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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 03828/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29060/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 90; -controricorrente - avverso la sentenza n. 864/4/18 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, depositata il 20/2/2018; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l’attività di rottamazione di materiali ferrosi industriali, proponeva ricorso contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento per TARSU anni 2009 e 2010 relativa ad un’area destinata a d eposito, sul presupposto che provvedeva autonomamente attraverso ditte specializzate allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericoli prodotti e, conseguentemente, non era tenuta al pagamento di quanto richiesto.

2. La CTR con la sentenza n. 864/4/2018, depositata il 20/2/2018, rigettava l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente. 3.Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4.La contribuente ha depositato controricorso.

5. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memorie.

Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] deduce, exart 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt .112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Con tale censura la ricorrente rileva che la CTR ha omesso ogni motivazione in ordine alle censure proposte con le quali: - si era eccepito il vizio di ulta petizione in cui erano incorsi i giudici di primo grado i quali, a fronte di un ricorso introduttivo fondato sullo smaltimento in proprio dei rifiuti da parte della contribuente, avevano accolto lo stesso sul rilievoche la cartella di pagamento afferente al tributo richiesto non era legittima in quanto non era stata preceduta dal necessario atto di liquidazione; - si era dedotta la violazione e falsa applicazione da parte dei medesimi giudici dell’art. 72 del d.lgs. n.507 del 1993 che non prevede il suindicato obbligo di emissione dell’atto di liquidazione. 2.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 72, del d.lgs. n. 507 del 1993.

La CTR, nel confermare le motivazioni dei giudici di primo grado, sarebbe incorsa nella indicata violazione, in quanto l’art. 72 cit. consente ai comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, nei casi in cui, come quello di specie, tale liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 64,66 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 31 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 7 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997.

A parere del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la CTR sarebbe incorsa nelle indicate violazioni in quanto non avrebbe tenuto conto che: - l’area sottoposta a tassazione di mq 700 era stata oggetto di denuncia della contribuentequale deposito; - l’art 31 del Regolamento comunale, richiamando l’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 esclude dalla tassazione le sole aree dove si formano rifiuti speciali non quelle adibite a deposito degli stessi, - con delibere comunali n. 91/96 e n. 97/98 si era provveduto alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, pertanto, per essi era comunque dovuta la tassa rifiuti; - la dichiarazione sulla quale si era provveduto alla liquidazione oggetto della cartella impugnata, non era stata oggetto di variazioni o modificazioni da parte della contribuente, rilevanti per le deroghe o riduzioni di cui agli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507 del 1993.

4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati.

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021 Rv. 662554 -01).

Nella specie, dagli attiprocessuali (sentenza, ricorso e controricorso) risulta che la società contribuente ha opposto alla cartella impugnata la dedotta non tassabilità dei rifiuti prodotti in ragione della loro natura speciale (materiali ferrosi).

A fronte di tale assunto difensivo, i giudici di primo grado (CTP) hanno accolto il ricorso sul presupposto che la impugnata cartella di pagamentodoveva ritenersi illegittima in quanto non era stata preceduta da alcun atto di liquidazione del tributo (cfr. pag. 4 del ricorso).

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione chiedendone la declaratoria di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. oltre che l’errata interpretazione dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 per effetto del quale, in assenza di modifiche, non è necessaria l’emissione di un avviso di liquidazione per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di TARSU (cfr. pag. 4 del ricorso e pag. 2 del controricorso). 4.1Orbene, la CTR, dopo aver premesso di condividere le motivazioni della CTP, ha rigettato l’appello proposto ha affermato che in ragione dell’attività svolta dalla società contribuente «di lavorazione di materiali ferrosi industriali risulta evidente che rifiuti prodotti sono rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani che vadano esclusi dalla tassazione TARSU, così come previsto anche la regolamento comunale» all’art. 31, richiamando una Risoluzione del Ministero delle Finanze secondo la quale i magazzini intermedi di produzione e di stoccaggio dei prodotti finiti sono esclusi dalla indicata tassazione.

Da quanto sopra risulta evidente l’insussistenzadel lamentato vizio di omessa pronunciala, avendo la CTR fondato la propria decisione proprio sul presupposto evocato dalla ricorrente per l’esenzione dal tributo (la natura di materiali ferrosi dei propri rifiuti) costituendo la natura dei rifiuti prodotti il thema decidendum rimesso al giudice e rispetto al quale quest’ultimo era chiamato a decidere. 5.Il terzo motivo è fondato. 5.1In materia di TARSU (d.lgs. n. 507 del 1993) , di cui la TIA 1 (d.lgs. n. 22 del 1997)è una mera variante, l'art. 49, comma 3, di tale ultimo decreto dispone che «la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza de/locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (cfr. art 62 d.lgs. n. 507 del 1993).

Ne consegue che la regola ̀ quella dell'assoggettabilit à a TARSU di tutti i "locali" esistenti sul territorio comunale, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti.

A sua volta, l'art. 49, comma 14, dello stesso decreto legislativo dispone che «sulla tariffa ̀ applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivit̀ di recupero dei rifiuti stessi » .

D'altro canto, l'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile anche alla Tia, dispone che « nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali».

Ed invero, il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: i comuni "effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa"; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, "le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio", nonch́ "l'assimilazione per qualitàe quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento" (tale potere di assimilazione ̀ divenuto pienamente operante a seguito dell'a brogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39 ad opera della L. n. 128 del 1998, art. 17); la privativa suddetta "non si applica (....) alle attivitàdi recupero dei rifiuti assimilati" (dal 1 gennaio 2003 ), "alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati", ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g) e comma 7).

Emerge da quanto sopra il carattere "universale" della TARSU-TIA alla quale sono sottoposti tutti i locali siti nel territorio dell'ente comunale impositore.L’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, infatti, non riguarda tipologie di locali, bens̀ "parti di super fici ".

Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, cioè, ̀ normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani.Nondimeno, qualora al suo interno si svolgano attività che generano rifiuti speciali non assimilati, le superfici interessate da tale attività sono escluse dal computo della complessiva superficie tassabile. 5.2 Per quanto riguarda i prodotti ferrosi, questa Corte ha recentemente precisato che "i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani".

Ed ancora, l ’ esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perch́ solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.) (Cass. n. 26725 del 2016). 5.3Inoltre, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territoriocomunale (cfr. Cass. nn. 7548/2021; n.10634/2019, 4961/2018, 11351/2012).

La regola, dunque, ̀ che, ai fini della determinazione della superficie tassabile, non deve tenersi conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, fatto salvo l'esercizio del potere di assimilazione del Comune per quanto riguarda i rifiuti speciali, richiedendo la legge, ai fini dello scorporo delle superfici da quelle tassabili, sia l'esistenza di caratteristiche strutturali o di destinazione del locale, sia il fatto che in esso si producano «di regola» rifiuti speciali, requisito quest'ultimo che non ̀ integrato dalla mera occasionalità o possibilit à , ma presuppone che il rifiuto speciale costituisca il prodotto normale e ordinario dell'attivitàivi svolta. 5.4 Alla luce di tali stringenti prescrizioni normative ̀ allora evidente che non tutti i rifiuti prodotti anche nelle aree adiacenti allo stabilimento produttivo hanno in ś la natura di rifiuti speciali in quanto le aree magazzino sono asservite o funzionali alla produzione industriale. 5.5 Per quanto più direttamente attiene alcaso in esame si è precisato che «i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perch́ solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attivit̀ diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito» (Cass. n. 12287 del 2018, n. 26637 del 2017 e n. 26725 del 2016).

Si è, poi, stabilito che «La situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilit̀ di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilit̀ ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e ciò in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.

La funzione di magazzino, deposito o ricovero ̀ invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa» (Cass. n. 19720 del 2010). 5.6 Nella fattispecie sottoposta a scrutinio , il magazzino utilizzato quale “stoccaggio” della produzione effettuata in altro locale facente parte dell’unico complesso aziendale, va compreso nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione(Cass. n. 26725 del 2016).

Non si ravvisa,infatti, sotto quale profilo l'adibizione dell'area a magazzino di materiale ferroso potrebbe farlo considerare escluso dalla possibilitàdi produrre rifiuti, trattandosi di un'area per la quale la normativa non contempla alcuna ipotesi di esenzione.6.

La sentenza impugnata non si ̀ uniformata ai principi enunciati, fondandosi l’esenzione dal tributo richiesta dalla contribuente sul mero presupposto che il deposito oggetto di tassazione era destinato allo stoccaggio dei materiali ferrosi e che i rifiutispeciali prodotti venivano smaltiti da ditte specializzate; circostanze che non possono condurre al totale mancato pagamento del tributo richiesto la cui concreta determinazione deve essere oggetto degli opportuni accertamenti di fatto che, previa cassazione della sentenza impugnata, dovranno essere compiutidai giudici di merito.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa , in diversa composizione, affinch́ , determini l’esat to importo dovuto dalla contribuente per l’area deposito oggetto di imposizione tenuto conto della natura e dell’eventuale prova di smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29060/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 90; -controricorrente - avverso la sentenza n. 864/4/18 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, depositata il 20/2/2018; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l’attività di rottamazione di materiali ferrosi industriali, proponeva ricorso contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento per TARSU anni 2009 e 2010 relativa ad un’area destinata a d eposito, sul presupposto che provvedeva autonomamente attraverso ditte specializzate allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericoli prodotti e, conseguentemente, non era tenuta al pagamento di quanto richiesto. 2. La CTR con la sentenza n. 864/4/2018, depositata il 20/2/2018, rigettava l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente. 3.Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4.La contribuente ha depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] deduce, exart 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt .112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con tale censura la ricorrente rileva che la CTR ha omesso ogni motivazione in ordine alle censure proposte con le quali: - si era eccepito il vizio di ulta petizione in cui erano incorsi i giudici di primo grado i quali, a fronte di un ricorso introduttivo fondato sullo smaltimento in proprio dei rifiuti da parte della contribuente, avevano accolto lo stesso sul rilievoche la cartella di pagamento afferente al tributo richiesto non era legittima in quanto non era stata preceduta dal necessario atto di liquidazione; - si era dedotta la violazione e falsa applicazione da parte dei medesimi giudici dell’art. 72 del d.lgs. n.507 del 1993 che non prevede il suindicato obbligo di emissione dell’atto di liquidazione. 2.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 72, del d.lgs. n. 507 del 1993. La CTR, nel confermare le motivazioni dei giudici di primo grado, sarebbe incorsa nella indicata violazione, in quanto l’art. 72 cit. consente ai comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, nei casi in cui, come quello di specie, tale liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 64,66 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 31 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 7 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997. A parere del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la CTR sarebbe incorsa nelle indicate violazioni in quanto non avrebbe tenuto conto che: - l’area sottoposta a tassazione di mq 700 era stata oggetto di denuncia della contribuentequale deposito; - l’art 31 del Regolamento comunale, richiamando l’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 esclude dalla tassazione le sole aree dove si formano rifiuti speciali non quelle adibite a deposito degli stessi, - con delibere comunali n. 91/96 e n. 97/98 si era provveduto alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, pertanto, per essi era comunque dovuta la tassa rifiuti; - la dichiarazione sulla quale si era provveduto alla liquidazione oggetto della cartella impugnata, non era stata oggetto di variazioni o modificazioni da parte della contribuente, rilevanti per le deroghe o riduzioni di cui agli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507 del 1993. 4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021 Rv. 662554 -01). Nella specie, dagli attiprocessuali (sentenza, ricorso e controricorso) risulta che la società contribuente ha opposto alla cartella impugnata la dedotta non tassabilità dei rifiuti prodotti in ragione della loro natura speciale (materiali ferrosi). A fronte di tale assunto difensivo, i giudici di primo grado (CTP) hanno accolto il ricorso sul presupposto che la impugnata cartella di pagamentodoveva ritenersi illegittima in quanto non era stata preceduta da alcun atto di liquidazione del tributo (cfr. pag. 4 del ricorso). Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione chiedendone la declaratoria di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. oltre che l’errata interpretazione dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 per effetto del quale, in assenza di modifiche, non è necessaria l’emissione di un avviso di liquidazione per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di TARSU (cfr. pag. 4 del ricorso e pag. 2 del controricorso). 4.1Orbene, la CTR, dopo aver premesso di condividere le motivazioni della CTP, ha rigettato l’appello proposto ha affermato che in ragione dell’attività svolta dalla società contribuente «di lavorazione di materiali ferrosi industriali risulta evidente che rifiuti prodotti sono rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani che vadano esclusi dalla tassazione TARSU, così come previsto anche la regolamento comunale» all’art. 31, richiamando una Risoluzione del Ministero delle Finanze secondo la quale i magazzini intermedi di produzione e di stoccaggio dei prodotti finiti sono esclusi dalla indicata tassazione. Da quanto sopra risulta evidente l’insussistenzadel lamentato vizio di omessa pronunciala, avendo la CTR fondato la propria decisione proprio sul presupposto evocato dalla ricorrente per l’esenzione dal tributo (la natura di materiali ferrosi dei propri rifiuti) costituendo la natura dei rifiuti prodotti il thema decidendum rimesso al giudice e rispetto al quale quest’ultimo era chiamato a decidere. 5.Il terzo motivo è fondato. 5.1In materia di TARSU (d.lgs. n. 507 del 1993) , di cui la TIA 1 (d.lgs. n. 22 del 1997)è una mera variante, l'art. 49, comma 3, di tale ultimo decreto dispone che «la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza de/locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (cfr. art 62 d.lgs. n. 507 del 1993). Ne consegue che la regola ̀ quella dell'assoggettabilit à a TARSU di tutti i "locali" esistenti sul territorio comunale, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti. A sua volta, l'art. 49, comma 14, dello stesso decreto legislativo dispone che «sulla tariffa ̀ applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivit̀ di recupero dei rifiuti stessi » . D'altro canto, l'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile anche alla Tia, dispone che « nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali». Ed invero, il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: i comuni "effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa"; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, "le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio", nonch́ "l'assimilazione per qualitàe quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento" (tale potere di assimilazione ̀ divenuto pienamente operante a seguito dell'a brogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39 ad opera della L. n. 128 del 1998, art. 17); la privativa suddetta "non si applica (....) alle attivitàdi recupero dei rifiuti assimilati" (dal 1 gennaio 2003 ), "alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati", ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g) e comma 7). Emerge da quanto sopra il carattere "universale" della TARSU-TIA alla quale sono sottoposti tutti i locali siti nel territorio dell'ente comunale impositore.L’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, infatti, non riguarda tipologie di locali, bens̀ "parti di super fici ". Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, cioè, ̀ normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani.Nondimeno, qualora al suo interno si svolgano attività che generano rifiuti speciali non assimilati, le superfici interessate da tale attività sono escluse dal computo della complessiva superficie tassabile. 5.2 Per quanto riguarda i prodotti ferrosi, questa Corte ha recentemente precisato che "i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani". Ed ancora, l ’ esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perch́ solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.) (Cass. n. 26725 del 2016). 5.3Inoltre, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territoriocomunale (cfr. Cass. nn. 7548/2021; n.10634/2019, 4961/2018, 11351/2012). La regola, dunque, ̀ che, ai fini della determinazione della superficie tassabile, non deve tenersi conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, fatto salvo l'esercizio del potere di assimilazione del Comune per quanto riguarda i rifiuti speciali, richiedendo la legge, ai fini dello scorporo delle superfici da quelle tassabili, sia l'esistenza di caratteristiche strutturali o di destinazione del locale, sia il fatto che in esso si producano «di regola» rifiuti speciali, requisito quest'ultimo che non ̀ integrato dalla mera occasionalità o possibilit à , ma presuppone che il rifiuto speciale costituisca il prodotto normale e ordinario dell'attivitàivi svolta. 5.4 Alla luce di tali stringenti prescrizioni normative ̀ allora evidente che non tutti i rifiuti prodotti anche nelle aree adiacenti allo stabilimento produttivo hanno in ś la natura di rifiuti speciali in quanto le aree magazzino sono asservite o funzionali alla produzione industriale. 5.5 Per quanto più direttamente attiene alcaso in esame si è precisato che «i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perch́ solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attivit̀ diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito» (Cass. n. 12287 del 2018, n. 26637 del 2017 e n. 26725 del 2016). Si è, poi, stabilito che «La situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilit̀ di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilit̀ ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e ciò in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero ̀ invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa» (Cass. n. 19720 del 2010). 5.6 Nella fattispecie sottoposta a scrutinio , il magazzino utilizzato quale “stoccaggio” della produzione effettuata in altro locale facente parte dell’unico complesso aziendale, va compreso nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione(Cass. n. 26725 del 2016). Non si ravvisa,infatti, sotto quale profilo l'adibizione dell'area a magazzino di materiale ferroso potrebbe farlo considerare escluso dalla possibilitàdi produrre rifiuti, trattandosi di un'area per la quale la normativa non contempla alcuna ipotesi di esenzione.6. La sentenza impugnata non si ̀ uniformata ai principi enunciati, fondandosi l’esenzione dal tributo richiesta dalla contribuente sul mero presupposto che il deposito oggetto di tassazione era destinato allo stoccaggio dei materiali ferrosi e che i rifiutispeciali prodotti venivano smaltiti da ditte specializzate; circostanze che non possono condurre al totale mancato pagamento del tributo richiesto la cui concreta determinazione deve essere oggetto degli opportuni accertamenti di fatto che, previa cassazione della sentenza impugnata, dovranno essere compiutidai giudici di merito. La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa , in diversa composizione, affinch́ , determini l’esat to importo dovuto dalla contribuente per l’area deposito oggetto di imposizione tenuto conto della natura e dell’eventuale prova di smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenz