CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15486/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATAN LAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uYi v visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché nel complesso manifestamente infondati; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato - non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione della decisione sul punto che, coerentemente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato la genericità del dolo e l'assenza, nel caso di specie, di cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso - che censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la ritenuta recidiva - risultano anch'essi manifestamente infondati, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che risulta immune da censure, avendo correttamente valutato, da un canto, la non scarsa offensività della condotta atteso che il ricorrente, non solo si era allontanato dalla abitazione, 12n ma I stato visto interloquire con terze persone, d'altro canto, i plurimi 'precedenti penali anche C specifici denotanti la inclinazione delinquere che giustificava l'aumento di pena (cfr. pagg. 4- 6 del provvedimento impugnato) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d