CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 46377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta del tutto genericamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità e delle ragioni di fatto e diritto giustificanti il ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022.