CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 23861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- che la Corte d’appello di Napoli ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di furto pluriaggravatocontestato al capo I), previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la penaconcordata con il Procuratore generale;- che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore,articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia difetto di motivazionein ordine all’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;- che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quandodeduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazionedella pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quantonon rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969);- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]