CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41503/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe,con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Torino di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. L'imputato, a mezzo di difensore, deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e la doglianza è del tutto generica. Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica quali ragioni sostengano l'invocata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito ordinario, nella quale i giudici di merito hanno ricostruito in modo puntuale la vicenda e indicato gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]