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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 03290/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentata rapina in quella di tentato furto e percosse per supposto travisamento delle risultanze probatorie, è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, per di più riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in ordine all'esatta qualificazione del reato così come contestato, attesa l'impossibilità in diritto di scomporre l'azione delittuosa in separate condotte, in ragione del principio di unitarietà del fatto di reato); che, peraltro, tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito a pag. 2 della sentenza impugnata; che la dedotta prospettazione riguardante il supposto difetto di unitarietà tra l'azione della sottrazione della merce e la presunta violenza occorsa risulta in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria [...], il requisito dell'immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, Sent. n. 30775 del 10/05/2023 Ud., dep. 17/07/2023, Rv. 285038 - 02); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione avuto conto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - S civv"- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentata rapina in quella di tentato furto e percosse per supposto travisamento delle risultanze probatorie, è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, per di più riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in ordine all'esatta qualificazione del reato così come contestato, attesa l'impossibilità in diritto di scomporre l'azione delittuosa in separate condotte, in ragione del principio di unitarietà del fatto di reato); che, peraltro, tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito a pag. 2 della sentenza impugnata; che la dedotta prospettazione riguardante il supposto difetto di unitarietà tra l'azione della sottrazione della merce e la presunta violenza occorsa risulta in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria [...], il requisito dell'immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, Sent. n. 30775 del 10/05/2023 Ud., dep. 17/07/2023, Rv. 285038 - 02); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione avuto conto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - S civv"- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere E
Sentenza Cassazione n. 03290/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris