 2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole perl’anno 2010 con il quale si rideterminava il reddito imponibile inquanto la stessa era ritenuta dall’Ufficio residente in Italia – e non in Svizzera - e conseguentemente ivi assoggettata ad imposizionereddituale; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia; la contribuente proponeva appello incidentale , riproponendo eccezioni in ri t o non espressamente esaminate dal giudice di primo grado; la CTR rigettavaentrambe le impugnazioni , così confermando la sentenza dellaCTP; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso ; Consideratoche: - è in atti istanza della controricorrente di estinzione per cessazione materia del contendere per pagamento del dovuto a seguito di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130 del 2022 con allegata ricevutaversamento; - nelle more della veri fica, da parte della competente Amministrazionefinanziaria, della regolarità della definizione , va dispostala sospensione del processo; p.q.m. sospendeil processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Disponela trasm