CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37066/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'accertamento della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito, per un verso, che le giustificazioni addotte dall'imputato circa la mancata esibizione della documentazione contabile, attribuita a un atteggiamento poco collaborativo dei funzionari dell'agenzia delle dogane, contrastano con quanto riportato nel processo verbale di constatazione riguardo agli accertamenti svolti e con le dichiarazioni del teste Lembo (riportate a p. 5 della sentenza impugnata), e, per altro verso, con una valutazione di fatto sorretta da non illogica motivazione, che l'assunto difensivo - secondo cui l'indagine e l'arresto del commercialista avrebbero impedito il recupero della contabilità - è inverosimile, posto che l'imputato non ha mai denunciato la scomparsa delle scritture contabile, nemmeno dopo la richiesta formulata dai funzionari dell'agenzia delle entrate, né dopo l'arresto del commercialista, e considerando, inoltre, che l'imputato non ha nemmeno fornito alcuna indicazione temporale riguardo l'asserita impossibilità di recuperare dette scritture contabili (cfr. p. 5); rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché deducé,fattuali, che non si confrontano con la motivazione, la quale ha ribadito gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, posto che, da un lato, l'imputato ha prodotto la documentazione contabile solo prima dell'udienza preliminare, a conferma che le scritture contrabili erano state istituite e occultata durante la verifica fiscale, e dall'altro, che il dolo di evasione è stato desunto, in maniera non manifestamente illogica, dal comportamento tenuto dall'imputato, che ha tentato di sostenere l'impossibilità di consegnare la documentazione per condotte attribuibili al commercialista, e dalla rilevante attività imprenditoriale svolta, desumibile dell'entità degli acquisti intracomunitari registrati nel sistema telematico dell'agenzia delle dogane; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 otto