CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09262/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17, proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di riscossione, incorporante s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia all’indirizzo pec -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli pubblicato in data 5 maggio 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo di crediti tributari- Avvisi di addebito [OSCURATO:PERSONA] - Esclusione-Estratti di ruolo- Sufficienza. Emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:SOCIETA] sud, poi incorporata da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di riscossione, chiese di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in base a un avviso di addebito e a due estratti di ruolo, ma ne fu esclusa. Il T ribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo successivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] . A fondamento della decisione ha affermato che il credito contributivo oggetto dell’avviso di addebito - ritenuto non definitivo perché notificato presso la vecchia sede della debitrice e anche perché fra la data della notifica e quella del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non erano ancora trascorsi 60 giorni - non era stato provato, in quanto l’opponente non aveva depositato alcuna documentazione ulteriore all’avviso. In relazione ai crediti tributari, ha stabilito che il ruolo p uò costituire titolo per l’ammissione al passivo soltanto se ritualmente e preventivamente notificato al contribuente o, dopo il fallimento, al curatore e che comunque l’estratto di ruolo non è idoneo allo scopo perché non riporta tutti i dati della pretesa impositiva ricavabili dalla cartella di pagamento. Una tale interpretazione, ha aggiunto il tribunale fallimentare , è l’unica costituzionalmente orientata, anche alla luce dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi con la pronuncia n. 19704/15 delle sezioni unite, che ha escluso la natura impositiva dell’estratto di ruolo, in quanto, altrimenti, si consentirebbe all’ente impositore o all’agente per la riscossione di partecipare illegittimamente al concorso, pur non essendo titolare di alcun diritto, mai sorto per effetto della decadenza dovuta all’omessa notificazione dell’atto al contribuente, non accertabile in sede fallimentare. L’agente per la riscossione propone ricorso contro questo decreto per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.-Il primo motivo di ricorso, col quale [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione lamenta la violazione dell’art. 30 del d.l. n. 78/10 e dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99, perché il tribunale avrebbe trascurato che l’avviso di addebito era divenuto definitivo, in quanto era inutilmente decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99, è inammissibile. Il rigetto si fonda difatti su due rationes decidendi: una, basata sull’erroneità della notificazione dell’avviso di addebito; l’altra sul mancato decorso, alla data di dichiarazione di fallimento, del termine di sessanta giorniprevisto dall’art. 30 del d.l. n. 78/10. 1.1.- L’agente per la riscossione ha impugnato soltanto la seconda, di modo che la prima è divenuta irretrattabile. Resta quindi fermo l’esame di merito a proposito del mancato assolvimento dell’onere (soprattutto) probatorio (in termini, Cass.n. 37006/22, punto IV), non incrinato dal fuggevole e generico richiamo, in coda al motivo, alle «dichiarazioni liberamente rese dalla società fallita in sede di denuncia mensile dei contributi dovuti per il personale dipendente». 2.- Col terzo motivo di ricorso , da esaminare con priorità rispetto al secondo, perché logicamente prodromico, l’agente per la riscossione lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 602/73 perché la notificazione del ruolo o della cartella di pagamento concernenti crediti tributari non è presupposto necessario per l’ammissione al fallimento del credito, che è adeguatamente provato dall’estratto di ruolo, riproduzione esatta del ruolo. La censura è fondata. 2.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 33408/21) hanno difatti stabilito che in sede concorsuale il ruolo non rileva come titolo esecutivo perché non c’è attività espropriativa da compiere, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (tra varie, anche Cass. n. 9441/19 e n. 18425/21). E altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo (Cass., sez. un., n. 19704/15; vedi pure sez. un., n. 26283/22, punto 26). Neanche dall’art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 603/72 si può ricavare che occorre il titolo esecutivo per l’insinuazione al passivo del fallimento. Al contrario, la disposizione in questione si limita a legittimare l’agente per la riscossione, qualora si sia aperta la procedura concorsuale in danno del debitore, a procedere esecutivamente comunque, avvalendosi del ruolo, ai fini dell’ammissione al passivo del credito: pure questa norma è quindi sorretta dall'intento di accelerare l’insinuazione al passivo. D’altronde, si è da tempo chiarito, i crediti scaturiscono dall’inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell’insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli avvisi di accertamento (Cass., sez. un., n. 4779/87; n. 13275/20; n. 28192/20; n. 8602/21; sez. un., nn. 21765 e 21766/21), né tampoco in base al ruolo, né per effetto della notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 6846/21). L’ente creditore può d’altronde dimostrare il proprio credito anche con documenti diversi dal ruolo (Cass., sez. un., n. 4126/12). 3.- I rrilevante è, quindi, ai fini dell’insinuazione al passivo, che il ruolo, recte, la cartella di pagamento sia notificata. La notificazione risponderebbe alla mera funzione d’informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (in termini, Cass.n. 6846/21, cit., e, con riguardo all’insinuazione al passivo di crediti previdenziali, Cass. nn. 12317/18, 20054/18, 700/19, 24589/19). Questa funzione è, tuttavia, assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata, come nel caso in esame, degli estratti di ruolo che menzioni no gli atti in questione, e che consentono, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in base all’art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell’iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19, cit.; conf., n. 13767/21), e, in relazione a quelli previdenziali, d’integrare la documentazione giustificativa già prodotta, come emerge dall’art. 31 del d.lgs. n. 46/99 (al riguardo, tra varie, Cass. n. 29806/17; n. 29195/18). 3.1.- E allora, per l'ammissione al passivo fallimentare è sufficiente, in base all'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e all’art. 93 l. fall., che l’agente della riscossione corredi l’istanza d’insinuazione dell’estratto di ruolo, che documenta, mediatamente, l'esistenza dell'atto che ne è posto a base (Cass. n. 14693/17; sulla sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo cfr. altresì, tra varie, anche Cass. nn. 18531/20 e 26896/20; n. 23453/22; n. 37006/22; n. 13152/23). 4.- La censura è accolta e l’accoglimento determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 68/05, concernente il perfezionamento della notificazione delle cartelle risultanti dagli estratti di ruolo. 5.- Il decreto è cassato per il profilo corrispondente all’accoglimento, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Na