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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15821/2022

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ERLOCUTORIA sul ricorso 26405/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - CO ntro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente g,Zo avverso la sentenza n. 1342/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori della sua ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] - matrimonio contratto nel 1982 e oggetto di divorzio nel 2003 -, assumendo di avere negli anni 90 realizzato a proprie spese un appartamento sovrastante un'area dei convenuti, a ciò consenzienti, e chiedendo pertanto di accertare ciò e di condannare i suddetti a corrispondergli la somma di euro 51.000, o la diversa somma di giustizia, oltre accessori, per tutte le spese (acquisto dei materiali e manodopera) da lui sostenute per la costruzione o la relativa indennità.

Si costituivano i convenuti resistendo e preliminarmente eccependo di non essere mai stati proprietari né dell'area né dell'immobile.

L'attore veniva pertanto autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituivano eccependo difetto di legittimazione passiva essendo divenuti proprietari dell'immobile solo nel 2005, mentre negli anni 90 sarebbero stati soltanto beneficiari, insieme alla defunta sorella [OSCURATO:PERSONA], di un'autorizzazione all'utilizzo del bene di proprietà regionale; l'attore e [OSCURATO:PERSONA], sposati in regime di comunione dei beni, avrebbero abitato l'immobile e sostenuto spese dirette a renderlo meglio utilizzabile, ciascuno attingendo dalle proprie sostanze.

Nelle more decedeva [OSCURATO:PERSONA] e veniva dichiarata l'interruzione; riassunto dall'attore il giudizio, si costituivano quali suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo difetto di legittimazione passiva non essendo stato proprietario il de cuius né dell'area né dell'immobile.

Con sentenza del 15 dicembre 2016 il Tribunale respingeva le domande attoree. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano le controparti.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 10 giugno 2019, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo priva di legittimazione passiva la Motta e condannando in solido gli altri appellati a corrispondere all'appellante la somma di euro 24.831,43, oltre interessi dalla domanda al saldo.

I due fratelli Mondello hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difeso con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: Occorre anzitutto rilevare che il ricorso non è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], chiamata pure al giudizio d'appello, la cui sentenza ne ha negato la legittimazione passiva.

Invero, a seguito della chiamata in causa, attuata nel primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] - originario attore - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si determinò una situazione di litisconsorzio necessario processuale tra l'originario attore, gli originari convenuti - [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto - e i chiamati, giacché la chiamata in causa si risolse nel diniego della legittimazione passiva dei convenuti stessi e nella sua attribuzione, invece, ai chiamati.

Non essendosi tale litisconsorzio necessario processuale risolto con l'appello, anche il ricorso per cassazione risulta soggetto all'articolo 331 c.p.c.

Deve pertanto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine indicato in dispositivo, rimettendo a nuovo ruolo per la trattazione della causa.

P.Q.M.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 I Pr\esidente Raffaele frasca 11, CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 26405/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - CO ntro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente g,Zo avverso la sentenza n. 1342/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori della sua ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] - matrimonio contratto nel 1982 e oggetto di divorzio nel 2003 -, assumendo di avere negli anni 90 realizzato a proprie spese un appartamento sovrastante un'area dei convenuti, a ciò consenzienti, e chiedendo pertanto di accertare ciò e di condannare i suddetti a corrispondergli la somma di euro 51.000, o la diversa somma di giustizia, oltre accessori, per tutte le spese (acquisto dei materiali e manodopera) da lui sostenute per la costruzione o la relativa indennità. Si costituivano i convenuti resistendo e preliminarmente eccependo di non essere mai stati proprietari né dell'area né dell'immobile. L'attore veniva pertanto autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituivano eccependo difetto di legittimazione passiva essendo divenuti proprietari dell'immobile solo nel 2005, mentre negli anni 90 sarebbero stati soltanto beneficiari, insieme alla defunta sorella [OSCURATO:PERSONA], di un'autorizzazione all'utilizzo del bene di proprietà regionale; l'attore e [OSCURATO:PERSONA], sposati in regime di comunione dei beni, avrebbero abitato l'immobile e sostenuto spese dirette a renderlo meglio utilizzabile, ciascuno attingendo dalle proprie sostanze. Nelle more decedeva [OSCURATO:PERSONA] e veniva dichiarata l'interruzione; riassunto dall'attore il giudizio, si costituivano quali suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo difetto di legittimazione passiva non essendo stato proprietario il de cuius né dell'area né dell'immobile. Con sentenza del 15 dicembre 2016 il Tribunale respingeva le domande attoree. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano le controparti. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 10 giugno 2019, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo priva di legittimazione passiva la Motta e condannando in solido gli altri appellati a corrispondere all'appellante la somma di euro 24.831,43, oltre interessi dalla domanda al saldo. I due fratelli Mondello hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difeso con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: Occorre anzitutto rilevare che il ricorso non è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], chiamata pure al giudizio d'appello, la cui sentenza ne ha negato la legittimazione passiva. Invero, a seguito della chiamata in causa, attuata nel primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] - originario attore - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si determinò una situazione di litisconsorzio necessario processuale tra l'originario attore, gli originari convenuti - [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto - e i chiamati, giacché la chiamata in causa si risolse nel diniego della legittimazione passiva dei convenuti stessi e nella sua attribuzione, invece, ai chiamati. Non essendosi tale litisconsorzio necessario processuale risolto con l'appello, anche il ricorso per cassazione risulta soggetto all'articolo 331 c.p.c. Deve pertanto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine indicato in dispositivo, rimettendo a nuovo ruolo per la trattazione della causa. P.Q.M. Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 I Pr\esidente Raffaele frasca 11, CANC
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