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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 32269/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28262/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F .: CLB GNN62A30 C618K), residente in Coccaglio (BS), alla [OSCURATO:PERSONA] tt orio Emanuele II n. 30/A, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CPPFST 62TI0 H5O1I), ed elettivamente domi c iliato presso il suo studio in 00197 Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 99, come da procurain atti; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso l’ordinanza n. 2507 6 / 20 2 1 emessa dalla C orte di Cassazion e il 16/09/2021; Correzione errore materiale udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzione dell’ordinanza n. 25076/21 di questa Corte pubblicata in data 16.9.2021, per aver nel dispositivo affermato di accogliere il solo quarto motivo del ricorso da lui proposto, laddove, sulla base di una semplice lettura della parte motiva, era facilmente evincibile che era stato accolto altresì il secondo motivo, e per aver menzionato nella rubrica del secondo motivo la “[OSCURATO:SOCIETA].”, anziché la “[OSCURATO:SOCIETA].”.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 668 del 15/01/2019).

"Contrasto insanabile", infatti è solo quello che, per essere sanato, richiederebbe una ulteriore attività decisoria.

Nel caso di specie, per contro, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l'intenzione della ordinanza corrigenda di accogliere tanto il quarto, quanto il secondo dei motivi di ricorso proposti a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA], e di riferirsi nella rubrica del secondo motivo alla imputabilità in via esclusiva alla “[OSCURATO:SOCIETA].” (correttamente menzionata alle pagine 3 e 5 dell’ordinanza), anziché alla “[OSCURATO:SOCIETA].”.

E se non possono esservi dubbi sulla portata precettiva della decisione, nemmeno potrà dirsi "insanabile" l'eventuale contrasto tra la motivazione ed il dispositivo.

2. L'ordinanza 25076/21 di questa Corte deve pertanto così correggersi: (a) alla pagina 7, dodicesimo rigo, in luogo delle parole “[OSCURATO:SOCIETA].”, deve leggersi “[OSCURATO:SOCIETA].”; (b) alla pagina 13 -rigo 7, dopo la parola “accoglie” deve aggiungersi “il secondo ed”; -rigo 8, dopo le parole “il primo,” deve cancellarsi “secondo”; - righi 11 - 12, in luogo delle parole “al motivo accolti”, deve leggersi “ai motivi accolti”.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 -01).

P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte del 16.9.2021 n. 25076 sia corretta così come indicato in motivazione; manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso a Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28262/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F .: CLB GNN62A30 C618K), residente in Coccaglio (BS), alla [OSCURATO:PERSONA] tt orio Emanuele II n. 30/A, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CPPFST 62TI0 H5O1I), ed elettivamente domi c iliato presso il suo studio in 00197 Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 99, come da procurain atti; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso l’ordinanza n. 2507 6 / 20 2 1 emessa dalla C orte di Cassazion e il 16/09/2021; Correzione errore materiale udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzione dell’ordinanza n. 25076/21 di questa Corte pubblicata in data 16.9.2021, per aver nel dispositivo affermato di accogliere il solo quarto motivo del ricorso da lui proposto, laddove, sulla base di una semplice lettura della parte motiva, era facilmente evincibile che era stato accolto altresì il secondo motivo, e per aver menzionato nella rubrica del secondo motivo la “[OSCURATO:SOCIETA].”, anziché la “[OSCURATO:SOCIETA].”. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 668 del 15/01/2019). "Contrasto insanabile", infatti è solo quello che, per essere sanato, richiederebbe una ulteriore attività decisoria. Nel caso di specie, per contro, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l'intenzione della ordinanza corrigenda di accogliere tanto il quarto, quanto il secondo dei motivi di ricorso proposti a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA], e di riferirsi nella rubrica del secondo motivo alla imputabilità in via esclusiva alla “[OSCURATO:SOCIETA].” (correttamente menzionata alle pagine 3 e 5 dell’ordinanza), anziché alla “[OSCURATO:SOCIETA].”. E se non possono esservi dubbi sulla portata precettiva della decisione, nemmeno potrà dirsi "insanabile" l'eventuale contrasto tra la motivazione ed il dispositivo. 2. L'ordinanza 25076/21 di questa Corte deve pertanto così correggersi: (a) alla pagina 7, dodicesimo rigo, in luogo delle parole “[OSCURATO:SOCIETA].”, deve leggersi “[OSCURATO:SOCIETA].”; (b) alla pagina 13 -rigo 7, dopo la parola “accoglie” deve aggiungersi “il secondo ed”; -rigo 8, dopo le parole “il primo,” deve cancellarsi “secondo”; - righi 11 - 12, in luogo delle parole “al motivo accolti”, deve leggersi “ai motivi accolti”. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 -01). P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte del 16.9.2021 n. 25076 sia corretta così come indicato in motivazione; manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso a Roma n
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