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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48084/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata per conto del Ministero dell'Economia e della Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo dii custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal GIP procedente dal 1/1.2/2016 (dopo l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto avvenuta il 23/11/2016) al 29/05/2017 e poi a quello di arresti domiciliari applicati dal 29/05/2017 al 13/11/2017, data nella quale la Corte d'appello aveva disposto il ripristino della misura maggiormente afflittiva a seguito di evasione, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 110, 56 e 575 cod.pen. e dagli artt. 110, 81, 340 e 635, cornmi 1 e 2, cod.pen.; per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione, con sentenza confermata dalla Corte d'appello e annullata con rinvio della Corte di Cassazione, dopo la quale il 27/05/21)19 era stata dichiarata l'inefficacia della misura della custodia cautelare per decorrenza dei termini massimi di fase con applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel Comune di Seclriano; quindi, con sentenza del 27/09/2019 la Corte d'appello aveva rideterrninato la pena in anni quattro di reclusione mentre, il successivo 5/11/2019 era stata ripristinata la misura della custodia cautelare a seguito di trasgressione alle prescrizioni precedentemente imposte; quindi, con sentenza del 2/02/2021, la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna.

Il ricorrente aveva pertanto richiesto il riconoscimento di un indennizzo relativo a tutti i periodi per i quali era stata applicata una misura cautelare detentiva, calcolato sulla base del criterio matematico e con un aumento domandato a titolo di personalizzazione del danno.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave della ricorrente.

La Corte territoriale ha difatti osservato che il ricorrente aveva tenuto comportamenti, quanto meno, percepibili come indicativi di una vicinanza ai responsabili del tentato omicidio commesso in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; atteso che lo stesso si trovava in compagnia dei responsabili dell'aggressione e che non aveva cercato in alcun modo di fermare la stessa; la Corte ha altresì argomentato che, poco dopo il fatto, il ricorrente era stato trovato dalle forze dell'ordine seduto insieme ai responsabili del fatto, uno dei quali ([OSCURATO:PERSONA]) si presentava con macchie di sangue sui pantaloni e con accanto il coltello a serramanico usato nei confronti della vittima; sul punto, la Corte ha richiamato alcuni passaggi delle sentenze di merito, nelle quali era stato dato atto di come l'atteggiamento del ricorrente si fosse posto, sia pure in maniera passiva, in modo idoneo a rafforzare il proposito criminoso dei responsabili, perfezionando quindi - in ogni caso - la fattispecie della connivenza passiva, a propria volta ostativa rispetto al riconoscimento della riparazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. con riferimento alla dedotta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente e sulla sua qualificazione come grave, in relazione all'adozione della misura cautelare.

Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, da nessuna delle sentenze era emerso il coinvolgimento a pieno titolo del Durmishaj nel reato ascrittogli e che l'ipotesi in base alla quale il ricorrente avesse fatto da "palo" era stata definitivamente smentita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di Cassazione; ha comunque argomentato che gli elementi fattuali ravvisati dalla Corte territoriale (ovvero la prossimità fisica all'aggressione, il non aver impedito la medesima, l'essersi dato alla fuga e non essersi allontanato dopo il fatto) risultavano inidonei a connotare la colpa del requisito della gravità, non essendo ravvisabile alcun effettivo rafforzamento delle volontà dei correi e non essendo specificamente valutabile sotto tale profilo il dato rappresentato dalla fuga, inquadrabile in una strategia funzionale alla tutela del diritto di difesa e libertà.

Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., con particolare riferimento alla carenza di motivazioni in merito all'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e alla riferibilità della stessa a condotte costituenti colpa grave.

Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, già negli atti a disposizione del IGIP erano presenti elementi in grado di smentire il concorso del Durmishaj nel reato, ragione per la quale la sussistenza del concorso era erroneamente stata ritenuta dallo stesso GIP facendo riferimento a condotte diverse rispetto a quelle poste dalla Corte alla base del rigetto della domanda di riparazione.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in punto di sussistenza del presupposto ostativo della colpa grave in capo al richiedente il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

3. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).

Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

4. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664).

5. Ciò posto, come rilevato dal giudice della riparazione, costituisce circostanza acquisita nell'ambito della vicenda processuale a monte che l'odierno ricorrente, in occasione dell'aggressione culminata nel ferimento della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], si trovasse in compagnia degli altri soggetti autori del reato e che - una volta accortosi della lite in corso tra il Morales e il Santini - si fosse messo "di spalle" in posizione passiva (come dichiarato dallo stesso Durmishaj in sede di interrogatorio reso in sede di convalida del fermo); così come costituisce circostanza acquisita che il ricorrente era stato successivamente trovato dalle forze dell'ordine seduto insieme ai correi, non lontano dal luogo del fatto, nelle prossimità dell'arma usata per l'aggressione (rinvenuta ai piedi dei predetti) e altresì in evidente presenza, sulla persona del Morales, di tracce di sangue.

Sul punto la difesa ha quindi evidenziato che una corretta lettura del materiale probatorio agli atti avrebbe dovuto indurre già il GIP procedente a non adottare alcuna misura coercitiva e che, in ogni caso, tutti gli elementi fattuali valorizzati da parte della Corte territoriale - ovvero la prossimità fisica all'aggressione, il non aver impedito la medesima, l'essersi dato alla fuga e non essersi allontanato dai correi nella fase immediatamente successiva al fatto - non potevano essere interpretati come indici di un comportamento gravemente colposo.

6. Tanto premesso, deve invece ritenersi corretto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione del presupposto ostativo della colpa grave; avendo il giudice della riparazione ritenuto, sulla base dello stesso materiale già valutato dal giudice della cautela e successivamente posto alla base delle decisioni di merito e pure tenendo conto dell'esito finale assolutorio pronunciato dalla Suprema Corte, che quello tenuto dal ricorrente sia configurabile quale atteggiamento di tipo chiaramente e univocamente connivente, pur essendo stata riconosciuta la mancanza di un apporto causale al fatto anche sotto il profilo del concorso anomalo; condotta, a propria volta, da porre in diretto rapporto causale con i provvedimenti limitativi della libertà personale.7.

Sul punto, deve essere ricordato che - per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte - anche l'atteggiamento di mera connivenza (e pure se a questa si attribuibile, contrariamente al caso di specie, una connotazione meramente passiva) è idonea a escludere - in quanto comunque qualificabile come gravemente colposa - che sussista un diritto al riconoscimento dell'indennizzo quando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391).

Nel caso di specie, tutti gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale appaiono quindi - in forza di motivazione intrinsecamente coerente e non manifestamente illogica - come idonei a essere valutati quali espressione di un atteggiamento connivente, con specifico riferimento alla prossimità fisica rispetto al luogo dell'evento (e al collocamento di spalle, ovvero in una posizione univocamente interpretabile come idonea a configurare una posizione di vigilanza rispetto all'operato dei correi), all'atteggiamento passivo tenuto pure in presenza dell'aggressione in corso, al non essersi allontanato dai correi medesimi dopo l'evento e alla percepibile presenza di elementi oggettivi - qual l'arma usata per il ferimento - posti nei pressi e riconducibili al fatto appena consumato.

D'altra parte, appaiono anche infondate le specifiche deduzioni difensive inerenti al significato da attribuire all'allontanamento del ricorrente dal luogo dell'evento subito dopo il fatto medesimo.

Sul punto, difatti, è stato ritenuto che la fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia cilifensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale (Sez. 4, Sentenza n. 1745 del 13/07/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211648; in senso sostanzialmente conforme, Sez. 4, n. 17647 del 07/04/2010, Tuku, Rv. 247332).

Nel caso di specie - come ritenuto dalla Corte territoriale con motivazione da ritenersi intrinsecamente logica - non può invece attribuirsi all'allontanamento dal luogo del fatto insieme ai correi il significato di un comportamento finalizzato a preservare la propria libertà personale da ingiuste incriminazioni, bensì la valenza di un segno di contiguità morale rispetto ai correi, unitamente ai quali aveva operato l'allontanamento medesimo, correttamente ritenuto come indice ulteriore di connivenza.

8. Dove quindi ritenersi che, con motivazione coerente con i predetti principi e non manifestamente illogica o carente, la Corte territoriale abbia qualificato la condotta del ricorrente come gravemente colposa, in quanto caratterizzata - quanto meno - da connivenza con gli autori del fatto e tale da creare un quadro indiziario idoneo, sulla base di valutazione compiuta ex ante, a ingenerare la convinzione, in capo alle autorità procedenti, di un concorso nel fatto ascritto.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata per conto del Ministero dell'Economia e della Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo dii custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal GIP procedente dal 1/1.2/2016 (dopo l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto avvenuta il 23/11/2016) al 29/05/2017 e poi a quello di arresti domiciliari applicati dal 29/05/2017 al 13/11/2017, data nella quale la Corte d'appello aveva disposto il ripristino della misura maggiormente afflittiva a seguito di evasione, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 110, 56 e 575 cod.pen. e dagli artt. 110, 81, 340 e 635, cornmi 1 e 2, cod.pen.; per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione, con sentenza confermata dalla Corte d'appello e annullata con rinvio della Corte di Cassazione, dopo la quale il 27/05/21)19 era stata dichiarata l'inefficacia della misura della custodia cautelare per decorrenza dei termini massimi di fase con applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel Comune di Seclriano; quindi, con sentenza del 27/09/2019 la Corte d'appello aveva rideterrninato la pena in anni quattro di reclusione mentre, il successivo 5/11/2019 era stata ripristinata la misura della custodia cautelare a seguito di trasgressione alle prescrizioni precedentemente imposte; quindi, con sentenza del 2/02/2021, la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Il ricorrente aveva pertanto richiesto il riconoscimento di un indennizzo relativo a tutti i periodi per i quali era stata applicata una misura cautelare detentiva, calcolato sulla base del criterio matematico e con un aumento domandato a titolo di personalizzazione del danno. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave della ricorrente. La Corte territoriale ha difatti osservato che il ricorrente aveva tenuto comportamenti, quanto meno, percepibili come indicativi di una vicinanza ai responsabili del tentato omicidio commesso in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; atteso che lo stesso si trovava in compagnia dei responsabili dell'aggressione e che non aveva cercato in alcun modo di fermare la stessa; la Corte ha altresì argomentato che, poco dopo il fatto, il ricorrente era stato trovato dalle forze dell'ordine seduto insieme ai responsabili del fatto, uno dei quali ([OSCURATO:PERSONA]) si presentava con macchie di sangue sui pantaloni e con accanto il coltello a serramanico usato nei confronti della vittima; sul punto, la Corte ha richiamato alcuni passaggi delle sentenze di merito, nelle quali era stato dato atto di come l'atteggiamento del ricorrente si fosse posto, sia pure in maniera passiva, in modo idoneo a rafforzare il proposito criminoso dei responsabili, perfezionando quindi - in ogni caso - la fattispecie della connivenza passiva, a propria volta ostativa rispetto al riconoscimento della riparazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. con riferimento alla dedotta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente e sulla sua qualificazione come grave, in relazione all'adozione della misura cautelare. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, da nessuna delle sentenze era emerso il coinvolgimento a pieno titolo del Durmishaj nel reato ascrittogli e che l'ipotesi in base alla quale il ricorrente avesse fatto da "palo" era stata definitivamente smentita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di Cassazione; ha comunque argomentato che gli elementi fattuali ravvisati dalla Corte territoriale (ovvero la prossimità fisica all'aggressione, il non aver impedito la medesima, l'essersi dato alla fuga e non essersi allontanato dopo il fatto) risultavano inidonei a connotare la colpa del requisito della gravità, non essendo ravvisabile alcun effettivo rafforzamento delle volontà dei correi e non essendo specificamente valutabile sotto tale profilo il dato rappresentato dalla fuga, inquadrabile in una strategia funzionale alla tutela del diritto di difesa e libertà. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., con particolare riferimento alla carenza di motivazioni in merito all'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e alla riferibilità della stessa a condotte costituenti colpa grave. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, già negli atti a disposizione del IGIP erano presenti elementi in grado di smentire il concorso del Durmishaj nel reato, ragione per la quale la sussistenza del concorso era erroneamente stata ritenuta dallo stesso GIP facendo riferimento a condotte diverse rispetto a quelle poste dalla Corte alla base del rigetto della domanda di riparazione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in punto di sussistenza del presupposto ostativo della colpa grave in capo al richiedente il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. 3. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 5. Ciò posto, come rilevato dal giudice della riparazione, costituisce circostanza acquisita nell'ambito della vicenda processuale a monte che l'odierno ricorrente, in occasione dell'aggressione culminata nel ferimento della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], si trovasse in compagnia degli altri soggetti autori del reato e che - una volta accortosi della lite in corso tra il Morales e il Santini - si fosse messo "di spalle" in posizione passiva (come dichiarato dallo stesso Durmishaj in sede di interrogatorio reso in sede di convalida del fermo); così come costituisce circostanza acquisita che il ricorrente era stato successivamente trovato dalle forze dell'ordine seduto insieme ai correi, non lontano dal luogo del fatto, nelle prossimità dell'arma usata per l'aggressione (rinvenuta ai piedi dei predetti) e altresì in evidente presenza, sulla persona del Morales, di tracce di sangue. Sul punto la difesa ha quindi evidenziato che una corretta lettura del materiale probatorio agli atti avrebbe dovuto indurre già il GIP procedente a non adottare alcuna misura coercitiva e che, in ogni caso, tutti gli elementi fattuali valorizzati da parte della Corte territoriale - ovvero la prossimità fisica all'aggressione, il non aver impedito la medesima, l'essersi dato alla fuga e non essersi allontanato dai correi nella fase immediatamente successiva al fatto - non potevano essere interpretati come indici di un comportamento gravemente colposo. 6. Tanto premesso, deve invece ritenersi corretto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione del presupposto ostativo della colpa grave; avendo il giudice della riparazione ritenuto, sulla base dello stesso materiale già valutato dal giudice della cautela e successivamente posto alla base delle decisioni di merito e pure tenendo conto dell'esito finale assolutorio pronunciato dalla Suprema Corte, che quello tenuto dal ricorrente sia configurabile quale atteggiamento di tipo chiaramente e univocamente connivente, pur essendo stata riconosciuta la mancanza di un apporto causale al fatto anche sotto il profilo del concorso anomalo; condotta, a propria volta, da porre in diretto rapporto causale con i provvedimenti limitativi della libertà personale.7. Sul punto, deve essere ricordato che - per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte - anche l'atteggiamento di mera connivenza (e pure se a questa si attribuibile, contrariamente al caso di specie, una connotazione meramente passiva) è idonea a escludere - in quanto comunque qualificabile come gravemente colposa - che sussista un diritto al riconoscimento dell'indennizzo quando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391). Nel caso di specie, tutti gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale appaiono quindi - in forza di motivazione intrinsecamente coerente e non manifestamente illogica - come idonei a essere valutati quali espressione di un atteggiamento connivente, con specifico riferimento alla prossimità fisica rispetto al luogo dell'evento (e al collocamento di spalle, ovvero in una posizione univocamente interpretabile come idonea a configurare una posizione di vigilanza rispetto all'operato dei correi), all'atteggiamento passivo tenuto pure in presenza dell'aggressione in corso, al non essersi allontanato dai correi medesimi dopo l'evento e alla percepibile presenza di elementi oggettivi - qual l'arma usata per il ferimento - posti nei pressi e riconducibili al fatto appena consumato. D'altra parte, appaiono anche infondate le specifiche deduzioni difensive inerenti al significato da attribuire all'allontanamento del ricorrente dal luogo dell'evento subito dopo il fatto medesimo. Sul punto, difatti, è stato ritenuto che la fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia cilifensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale (Sez. 4, Sentenza n. 1745 del 13/07/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211648; in senso sostanzialmente conforme, Sez. 4, n. 17647 del 07/04/2010, Tuku, Rv. 247332). Nel caso di specie - come ritenuto dalla Corte territoriale con motivazione da ritenersi intrinsecamente logica - non può invece attribuirsi all'allontanamento dal luogo del fatto insieme ai correi il significato di un comportamento finalizzato a preservare la propria libertà personale da ingiuste incriminazioni, bensì la valenza di un segno di contiguità morale rispetto ai correi, unitamente ai quali aveva operato l'allontanamento medesimo, correttamente ritenuto come indice ulteriore di connivenza. 8. Dove quindi ritenersi che, con motivazione coerente con i predetti principi e non manifestamente illogica o carente, la Corte territoriale abbia qualificato la condotta del ricorrente come gravemente colposa, in quanto caratterizzata - quanto meno - da connivenza con gli autori del fatto e tale da creare un quadro indiziario idoneo, sulla base di valutazione compiuta ex ante, a ingenerare la convinzione, in capo alle autorità procedenti, di un concorso nel fatto ascritto. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
Sentenza Cassazione n. 48084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris