CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1982
Cassazione n. 15569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/06/1982 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rul3an Elezi ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 14 giugno 2024 di conferma della sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Perugia in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per avere trasportato e detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 19 grammi, suddivisa in 19 involucri di cellophane termosaldato. 2. Rilevato che il motivo, con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza piuttosto che di equivalenza, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già dedotta, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, con una motivazione logica e coerente, ha dato atto che la quantità di sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato non può ritenersi esigua dato che dalle analisi di laboratorio è emerso che dalla stessa era possibile ricavare oltre 90 dosi medie singole. I giudici di secondo grado hanno, inoltre, posto l'accento sulla personalità del prevenuto in termini di non minima pericolosità avuto riguardo alla circostanza che lo stesso ricorrente ha ammesso di svolgere regolare attività di spaccio per trarne i mezzi di sostentamento e che tale dedizione sarebbe confermata dal precedente penale specifico annoverato che afferisce a numerose condotte di cessione di sostanza stupefacente nel corso del 2017 e del 2018. E' noto che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare il trattamento sanzionatorio. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] dliera est. Maria 11rea Arena té9 DEPOSITATA -"