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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:228
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Causa C‑83/08 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) «Armonizzazione delle strutture delle accise — Direttiva 92/83/CEE — Art. 4, n. 2 — Piccola birreria giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra birreria — Criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica — Possibilità di subire un’influenza indiretta» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcoli e bevande alcoliche — Applicazione di aliquote di accisa ridotte per taluni prodotti (Direttiva del Consiglio 92/83, art. 4, n. 2) L’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico.

Infatti, la direttiva 92/83 è intesa ad evitare che il beneficio di una riduzione dell’accisa sulla birra sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di distorsioni del mercato interno.

Pertanto, i criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica previsti all’art. 4, n. 2, di tale direttiva mirano a garantire che qualsiasi forma di dipendenza economica o giuridica tra birrerie comporti l’esclusione dal vantaggio fiscale costituito dall’aliquota ridotta di accisa sulla birra.

In tale contesto, la nozione di «birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi [altra] birreria», ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva implica la verifica dell’esistenza, tra le birrerie in oggetto, di una relazione di dipendenza giuridica a livello, tra l’altro, della direzione di queste ultime, o sul piano della detenzione delle loro quote societarie o dei loro diritti di voto, o ancora l’accertamento dell’esistenza di una relazione di dipendenza economica tale da incidere sulla capacità delle dette birrerie di assumere autonomamente decisioni commerciali.

Inoltre, l’obiettivo del criterio dell’indipendenza consiste nel garantire che queste aliquote ridotte di accisa vadano effettivamente a vantaggio delle birrerie per le quali la dimensione rappresenta un handicap, e non di quelle appartenenti ad un gruppo.

Pertanto, affinché, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, siano considerate unicamente le birrerie che siano davvero giuridicamente ed economicamente indipendenti, è necessario assicurarsi che la condizione dell’indipendenza non sia elusa per ragioni puramente formali e, in particolare, mediante costruzioni giuridiche tra diverse piccole birrerie asseritamente indipendenti che formino in realtà un gruppo economico la cui produzione supera i limiti fissati dall’art. 4 della direttiva 92/83.

Per quanto riguarda l’eventuale incidenza del comportamento delle dette birrerie sul mercato ai fini della determinazione della loro indipendenza economica, l’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83 si riferisce alla struttura giuridica ed economica delle birrerie, senza rinviare espressamente al loro comportamento sul mercato.

D’altra parte, la presenza delle birrerie su mercati distinti e con gamme di prodotti differenti non consente di concludere che sussista un’indipendenza economica tra le dette birrerie, dato che siffatta circostanza può al contrario rivelare l’esistenza di una strategia deliberata, decisa a livello di gruppo per evitare o attenuare una concorrenza interna al gruppo stesso. (v. punti 26, 28‑29, 33, 35‑36 e dispositivo) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 ( * ) «Armonizzazione delle strutture delle accise – Direttiva 92/83/CEE – Art. 4, n. 2 – Piccola birreria giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria – Criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica – Possibilità di subire un’influenza indiretta» Nel procedimento C‑83/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 28 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2008, nella causa [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig.

K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig.

T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg.

E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig.

Y. Bot cancelliere: sig.

B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv.

H. Deiters, Rechtsanwalt, nonché dal sig.

J. Werner, Steuerberater e Wirtschaftsprüfer; – per il governo greco, dalle sig.re O. Patsopoulou, S. Alexandriou e

I. Pouli, in qualità di agenti; – per il governo portoghese, dal sig.

L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione delle Comunità europee, dal sig.

W. Mölls, in qualità di agente, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto tedesco, e lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di applicare a detta società un’aliquota di accisa ridotta sulla birra.

Contesto normativo La normativa comunitaria 3 Ai sensi del terzo ‘considerando’ della direttiva 92/83 «ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati». 4 Il settimo ‘considerando’ di tale direttiva dispone che, nel caso della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti e dell’alcole etilico prodotto in piccole distillerie, sono necessarie soluzioni comuni che autorizzino gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a questi prodotti. 5 Secondo il diciassettesimo ‘considerando’ della detta direttiva, nei casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte, queste non devono avere l’effetto di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno. 6 L’art. 4 della direttiva 92/83 così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti: – le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l’anno; – le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale.

2. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, si intende per “piccola birreria indipendente” una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza.

Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come un’unica piccola impresa indipendente.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale».

La normativa nazionale 7 L’art. 4 della direttiva 92/83 è stato recepito nel diritto tedesco dall’art. 2 della legge sulla tassazione della birra (Biersteuergesetz) 21 dicembre 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 2150; in prosieguo: la «BierStG), nei seguenti termini: «(…)

2. In deroga al n. 1, l’aliquota dell’accisa per la birra prodotta con procedimento di birrificazione da birrerie indipendenti, con una produzione annua inferiore a 200 000 ettolitri di birra, si riduce uniformemente per scaglioni di 1 000 ettolitri (…).

3. Una birreria deve considerarsi indipendente se è giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, se utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e non opera sotto licenza (...).

4. Birrerie reciprocamente indipendenti la cui somma della produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri possono essere considerate come una birreria ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta di imposta. (…)».

Causa principale e questione pregiudiziale 8 [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto la forma di società a responsabilità limitata, gestisce una birreria.

Dalle osservazioni trasmesse alla Corte risulta che la sua produzione annuale di birra non supera i 200 000 ettolitri. 9 Nel corso del 2005 le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] erano detenute, tra l’altro, dalla [OSCURATO:PERSONA]- und Beteiligungs GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto austriaco, nella misura del 3%, e dalla [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto tedesco, in qualità di socio principale, nella misura del 48%.

Tali due società detenevano così, complessivamente, il 51% delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA]. 10 Le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] erano inoltre detenute, tra l’altro, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto austriaco, nella misura del 49%, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], per il 30,7%.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era al contempo presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] nonché socio amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. 11 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva come società madre e azionista di maggioranza la [OSCURATO:PERSONA] AG, società di diritto austriaco.

Le quote societarie di quest’ultima erano detenute per l’81% circa dalle famiglie Wenckheim (circa il 65%) e [OSCURATO:PERSONA] (circa il 16%).

In conformità allo statuto della [OSCURATO:PERSONA], in caso di parità dei voti dei due membri del consiglio di amministrazione, ossia la sig.ra C. Wenckheim e il sig. [OSCURATO:PERSONA], prevaleva il voto del presidente del consiglio di amministrazione, ossia quello del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 12 Secondo la decisione di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA], come impresa socia, è inclusa nel bilancio consolidato della [OSCURATO:PERSONA], sia in conformità dei principi contabili internazionali (IFRS) sia in base al codice di commercio austriaco, mentre la [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, è menzionata come detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] per il 48% delle sue quote societarie. 13 È pacifico che nel corso del periodo oggetto della causa principale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la cui produzione annua complessiva di birra superava i 200 000 ettolitri, non si sono presentate sul mercato unitamente alla [OSCURATO:PERSONA].

Fra tali birrerie non vi erano intese sui prezzi né contratti di licenza o di trasferimento degli utili.

Inoltre è pacifico che esse operavano su mercati regionali distinti, con una diversa clientela e un differente assortimento di bevande.

Non sono state realizzate operazioni promozionali comuni tra tali imprese. 14 In un primo tempo, lo [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di birreria indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] e le ha applicato, ai sensi dell’art. 2, n. 2, del BierStG, un’aliquota ridotta di accisa sulla birra.

Tuttavia, dopo aver appreso che dal 2001 la società [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 3% delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che quest’ultima fosse economicamente dipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha reclamato nei suoi confronti, con avviso di rettifica, la differenza tra l’importo dovuto dell’accisa con aliquota ridotta e l’importo dell’accisa stabilito in base all’aliquota normale. 15 Dopo un reclamo che non ha sortito alcun risultato, la [OSCURATO:PERSONA] ha esperito un ricorso contro il detto avviso di rettifica dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha fatto valere che il criterio di indipendenza economica doveva essere interpretato alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 92/83 e del comportamento sul mercato delle società coinvolte.

A suo dire, infatti, l’esistenza di una dipendenza economica potrebbe essere constatata, nel caso di specie, unicamente se le imprese collegate mediante una partecipazione comune detenuta da un terzo si presentassero e agissero sul mercato come un’impresa unica. 16 [OSCURATO:PERSONA] si domanda se il rifiuto dello [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’aliquota ridotta di accisa di cui all’art. 2, n. 3, dello BierStG sia conforme all’art. 4 della direttiva 92/83.

Secondo tale giudice, nessuna azionista della [OSCURATO:PERSONA] concentra nelle sue mani direttamente la maggioranza dei diritti di voto di tale società, né è in grado, in forza di clausole contrattuali, di esercitare un’influenza determinante su di essa.

La presunta dipendenza, invocata dallo [OSCURATO:PERSONA], esisterebbe unicamente in virtù della partecipazione di un terzo, cosicché nel caso di specie sarebbe in questione solo il criterio dell’indipendenza economica. 17 Il giudice del rinvio si chiede se il detto criterio sia rispettato in presenza di collegamenti di ordine personale senza partecipazione diretta che consentano a un terzo di intervenire nel processo decisionale nell’ambito di una birreria.

A tale proposito, esso spiega che un’interpretazione della nozione di indipendenza che si limitasse unicamente all’analisi del comportamento delle birrerie sul mercato potrebbe non essere sufficiente.

Posto che, secondo il giudice del rinvio, legami di dipendenza tra diverse birrerie possono essere il risultato non solo delle strutture economiche, bensì anche dalle strutture giuridiche, sarebbe opportuno esaminare l’effetto combinato dei criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica. 18 Alla luce di tali considerazioni, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte di accisa, i requisiti di indipendenza giuridica ed economica di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva [92/83] vadano interpretati, alla luce dei ‘considerando’ della direttiva stessa, nel senso che si può considerare sussistente una dipendenza economica tra birrerie, per il resto giuridicamente indipendenti, solo se le birrerie interessate non possono operare sul mercato come concorrenti senza reciproche influenze, o se sia invece sufficiente la possibilità concreta che venga esercitata un’influenza sull’attività commerciale delle birrerie perché il criterio dell’indipendenza venga meno».

Sulla questione pregiudiziale 19 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa sulla birra, la condizione stabilita dall’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, secondo cui una birreria deve essere indipendente giuridicamente ed economicamente da qualsiasi birreria, deve essere interpretata nel senso che il criterio dell’indipendenza economica tra birrerie giuridicamente indipendenti si riferisce unicamente al comportamento di tali birrerie sul mercato, oppure se tale condizione non sia più soddisfatta quando una persona possiede la possibilità di esercitare «de facto» un’influenza sull’attività commerciale delle dette birrerie. 20 Per risolvere la questione sottoposta occorre esaminare la nozione di birreria «legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83. 21 Si deve in limine ricordare che sia dal terzo ‘considerando’ della direttiva 92/83 sia dal suo titolo risulta che quest’ultima, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è diretta a stabilire definizioni comuni per tutti i prodotti interessati e rientra nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche.

Per garantire un’uniforme applicazione di tale direttiva, l’interpretazione delle nozioni contenute in quest’ultima deve essere autonoma, fondata sul tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi nonché sulle finalità perseguite dalla detta direttiva (v., per analogia, sentenze 1° aprile 2004, causa C‑389/02, [OSCURATO:PERSONA]‑Bestattungs‑Genossenschaft, Racc. pag.

I‑3537, punto 19, e 30 marzo 2006, causa C‑495/04, Smits-Koolhoven, Racc. pag.

I‑3129, punto 17). 22 A norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/83, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti che non producono più di 200 000 ettolitri di birra all’anno purché tali aliquote ridotte non siano inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale. 23 Il n. 2 del detto art. 4 precisa che una piccola birreria indipendente è una birreria giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non opera sotto licenza.

Tale disposizione recita inoltre che quando due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, tali birrerie possono essere considerate come un’unica piccola birreria indipendente. 24 Dal testo dell’art. 4 della direttiva 92/83 si evince quindi che una birreria che intende beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa sulla birra deve soddisfare due condizioni, ossia una condizione di carattere quantitativo, afferente alla sua produzione massima annuale di birra, e una condizione di tipo qualitativo, attinente al suo carattere indipendente da qualsiasi altra birreria. 25 Conformemente al settimo e al diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 92/83, essa è diretta, per quanto riguarda la birra prodotta nelle piccole birrerie indipendenti, all’adozione di soluzioni comuni per consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare aliquote ridotte a tale prodotto, evitando al contempo che queste abbiano l’effetto di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno. 26 Ne consegue che la direttiva 92/83 è intesa ad evitare che il beneficio di una siffatta riduzione dell’accisa sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di distorsioni del mercato interno.

Pertanto, i criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica previsti all’art. 4, n. 2, di tale direttiva mirano a garantire che qualsiasi forma di dipendenza economica o giuridica tra birrerie comporti l’esclusione dal vantaggio fiscale costituito dall’aliquota ridotta di accisa sulla birra. 27 Questa disposizione richiede quindi, in considerazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 92/83, che le piccole birrerie la cui produzione annua di birra è inferiore a 200 000 ettolitri siano realmente autonome da qualsiasi altra birreria sia per quanto riguarda la loro struttura giuridica ed economica sia per quanto riguarda il loro apparato produttivo, quando utilizzano impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e non operano sotto licenza. 28 In tale contesto, la nozione di «birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi [altra] birreria», ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, implica la verifica dell’esistenza, tra le birrerie in oggetto, di una relazione di dipendenza giuridica a livello, tra l’altro, della direzione di queste ultime, o sul piano della detenzione delle loro quote societarie o dei loro diritti di voto, o ancora l’accertamento dell’esistenza di una relazione di dipendenza economica tale da incidere sulla capacità delle dette birrerie di assumere autonomamente decisioni commerciali. 29 Occorre aggiungere che l’obiettivo del criterio dell’indipendenza consiste nel garantire che queste aliquote ridotte di accisa vadano effettivamente a vantaggio delle birrerie per le quali la dimensione rappresenta un handicap, e non di quelle appartenenti ad un gruppo.

Pertanto, affinché, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, siano considerate unicamente le birrerie che siano davvero giuridicamente ed economicamente indipendenti, è necessario assicurarsi che la condizione dell’indipendenza non sia elusa per ragioni puramente formali e, in particolare, mediante costruzioni giuridiche tra diverse piccole birrerie asseritamente indipendenti che formino in realtà un gruppo economico la cui produzione supera i limiti fissati dall’art. 4 della direttiva 92/83 (v., per analogia, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/Commissione, Racc. pag.

I‑4355, punto 50). 30 Nella causa principale, il giudice del rinvio parte dal presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] sia giuridicamente indipendente da qualsiasi altra birreria, in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il suo quesito è diretto a chiarire se la valutazione del criterio dell’indipendenza economica poggi unicamente sull’effettivo comportamento sul mercato delle birrerie coinvolte o se, al contrario, la circostanza che la stessa persona possa esercitare un’influenza sulle attività commerciali delle dette birrerie sia sufficiente per concludere che tale criterio di natura economica non è rispettato. 31 In proposito, la nozione di «indipendenza economica» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, come emerge dal punto 28 della presente sentenza e come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, rinvia alla capacità della birreria in oggetto di assumere autonomamente decisioni commerciali. 32 Nella causa principale, il giudice del rinvio spiega che il sig. [OSCURATO:PERSONA], che detiene mandati di direzione nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA], è in grado di esercitare un’influenza sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] mediante la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tale giudice, infatti, tenuto conto della struttura delle partecipazioni detenute in tali birrerie, nonché del regime relativo ai diritti di voto nella [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], pur non detenendo partecipazioni dirette nella [OSCURATO:PERSONA], de facto possiede la possibilità di esercitare un’influenza sulle attività commerciali di quest’ultima società e può determinare una convergenza, quanto agli interessi e all’adozione di decisioni, tra questa e la [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA]. 33 Una situazione come quella della causa principale – caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto tra differenti birrerie e tale che la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali – esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83. 34 In questo contesto, posto che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] producono più di 200 000 ettolitri di birra all’anno, la concessione alla [OSCURATO:PERSONA] del beneficio dell’aliquota ridotta di accisa sulla birra violerebbe la condizione relativa alla quantità di birra prodotta annualmente, prevista dall’art. 4, n. 1, della detta direttiva. 35 Per quanto riguarda l’eventuale incidenza del comportamento delle dette birrerie sul mercato ai fini della determinazione della loro indipendenza economica, va ancora rilevato, da una parte, che l’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83 si riferisce alla struttura giuridica ed economica delle birrerie, senza rinviare espressamente al loro comportamento sul mercato.

Dall’altra, come osservato dalla Commissione, la presenza delle birrerie di cui alla causa principale su mercati distinti e con gamme di prodotti differenti non consente di concludere che sussista un’indipendenza economica tra le dette birrerie, dato che siffatta circostanza può al contrario rivelare l’esistenza di una strategia deliberata, decisa a livello di gruppo per evitare o attenuare una concorrenza interna al gruppo stesso. 36 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83 dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico.

Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑83/08 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) «Armonizzazione delle strutture delle accise — Direttiva 92/83/CEE — Art. 4, n. 2 — Piccola birreria giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra birreria — Criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica — Possibilità di subire un’influenza indiretta» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcoli e bevande alcoliche — Applicazione di aliquote di accisa ridotte per taluni prodotti (Direttiva del Consiglio 92/83, art. 4, n. 2) L’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico. Infatti, la direttiva 92/83 è intesa ad evitare che il beneficio di una riduzione dell’accisa sulla birra sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di distorsioni del mercato interno. Pertanto, i criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica previsti all’art. 4, n. 2, di tale direttiva mirano a garantire che qualsiasi forma di dipendenza economica o giuridica tra birrerie comporti l’esclusione dal vantaggio fiscale costituito dall’aliquota ridotta di accisa sulla birra. In tale contesto, la nozione di «birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi [altra] birreria», ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva implica la verifica dell’esistenza, tra le birrerie in oggetto, di una relazione di dipendenza giuridica a livello, tra l’altro, della direzione di queste ultime, o sul piano della detenzione delle loro quote societarie o dei loro diritti di voto, o ancora l’accertamento dell’esistenza di una relazione di dipendenza economica tale da incidere sulla capacità delle dette birrerie di assumere autonomamente decisioni commerciali. Inoltre, l’obiettivo del criterio dell’indipendenza consiste nel garantire che queste aliquote ridotte di accisa vadano effettivamente a vantaggio delle birrerie per le quali la dimensione rappresenta un handicap, e non di quelle appartenenti ad un gruppo. Pertanto, affinché, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, siano considerate unicamente le birrerie che siano davvero giuridicamente ed economicamente indipendenti, è necessario assicurarsi che la condizione dell’indipendenza non sia elusa per ragioni puramente formali e, in particolare, mediante costruzioni giuridiche tra diverse piccole birrerie asseritamente indipendenti che formino in realtà un gruppo economico la cui produzione supera i limiti fissati dall’art. 4 della direttiva 92/83. Per quanto riguarda l’eventuale incidenza del comportamento delle dette birrerie sul mercato ai fini della determinazione della loro indipendenza economica, l’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83 si riferisce alla struttura giuridica ed economica delle birrerie, senza rinviare espressamente al loro comportamento sul mercato. D’altra parte, la presenza delle birrerie su mercati distinti e con gamme di prodotti differenti non consente di concludere che sussista un’indipendenza economica tra le dette birrerie, dato che siffatta circostanza può al contrario rivelare l’esistenza di una strategia deliberata, decisa a livello di gruppo per evitare o attenuare una concorrenza interna al gruppo stesso. (v. punti 26, 28‑29, 33, 35‑36 e dispositivo) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 ( * ) «Armonizzazione delle strutture delle accise – Direttiva 92/83/CEE – Art. 4, n. 2 – Piccola birreria giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria – Criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica – Possibilità di subire un’influenza indiretta» Nel procedimento C‑83/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 28 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2008, nella causa [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] , LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv. H. Deiters, Rechtsanwalt, nonché dal sig. J. Werner, Steuerberater e Wirtschaftsprüfer; –        per il governo greco, dalle sig.re O. Patsopoulou, S. Alexandriou e I. Pouli, in qualità di agenti; –        per il governo portoghese, dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; –        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls, in qualità di agente, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto tedesco, e lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di applicare a detta società un’aliquota di accisa ridotta sulla birra. Contesto normativo La normativa comunitaria 3 Ai sensi del terzo ‘considerando’ della direttiva 92/83 «ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati». 4 Il settimo ‘considerando’ di tale direttiva dispone che, nel caso della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti e dell’alcole etilico prodotto in piccole distillerie, sono necessarie soluzioni comuni che autorizzino gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a questi prodotti. 5 Secondo il diciassettesimo ‘considerando’ della detta direttiva, nei casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte, queste non devono avere l’effetto di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno. 6 L’art. 4 della direttiva 92/83 così recita: «1.       [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti: –        le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l’anno; –        le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale. 2.      Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, si intende per “piccola birreria indipendente” una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come un’unica piccola impresa indipendente. 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale». La normativa nazionale 7 L’art. 4 della direttiva 92/83 è stato recepito nel diritto tedesco dall’art. 2 della legge sulla tassazione della birra (Biersteuergesetz) 21 dicembre 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 2150; in prosieguo: la «BierStG), nei seguenti termini: «(…) 2.       In deroga al n. 1, l’aliquota dell’accisa per la birra prodotta con procedimento di birrificazione da birrerie indipendenti, con una produzione annua inferiore a 200 000 ettolitri di birra, si riduce uniformemente per scaglioni di 1 000 ettolitri (…). 3.       Una birreria deve considerarsi indipendente se è giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, se utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e non opera sotto licenza (...). 4.       Birrerie reciprocamente indipendenti la cui somma della produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri possono essere considerate come una birreria ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta di imposta. (…)». Causa principale e questione pregiudiziale 8 [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto la forma di società a responsabilità limitata, gestisce una birreria. Dalle osservazioni trasmesse alla Corte risulta che la sua produzione annuale di birra non supera i 200 000 ettolitri. 9 Nel corso del 2005 le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] erano detenute, tra l’altro, dalla [OSCURATO:PERSONA]- und Beteiligungs GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto austriaco, nella misura del 3%, e dalla [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto tedesco, in qualità di socio principale, nella misura del 48%. Tali due società detenevano così, complessivamente, il 51% delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA]. 10 Le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] erano inoltre detenute, tra l’altro, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto austriaco, nella misura del 49%, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], per il 30,7%. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era al contempo presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] nonché socio amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. 11 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva come società madre e azionista di maggioranza la [OSCURATO:PERSONA] AG, società di diritto austriaco. Le quote societarie di quest’ultima erano detenute per l’81% circa dalle famiglie Wenckheim (circa il 65%) e [OSCURATO:PERSONA] (circa il 16%). In conformità allo statuto della [OSCURATO:PERSONA], in caso di parità dei voti dei due membri del consiglio di amministrazione, ossia la sig.ra C. Wenckheim e il sig. [OSCURATO:PERSONA], prevaleva il voto del presidente del consiglio di amministrazione, ossia quello del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 12 Secondo la decisione di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA], come impresa socia, è inclusa nel bilancio consolidato della [OSCURATO:PERSONA], sia in conformità dei principi contabili internazionali (IFRS) sia in base al codice di commercio austriaco, mentre la [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, è menzionata come detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] per il 48% delle sue quote societarie. 13 È pacifico che nel corso del periodo oggetto della causa principale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la cui produzione annua complessiva di birra superava i 200 000 ettolitri, non si sono presentate sul mercato unitamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Fra tali birrerie non vi erano intese sui prezzi né contratti di licenza o di trasferimento degli utili. Inoltre è pacifico che esse operavano su mercati regionali distinti, con una diversa clientela e un differente assortimento di bevande. Non sono state realizzate operazioni promozionali comuni tra tali imprese. 14 In un primo tempo, lo [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di birreria indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] e le ha applicato, ai sensi dell’art. 2, n. 2, del BierStG, un’aliquota ridotta di accisa sulla birra. Tuttavia, dopo aver appreso che dal 2001 la società [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 3% delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che quest’ultima fosse economicamente dipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha reclamato nei suoi confronti, con avviso di rettifica, la differenza tra l’importo dovuto dell’accisa con aliquota ridotta e l’importo dell’accisa stabilito in base all’aliquota normale. 15 Dopo un reclamo che non ha sortito alcun risultato, la [OSCURATO:PERSONA] ha esperito un ricorso contro il detto avviso di rettifica dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha fatto valere che il criterio di indipendenza economica doveva essere interpretato alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 92/83 e del comportamento sul mercato delle società coinvolte. A suo dire, infatti, l’esistenza di una dipendenza economica potrebbe essere constatata, nel caso di specie, unicamente se le imprese collegate mediante una partecipazione comune detenuta da un terzo si presentassero e agissero sul mercato come un’impresa unica. 16 [OSCURATO:PERSONA] si domanda se il rifiuto dello [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’aliquota ridotta di accisa di cui all’art. 2, n. 3, dello BierStG sia conforme all’art. 4 della direttiva 92/83. Secondo tale giudice, nessuna azionista della [OSCURATO:PERSONA] concentra nelle sue mani direttamente la maggioranza dei diritti di voto di tale società, né è in grado, in forza di clausole contrattuali, di esercitare un’influenza determinante su di essa. La presunta dipendenza, invocata dallo [OSCURATO:PERSONA], esisterebbe unicamente in virtù della partecipazione di un terzo, cosicché nel caso di specie sarebbe in questione solo il criterio dell’indipendenza economica. 17 Il giudice del rinvio si chiede se il detto criterio sia rispettato in presenza di collegamenti di ordine personale senza partecipazione diretta che consentano a un terzo di intervenire nel processo decisionale nell’ambito di una birreria. A tale proposito, esso spiega che un’interpretazione della nozione di indipendenza che si limitasse unicamente all’analisi del comportamento delle birrerie sul mercato potrebbe non essere sufficiente. Posto che, secondo il giudice del rinvio, legami di dipendenza tra diverse birrerie possono essere il risultato non solo delle strutture economiche, bensì anche dalle strutture giuridiche, sarebbe opportuno esaminare l’effetto combinato dei criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica. 18 Alla luce di tali considerazioni, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte di accisa, i requisiti di indipendenza giuridica ed economica di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva [92/83] vadano interpretati, alla luce dei ‘considerando’ della direttiva stessa, nel senso che si può considerare sussistente una dipendenza economica tra birrerie, per il resto giuridicamente indipendenti, solo se le birrerie interessate non possono operare sul mercato come concorrenti senza reciproche influenze, o se sia invece sufficiente la possibilità concreta che venga esercitata un’influenza sull’attività commerciale delle birrerie perché il criterio dell’indipendenza venga meno». Sulla questione pregiudiziale 19 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa sulla birra, la condizione stabilita dall’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, secondo cui una birreria deve essere indipendente giuridicamente ed economicamente da qualsiasi birreria, deve essere interpretata nel senso che il criterio dell’indipendenza economica tra birrerie giuridicamente indipendenti si riferisce unicamente al comportamento di tali birrerie sul mercato, oppure se tale condizione non sia più soddisfatta quando una persona possiede la possibilità di esercitare «de facto» un’influenza sull’attività commerciale delle dette birrerie. 20 Per risolvere la questione sottoposta occorre esaminare la nozione di birreria «legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83. 21 Si deve in limine ricordare che sia dal terzo ‘considerando’ della direttiva 92/83 sia dal suo titolo risulta che quest’ultima, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è diretta a stabilire definizioni comuni per tutti i prodotti interessati e rientra nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche. Per garantire un’uniforme applicazione di tale direttiva, l’interpretazione delle nozioni contenute in quest’ultima deve essere autonoma, fondata sul tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi nonché sulle finalità perseguite dalla detta direttiva (v., per analogia, sentenze 1° aprile 2004, causa C‑389/02, [OSCURATO:PERSONA]‑Bestattungs‑Genossenschaft, Racc. pag. I‑3537, punto 19, e 30 marzo 2006, causa C‑495/04, Smits-Koolhoven, Racc. pag. I‑3129, punto 17). 22 A norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/83, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti che non producono più di 200 000 ettolitri di birra all’anno purché tali aliquote ridotte non siano inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale. 23 Il n. 2 del detto art. 4 precisa che una piccola birreria indipendente è una birreria giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non opera sotto licenza. Tale disposizione recita inoltre che quando due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, tali birrerie possono essere considerate come un’unica piccola birreria indipendente. 24 Dal testo dell’art. 4 della direttiva 92/83 si evince quindi che una birreria che intende beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa sulla birra deve soddisfare due condizioni, ossia una condizione di carattere quantitativo, afferente alla sua produzione massima annuale di birra, e una condizione di tipo qualitativo, attinente al suo carattere indipendente da qualsiasi altra birreria. 25 Conformemente al settimo e al diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 92/83, essa è diretta, per quanto riguarda la birra prodotta nelle piccole birrerie indipendenti, all’adozione di soluzioni comuni per consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare aliquote ridotte a tale prodotto, evitando al contempo che queste abbiano l’effetto di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno. 26 Ne consegue che la direttiva 92/83 è intesa ad evitare che il beneficio di una siffatta riduzione dell’accisa sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di distorsioni del mercato interno. Pertanto, i criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica previsti all’art. 4, n. 2, di tale direttiva mirano a garantire che qualsiasi forma di dipendenza economica o giuridica tra birrerie comporti l’esclusione dal vantaggio fiscale costituito dall’aliquota ridotta di accisa sulla birra. 27 Questa disposizione richiede quindi, in considerazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 92/83, che le piccole birrerie la cui produzione annua di birra è inferiore a 200 000 ettolitri siano realmente autonome da qualsiasi altra birreria sia per quanto riguarda la loro struttura giuridica ed economica sia per quanto riguarda il loro apparato produttivo, quando utilizzano impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e non operano sotto licenza. 28 In tale contesto, la nozione di «birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi [altra] birreria», ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, implica la verifica dell’esistenza, tra le birrerie in oggetto, di una relazione di dipendenza giuridica a livello, tra l’altro, della direzione di queste ultime, o sul piano della detenzione delle loro quote societarie o dei loro diritti di voto, o ancora l’accertamento dell’esistenza di una relazione di dipendenza economica tale da incidere sulla capacità delle dette birrerie di assumere autonomamente decisioni commerciali. 29 Occorre aggiungere che l’obiettivo del criterio dell’indipendenza consiste nel garantire che queste aliquote ridotte di accisa vadano effettivamente a vantaggio delle birrerie per le quali la dimensione rappresenta un handicap, e non di quelle appartenenti ad un gruppo. Pertanto, affinché, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, siano considerate unicamente le birrerie che siano davvero giuridicamente ed economicamente indipendenti, è necessario assicurarsi che la condizione dell’indipendenza non sia elusa per ragioni puramente formali e, in particolare, mediante costruzioni giuridiche tra diverse piccole birrerie asseritamente indipendenti che formino in realtà un gruppo economico la cui produzione supera i limiti fissati dall’art. 4 della direttiva 92/83 (v., per analogia, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4355, punto 50). 30 Nella causa principale, il giudice del rinvio parte dal presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] sia giuridicamente indipendente da qualsiasi altra birreria, in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il suo quesito è diretto a chiarire se la valutazione del criterio dell’indipendenza economica poggi unicamente sull’effettivo comportamento sul mercato delle birrerie coinvolte o se, al contrario, la circostanza che la stessa persona possa esercitare un’influenza sulle attività commerciali delle dette birrerie sia sufficiente per concludere che tale criterio di natura economica non è rispettato. 31 In proposito, la nozione di «indipendenza economica» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, come emerge dal punto 28 della presente sentenza e come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, rinvia alla capacità della birreria in oggetto di assumere autonomamente decisioni commerciali. 32 Nella causa principale, il giudice del rinvio spiega che il sig. [OSCURATO:PERSONA], che detiene mandati di direzione nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA], è in grado di esercitare un’influenza sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] mediante la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale giudice, infatti, tenuto conto della struttura delle partecipazioni detenute in tali birrerie, nonché del regime relativo ai diritti di voto nella [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], pur non detenendo partecipazioni dirette nella [OSCURATO:PERSONA], de facto possiede la possibilità di esercitare un’influenza sulle attività commerciali di quest’ultima società e può determinare una convergenza, quanto agli interessi e all’adozione di decisioni, tra questa e la [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA]. 33 Una situazione come quella della causa principale – caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto tra differenti birrerie e tale che la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali – esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83. 34 In questo contesto, posto che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] producono più di 200 000 ettolitri di birra all’anno, la concessione alla [OSCURATO:PERSONA] del beneficio dell’aliquota ridotta di accisa sulla birra violerebbe la condizione relativa alla quantità di birra prodotta annualmente, prevista dall’art. 4, n. 1, della detta direttiva. 35 Per quanto riguarda l’eventuale incidenza del comportamento delle dette birrerie sul mercato ai fini della determinazione della loro indipendenza economica, va ancora rilevato, da una parte, che l’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83 si riferisce alla struttura giuridica ed economica delle birrerie, senza rinviare espressamente al loro comportamento sul mercato. Dall’altra, come osservato dalla Commissione, la presenza delle birrerie di cui alla causa principale su mercati distinti e con gamme di prodotti differenti non consente di concludere che sussista un’indipendenza economica tra le dette birrerie, dato che siffatta circostanza può al contrario rivelare l’esistenza di una strategia deliberata, decisa a livello di gruppo per evitare o attenuare una concorrenza interna al gruppo stesso. 36 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83 dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico. Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris