CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 13 luglio 2015 al 10 aprile 2017, in carcere, in relazione ai delitti di concorso in omicidio volontario ed occultamento di cadavere, per i quali era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., avendo il Lungu tenuto un comportamento concretante colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, E ciò in quanto il Lungu, scegliendo di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia, aveva mancato di fornire all'autorità procedente quei chiarimenti che, resi successivamente in sede dibattimentale, avevano determinato la sua assoluzione. 2.1. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata articolando un primo motivo con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale. La Corte territoriale avrebbe mancato di considerare il compendio probatorio che era stato posto a base della adozione della misura cautelare - in particolare le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni oggetto di intercettazione telefonica ed ambientale, gli accertamenti eseguiti sui tabulati telefonici e sulle celle agganciate dagli apparecchi cellulari di interesse - che non poteva ritenersi inequivoco, individualizzante e sufficiente all'affermazione di responsabilità del Lungu, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni dibattimentali del prevenuto avrebbero da sole determinato il suo proscioglimento. 2.2. Con un secondo motivo si è doluto che, nell'affermare la rilevanza sinergica del silenzio serbato dal Lungu, la Corte distrettuale non ha però indicato quali siano gli elementi taciuti o non tempestivamente rappresentati dall'indagato; essa si è limitata a riprendere alcuni passi motivazionali della sentenza di assoluzione senza porli in collegamento con la genesi e l'eziologia della misura cautelare a suo tempo applicata; in realtà è il significato attribuito dalla Corte di Assise alle affermazioni dei conversanti ad aver fondato l'assoluzione e i chiarimenti dell'indagato non avrebbero potuto scalfire il significato loro attribuito nelle indagini preliminari. Inoltre la Corte di appello non si è posta il problema della eventuale sussistenza di colpa lieve. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nel secondo motivo. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente sembra porre, invero in termini involuti, il tema della inidoneità del compendio indiziario a base della ordinanza cautelare, di talchè la Corte di appello erroneamente avrebbe valorizzato il silenzio mantenuto dal Lungu in sede di interrogatorio di garanzia. Tale prospettazione è tuttavia malamente posta perché non compete al giudice della riparazione apprezzare nuovamente la tenuta degli elementi valutati dal giudice della cautela. La motivazione qui impugnata, nel focalizzarsi sulle implicazioni dell'esercizio del diritto al silenzio, ha implicitamente escluso che un qualche altro comportamento del Lungu sia stato gravemente imprudente, sì da concorrere nell'adozione della misura in suo danno. Ciò dimostra che la pretesa del ricorrente è proprio quella di rimarcare l'inidoneità del quadro indiziario ai fini dell'adozione della misura. Un tema, come si è già scritto, precluso in sede di giudizio per la riparazione della ingiusta detenzione, nel quale oggetto di accertamento è se la condotta dell'istante, così come definita all'esito del giudizio assolutorio, abbia avuto o meno i connotati del dolo o della colpa grave. 3.2. E' invece fondato il secondo motivo. La Corte di appello ha fatto proprio l'orientamento del giudice di legittimità secondo il quale la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole su circostanze rilevanti ai fini dell'accusa), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 263197). Tale indirizzo interpretativo non è rimasto indifferente alla necessità di conciliare il diritto al silenzio e l'esercizio di facoltà riconosciute all'indagato/imputato, ed ha rimarcato che non il silenzio in sé può essere considerato rilevante quale condotta ostativa alla riparazione, bensì la mancata comunicazione di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, con il derivato effetto di ostacolare l'accertamento dei fatti e di contribuire a ingenerare la falsa apparenza di un reato (cfr., sulla rilevanza del silenzio serbato dall'interessato e sui limiti di essa, sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola e altro, Rv. 242759; n. 4159 del 9/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; n. 7269 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 267393; sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419).Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen., operata con il d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4, comma 1, lett. b di detto decreto, infatti, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Con tale innovazione si è inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Questa Corte ha già chiarito che il nuovo testo dell'art. 314 cod. proc. pen. preclude al giudice della riparazione di identificare nel silenzio (che abbia i caratteri identificati dalla precedente giurisprudenza) la colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.). 4. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma. Così deciso