Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 28375/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3072/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo-mandataria delle imprese Tecnimont CivilConstruction TCC s.p.a. e ICOP s.p.a., con le quali si è temporaneamente riunita ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge n.109 del 1994,rappresentata e difes a , per procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualichied ono di ricevere le comunicazioni a i propri indirizz i di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studiodegli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Arezzo, n. 28. -ricorrenti- contro 2RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]Ottavi , giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, ViaDel Tempio di Giove, 21 -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, giusta procura in calceal controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4594 /2018, depositata in data 5 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del giorno 8/10/2024 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con contratto di appalto del 26/11/2004 il Comune di Roma affidava alle imprese riunite in ATI (in particolare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria delle imprese [OSCURATO:PERSONA] TCC s.p.a. – poi NEOSIA s.p.a. - e ICOP s.p.a. ) la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione della tratta B1 della metropolitana, con riferimento alla tratta piazza Bologna-Conca d’Oro.

Successivamente il contratto veniva ceduto dal Comune a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale stazione appaltante. 3RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] corso dei lavori la stazione appaltante proponeva per due volte la procedura di accordo bonario prevista dall’art. 31 - bis della legge n. 109 del 1994: la prima procedura - esperita nel 2008 - riguardava le riserve iscritte fino al Sal n. 5 (5/6/2007) e si concludeva con il parere della Commissionedel 4/7/2008; la seconda procedura aveva ad oggetto le riserve fino al Sal n.20 (20/8/2010) e terminava con il parere della Commissionedel 28/11/2011.

In relazione alle riserve successive alla Sal 20, era attivato un ulteriore procedimento di accordo bonario che, però, non raggiungeva la conclusione relativa alla proposta di bonario componimento.

Pertanto, l’appaltatore azionava le riserve posteriori al Sal 20 dinanzi al tribunale di Roma.

2. Il tribunale, con sentenza n. 16022 del 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] e riconosceva riserve per soli 10.000.000 di euro rispetto ad un petitumdi circa 78.000.000 di euro e in relazione ad un affidamento a base d’asta di circa 358.000.000 di euro.

3. Avverso tale sentenzaproponevano appello principale la [OSCURATO:PERSONA] (ora Webuild) e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].

4. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4594 delle 5/7/2018, accoglieva esclusivamente il quarto motivo di appello incidentale proposto dalle appellat e , con riferimento alla riserva n. 38, rigettando, per il resto, sia l’appello principale che l’appello incidentale.

4.1. In particolare, con riferimento alla riserva n. 20, che riguardava la mancata concessione delle deroghe alle soglie di rumorosità, la Corte territoriale richiamava la decisione del tribunale.

In precedenza, sulla medesima problematica si era pronunciata la Commissione in sede di accordo bonario, per il periodo 4RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio precedente, mentre con l’atto di citazione l’appaltatore aveva chiesto il riconoscimento di euro 11.500.090,92, con riferimento al periodo 1/9/2010-31/3/2012.

Ad avviso del tribunale, il collegio dei CTU aveva rilevato che la secondaCommissione aveva fornito il suo parere per i lavori eseguiti a tutto il 31/8/2010, ma successivamente si era transitati al “periodo finale dei lavori”.

Infatti, i lavori e r ano stati dichiarati ultimati alla fine del dicembre 2011, ma, nel periodo di riferimento, «tutte le lavorazioni che inizialmente dovevano essere svolte all’aperto […] erano state già quasi completamente ultimate, residuando, pertanto, solo marginali opere da eseguire all’aperto che avrebbero potuto produrre significativi livelli di rumore, così come avvenuto nei primi (quasi) cinqueanni del cantiere».

La Corte d’appello riportava anche il motivo di gravame principale articolato da [OSCURATO:PERSONA], per il quale, la Commissione , nella secondaprocedura di accordo bonario, tenendo conto che il Comune aveva accolto solo in parte le due istanze per «l’autorizzazione ad operare in deroga ai vigenti limiti sonori», aveva ritenuto che «le deroghe concesse erano di valore inferiore a quanto richiesto dall’impresa, impedendo a quest’ultima quell’ottimizzazione che sicuramente era stata presunta possibile dall’impresa appaltatrice».

Pertanto, per la Commissione, «la pressione sonora consentita, in base alle deroghe concesse, aveva comportato una limitata espansione dell’attività esecutiva sia per le opere all’aperto che, parzialmente, per le lavorazioni in sottocopertura».

Inoltre, i pareri espressi dalle commissioni, a conclusione delle due procedure di bonario accordo, avevano natura e contenuto di transazione.

Il periodo in contestazione, poi, a parere dell’appellante, era di 19 mesi, nel corso del quale erano stati eseguiti lavori per un valore complessivo di circa 130 milionidi euro. 5RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella sede transattiva il parere della Commissione del 28/11/2011 era nel senso che «quanto riconosciuto in termini di sotto-produzione potrà spettare alle imprese anche per il periodo successivo se e nella misura in cui permangano quelle condizioni ostative (ridotte deroga alla normativa sul rumore) che non hanno consentito l’ottimizzazione delle risorse dell’appaltatore».

La Corte territoriale reputava il motivo infondato.

Quanto affermato dalla Commissione, in sede di secondo accordo bonario, non poteva costituire un fatto, ma esclusivamente un giudizio.

Anche la parte riguardante l’individuazione della minore operatività costituiva un giudizio espresso in una logica transattiva, «senza che debba valere al di fuori della procedura di bonario componimento nella quale è stata espressa».

Aggiungeva la Corte d’appello che non vi era responsabilità dell’appaltante per il solo fatto che «fossero stati previsti turni di lavoro che l’impresa appaltante non riusciva rispettare a causa dei limiti alle emissioni di rumore imposti dall’autorità pubblica».

In realtà - a giudizio della Corte territoriale - «la problematica delle deroghe non poteva apparire come imprevista ed imprevedibile, avuto riguardo al contesto urbano e alla elevata densità abitativa del luogo ove si svolgevano i lavori», dovendo l’impresa appaltatrice «adottare in sede di progettazione ed in sede di offerta tutti gli accorgimenti esecutivi e tecnologici atti a ridurre le emissioni sonore».

Aggiungeva, in modo ancora più penetrante, che «i turni di lavoro non avevano subito alcun condizionamento dovuto alle limitate deroghe acustiche connesse», ciò risultando «dalla relazione riservata della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’appaltatore non aveva dispiegato l’organizzazione di cantiere tale da consentire la sistematica attuazione dei turni giornalieri di lavoro 6RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contrattualmente previsti e la turnazione- ove attuata - si era svolta in modo del tutto indipendente dallederoghe concesse».

4.2. Con riferimento al secondo motivo di appello incidentale, riguardante la riserva n. 32, concernente i maggiori oneri per la riapertura al traffico privato di viale Libia e [OSCURATO:PERSONA], la C orte territoriale rigettava sia l’appello principale dell’appaltatore, sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, rilevava che originariamente la determina dirigenziale n. 1166 del 20/7/99 qualificava via Libia e via Eritrea quali strade “verdi”, con afflusso limitato ai residenti, mentre successivamente, con l’ordine di servizio n. 44 dell’8/8/2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva informato l’appaltatore della decisione dell’amministrazione comunale di consentire il transito su viale Libia anche ai mezzi privati senza alcuna limitazione.

Tale riserva era stata già trattata fino alla Sal n. 20 dalla Commissionedel secondo accordo bonario.

Trattandosi di fatti continuativi la società appaltatrice chiedeva il ristoro dei maggiori oneri derivanti dall’aumento delflusso di traffico.

Il collegio dei CTU reputava che l’aumento del traffico avesse inciso esclusivamente sulle macro aree di cui ai numeri 3, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, Pozzo intertratta P iazza [OSCURATO:PERSONA], n. 5, n uova stazione viale Libia (con esclusione delle macro aree nn. 1, 2,6 e 7).

Inoltre, l’incidenza del 7,64% veniva limitata ai costi di trasporto, con il riconoscimento della somma complessiva di euro 481.436,60, a fronte della richiesta iscritta in riserva pari ad euro 1.767.987,98.

Per la Corted’appello le affermazioni contenute nel parere della Commissionerelativo al secondo accordo bonario avevano natura di giudizio, per di più «svolto a fini esclusivamente transattivi», con la conseguenza che «nessun vincolo per i CTU e per il tribunale 7RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio risultava dal predetto accordo bonario nel valutare la riserva in questione, ad esclusione del fatto stesso dell’accoglimento per il periodo preso in considerazione dell’accordo bonario».

Non venivano accolte, dunque, le doglianze delle imprese appaltatrici, sia in relazione all’inclusione delle ulteriori aree escluse dai consulenti dalle conseguenze della riapertura illimitata del traffico su viale Libia, sia con riferimento alla incidenza dell’apertura al traffico su tutte le voci compositive del prezzo di appalto, e non limitatamente al prezzo di trasporto.

4.3. Con riguardo alla riserva n. 38, relativa al terzo motivo di appello principale articolato dalla società appaltatrice, concernente la realizzazione di pozzi intertratta (PI30 –PI 20), la richiesta era di euro 12.298.307,02.

Ciò in relazione alla presenza «di venute d’acqua nel corso dello scavo dei duepozzi […] nonché per lo scavo dei cunicoli tra detti pozzi e le gallerie di linea con il consolidamento mediante congelamento».

In sostanza, erano stati costruiti dei pozzi intertratta verticali, che avrebbero consentito l’accesso alle gallerie sotterranee, ma ciò aveva procurato l’infiltrazione di acqua nellegallerie.

In un primo momento la società appaltatrice aveva utilizzato la tecnica del consolidamento “tradizionale” mediante apporti di materiale.

Successivamente, però, in ragione degli scarsi risultati ottenuti, era stata approntata un’altra tecnica attraverso il consolidamento mediante congelamento.

Il tribunale aveva ritenuto parzialmente fondata la riserva, pur evidenziando che la Commissione , nella seconda procedura di accordo (parere del 28/11/2011), aveva espresso un’opinione, ma non c’era stata la stipulazione dell’accordo bonario. 8RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dunque, aveva esaminato la riserva e l’aveva anche favorevolmente apprezzata nell’an, ma non aveva ritenuto opportuno definirla nel parere vincolante del 28/11/2011, «in quanto nel periodo di riferimento della procedura non si erano ancora manifestati compiutamente i fenomeni e le problematiche che hanno poi reso necessario il definitivo e radicale cambiamento della metodologia di consolidamento originariamente prevista».

Con il terzo accordo bonario la stazione appaltante aveva elaborato un computo alternativo, che era stato accolto all’unanimità dalla Commissione .

I CTU del tribunale erano poi giunti alle medesime conclusioni della Commissione.

Pertanto, ad avviso del tribunale le infiltrazioni erano dovute all’operato dell’impresa, ed erano quantificate in euro 3.994.081,42.

Infatti, la scelta progettuale dell’appaltatrice presentava carenze realizzative, poiché l’appaltatore «non ha denunciato alcuna problematica riconducibilead una imprevedibile risposta del terreno interessato dalle lavorazioni, ma ha segnalato quest’ultima solo a seguito del verificarsi delle venute d’acqua durante lo scavo dei pozzi».

Ciò in relazione al primo intervento di consolidamento.

Tuttavia, con riferimento al secondo intervento di consolidamento attraverso la tecnica del congelamento era fondata la domanda dell’impresa di vedersi riconosciuto il maggior costo «per le variate modalità realizzative rispetto a quelle previste in progetto».

Ciò perché «il rischio legato all’esecuzione delle lavorazioni con il consolidamento “tradizionale” era maggiore rispetto a quanto ipotizzato in fase di progetto e raggiungeva livelli non ammissibili».

Pertanto, si era trattato di una scelta progettuale legata a circostanze emerse «in maniera sostanziale durante la fase realizzativa e non correlabili ad una carente progettazione redatta 9RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dall’impresa, riscontrabili solo durante la fase esecutiva, che hanno comportato la necessità di adottare una diversa tecnica di consolidamento, più sicura ma più onerosa». [OSCURATO:PERSONA], sul punto, rigettava l’appello principale delle imprese appaltatrici, che chiedeva l’intero ammontare della riserva, pari ad euro 12.286.607,02, ma accoglieva l’appello incidentaledelle appellate, in quanto era presente sin dall’inizio il rischio legato all’esecuzione del consolidamento tradizionale.

Nulla era dunque dovuto per la non corretta esecuzione della soluzione progettuale.

Non vi era tenuta idraulica delle pareti del pozzo.

Il primo giudice –a parere dell’appellante principale - era caduto in evidente contraddizione, distinguendo le due tipologie di tecnica di consolidamento.

Entrambe le tecniche, infatti, erano relative ad un’unica problematica, «che aveva manifestato i suoi effetti in tempi ed in modi diversi: dapprima si era trattato di fronteggiare in via di urgenza le infiltrazioni con interventi aggiuntivi di consolidamento con iniezioni chimiche e cementizia; successivamente, preso atto che anche con tali accorgimenti la metodologia originariamente prevista risultava inadeguata a causa dell’effettivo e imprevedibile comportamento dell’ammasso al contorno dei pozzi, si era reso necessario il ricorso ad un diverso tipo di consolidamento mediante congelamento, per garantire l’impermeabilizzazione al contorno dei cunicoli di collegamento dei pozzi».

Per la Corted’appello, dunque, seguendo le conclusioni dei CTU, vi era un problema di non corretta esecuzione della soluzione progettuale originariamente prescelta, la quale avrebbe dovuto garantire la tenuta idraulica delle pareti dei pozzi. 10RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] i CTU «il rischio legato all’esecuzione delle lavorazioni con il consolidamento “tradizionale” era maggiore rispetto a quanto ipotizzato in fase di progetto e raggiungeva livelli non ammissibili».

La progettazione esecutiva era, dunque, sin dall’inizio carente.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Webuild) , depositando anche memoria scritta.

6. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], depositando entrambe memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente, con riferimento alla riserva n. 20, deduce la «a) violazione e falsa applicazione degli articoli 1965 e 1372 c.c., nonché, per quanto occorrer possa, degli articoli 1362 e 1367 c.c. e dell’art. 13 - bis [recte: 31-bis] comma 1-terdella legge n. 109/1994 (e dell’analogo art. 240, commi 11 e 18 del d.lgs. 163/2006) ( art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.) -b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) – c) difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.)».

In particolare, l’accordo bonario di risoluzione delle riserve ha contenuto di transazione.

Nel secondo parere/transazione del 28/11/2011 si prevede espressamente che «quanto riconosciuto in termini di sottoproduzione potrà aspettare alle imprese anche per il periodo successivo se e nella misura in cui permangano quelle condizioni ostative (ridotte deroghe alla normativa sul rumore) che non hanno consentito l’ottimizzazione delle risorse dell’appaltatore».

Pertanto, l’unica limitazione consisteva nella circostanza che non fossero state rimosse medio tempore le limitazioni operative.

Tale 11RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio condizione si era verificata in quanto l’amministrazione comunale non aveva mai adottato provvedimenti applicativi delle deroghe acustiche già concesse.

L’espresso riconoscimento contenuto nell’accordo transattivo non è stato considerato dalla Corted’appello che nella parte motiva della sua decisione «non fa più alcun riferimento ad esso (pagg. 21-24), pur avendolo testualmente riportato».

Di qui la prima violazione di legge riportata sub a)(pagina 10 del ricorso per cassazione).

Il parere aveva forza di legge tra le parti a norma dell’art. 1372 c.c.

Vi è dunque violazione degli articoli 1965 e 1372 c.c., non essendo stata riconosciuta la fondatezza della riserva anche per il periodo successivo alla sala n.20.

Vi ècontrasto con l’art. 1362 c.c. in quanto viene contraddetta l’espressa previsione della transazione del 28/11/2011. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso del tutto irrilevante la clausola impedendo che essa potesse avere qualche rilievo, con la violazione anche dell’art.1367 c.c.

Di qui anche la seconda violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riportata sub b) (pag. 11 del ricorso per cassazione).

L’espresso riconoscimento del diritto anche per il futuro, previsto dall’accordo transattivo, costituisce una circostanza decisiva per il giudizio, la cui mancata considerazione integra il vizio rubricato.

Inoltre, la ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione (pagina 12 del ricorso per cassazione).

Sarebbero del tutto inconferenti le ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha negato qualsiasi rilievo al la transazione del 28/11/2011.

Di qui la terza censura sub c). 12RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce il «difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. ( art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.)».

Si ribadisce che erroneamente la Corteterritoriale abbia ritenuto che l’accordo transattivo del 2011 non ha natura di fatto, ma costituisce un giudizio espresso in una logica transattiva.

Vi sarebbe, allora, un difetto assoluto di motivazione sul punto (pagina 15 del ricorso per cassazione).

Inoltre, vi sarebbe una palese violazione dell’art.2735 c.c., non avendo riconosciuto la Corte d’appello natura confessoria alle premesse dell’atto transattivo, costituente meri fatti e non giudizi.

3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione,sono inammissibil i .

3.1. In primo luogo, con riferimento al submotivo di cui alla lettera a), la Corte d’appello ha deciso , per gli effetti dell’art. 360 - bis, n. 1, c.p.c.,in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità per cui, in presenza di una transazione, i riconoscimenti e le ammissioni delle parti non hanno valore di confessione.

Si è ritenuto, infatti, che, quanto alla pretesa equivalenza alla confessione delle ammissioni contenute nell’atto di transazione, il riconoscimento di un fatto a sé s favorevole e favorevole all’altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitenti, ove costituisca l’oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma si inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione 13RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio interna che l’autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (Cass., sez. 3, 19/6/2015, n. 12691; Cass., n. 712/97; n. 11363/02).

Tale giurisprudenza non è smentita dall’orientamento per cui nel contenuto complessivo di una proposta transattiva o di una transazione può distinguersi anche uno momento accertativo della situazione di fatto preesistente, e in tale caso le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorie, a condizione, tuttavia, che esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, sub specie facti (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa) e non già valutazioni giuridiche (Cass., n. 19883/05; Cass., n. 3033/09; anche Cass., sez. 1, 10/11/2015, n. 22956).

Si è anche affermato che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l’effetto desiderato, e non comportino, l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 c.c. e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione (Cass., sez. 1, 4/10/2016, n. 19802).

Non vi è motivo di discostarsi dai precedenti richiamati.

3.2. Nella specie, con riferimento alla mancata riduzione delle soglie di rumorosità, la Commissione nominata ex art. 31 - bis della legge n.109 del 1994, nella seconda proposta di accordo bonario, si è limitata ad affermare, in sede transattiva, la responsabilità della stazione appaltante, in conseguenza della determinazione del Comune e del X Dipartimento, che aveva accolto solo in parte le istanze della società «consentendo solo parziali deroghe e comunque inferiore alle necessità». 14RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] territoriale ha reputato, sul punto, che la Commissione si era limitata ad esprimere un giudizio di responsabilità dell’amministrazione comunale e, dunque, di conseguenza della stazione appaltante; ma ciò ineriva ad un giudizio e non ad un fatto che sarebbe stato ammesso dalla controparte, ossia dal Comune.

Ha chiarito, infatti, la Corte d’appello che «va del tutto escluso che l’avere ritenuto la responsabilità dell’amministrazione per non aver concesso le più ampie deroghe al superamento dei limiti imposti dall’autorità comunale, come richiesto dall’ATI delle riserve oggetto del bonario componimento, possa costituire un fatto».

Con la precisazione che «al contrario, l’avere ritenuto l’amministrazione colpevole per non aver concesso le deroghe richieste, pur avendo imposto i turni di lavoro previsti nel capitolato speciale di appalto, costituisce in modo evidente un giudizio, mentre solo apparentemente il fatto accertato è costituito dall’affermazione che, data una certa organizzazione del lavoro predisposta dall’ATI sulla base dei turni previsti dal capitolato speciale di appalto, il livello di operatività subiva una diminuzione delle percentuali indicate per i lavori all’aperto e per i lavori sottocopertura».

4. Va , inoltre, al riguardo osservato che la motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nell’enucleazione di tutti i passaggi logico-giuridici che sostengono la decisione finale, e poggia su tre distinte rationes decidendi.

4.1. La prima ratio decidendi è quella rappresentata dall’affermazione che quanto ritenuto dalla Commissione nominata in sede di accordo bonario costituiva non un fatto, ma un mero giudizio. 4.2.La seconda ratio va individuata nella considerazione che la problematica relativa alle soglie di rumorosità non era in alcun modo 15RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio improbabile, ma, al contrario, prevedibile, soprattutto da parte dell’appellante principale che aveva redatto anche il progetto esecutivo dell’opera.

Ha infatti aggiunto la Corte d’appello che ai sensi dell’ art. 5.22 del CSA (Capitolato speciale di appalto) «L’appaltatore avrà a suo carico gli oneri ed obblighi per: lo svolgimento di tutte le attività di verifica dei livelli di rumorosità, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione delle opere, nonché gli oneri connessi con il rispetto delle norme vigenti in materia e per ottemperare alle prescrizioni connesse ad eventuali richieste di deroga, così come disposto all’art.7 punto 3.9 del presente CSA».

Tale ultima disposizione stabiliva che «l’appaltatore dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti sul territorio in materia di rumore, e deve uniformarsi alle prescrizioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] approvato dall’Amministrazione con Delibera C.C. di Roma n. 60 del 23 maggio 2002, sia in relazione agli impianti di cantiere, sia agli impianti oggetto dell’appalto».

Di qui la considerazione per cui l’impresa appaltatrice, anche a seguito di specifica dichiarazione rilasciata in fase di gara, «aveva preso atto del contesto particolare in cui si sarebbero svolti lavori, di talché la problematica delle deroghe non poteva apparire come imprevista ed imprevedibile, avuto riguardo al contesto urbano e alla elevata densità abitativa del luogo ove si svolgevano i lavori, circostanze, queste, che dovevano essere tenute presenti nella propria offerta di gara».

La società appaltatrice doveva «adottare in sede di progettazione e in sede di offerta tutti gli accorgimenti esecutivi e tecnologici atti a ridurre le emissioni sonore».

4.3. La terzaratio decidendi si individua nella circostanza che la Corted’appello ha ritenuto che la società appaltatrice, pur avendo 16RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio predisposto i turni di lavorazione, non li aveva in alcun modo rispettati, sicché anche la mancata riduzione delle soglie di rumorosità non poteva aver assunto alcuna efficacia causale su eventuali maggiori costi dell’impresa («in particolare, i turni di lavoro non avevano subito alcun condizionamento dovuto alle limitate deroghe acustiche concesse.

Ciò risulterebbe dalla relazione riservata della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’appaltatore non aveva dispiegato un’organizzazione di cantiere tale da consentire la sistematica attuazione dei turni giornalieri di lavoro contrattualmente previsti e la donazione -ove attuata - si era svolta in modo del tutto indipendente dalle deroghe concesse e la circostanza era stata confermata dalla CTU)».

5. La ricorrente, a fronte di tre diverse rationes decidendi , ha impugnato solo la prima,con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza in relazione alle ulteriori due rationesdecidendi.

Per questa Corte, dunque, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso 17RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., sez. 1, 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., sez. 1, 18 settembre 2006, n. 20118; Cass., Sez.U., 8 agosto 2005, n. 16602).

6. I motivi sono inammissibil i anche perché propon gono una diversa ricostruzione della fattispecie, attraverso una nuova valutazione degli elementi di fatto, estranea al giudizio di legittimità.

Invero, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez.

L., 4 marzo 2016, n. 4293; Cass., Sez.U., 29 marzo 2013, n. 7931).

7. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole, con riguardo alla riserva n. 32, « difetto assoluto di motivazione: a) violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.); b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».

La Corte d’appello avrebbe negato anche in questo caso valore di accertamento alle premesse dell’accordo transattivo, ritenendo erroneamente che gli accertamenti non comportassero un effettivo riconoscimento della fondatezza della riserva.

In realtà avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che la percentuale di incidenza del 7,64% su tutti i costi (e non solo sul costo dei trasporti) era stata 18RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «confessoriamente» riconosciuta dalla stazione appaltante con il parere del 28/11/2011 e che la situazione era rimasta la medesima per tutta la durata dell’appalto.

7.1. Il motivo è inammissibile. 7.2.Vanno richiamati per intero i paragrafi precedenti relativi alla riserva n. 20, in relazione ai primi due motivi di ricorso per cassazione.

La motivazione della Corte d’appello è, poi, presente non solo graficamente, ma anche nella indicazione del percorso logico argomentativo che ha condottoalla soluzione adottata. 8.Con il quarto motivo di impugnazione, relativo alla riserva n. 38, la ricorrente lamenta la «a)violazione e falsa applicazione degli articoli 1965 e 1372 c.c. e, per quanto occorrer possa, degli articoli 1362 e 1367 c.c. e dell’art. 13 - bis comma 1 - ter della legge n. 109/1994 (e dell’art.240, commi 11 e 18 del d.lgs. 163/2006) ( art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) - b) omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.); c) difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.)».

In particolare, in relazione alla riserva n. 38, evidenzia che nel parere del 28/11/2011, relativo al secondoprocedimento di accordo bonario, la Commissioneaveva ritenuto sussistente il pregiudizio per l’impresa, in relazione alla realizzazione di pozzi inter tratta, con venute d’acqua nel corso dello scavo del 2 pozzi («non entra nel merito della stessa ma ritiene che la quantificazione della riserva iscritta debba essere esaminata alla luce del pregiudizio concreto, effettivamente manifestatosi dopo il 31/8/2010»).

Nel parere si chiariva anche che «la riserva è meritevole di accoglimento», sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a 19RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prendere atto dell’espresso riconoscimento transattivo, procedendo alla sola quantificazione dei maggiori oneri effettivamente derivati all’ATI.

Vi è stato, dunque, l’omesso esame di un fatto decisivo (motivo sub b, a pagina 30 del ricorso per cassazione), in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dell’espresso riconoscimento della fondatezza della riserva, che costituiva un fatto storico, pacifico e provato.

La circostanza aveva rilievo decisivo per la decisione.

Vi sarebbe stato difetto assoluto di motivazione (submotivo c a pagina 30 del ricorso per cassazione).

9. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente, sempre con riferimento alla medesima riserva n. 38, lamenta «a) difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.) – b) violazione dell’ art.2735 c.c. (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».

La decisione della Corte d’appello sarebbe viziata anche a prescindere dall’espresso riconoscimento della fondatezza della riserva, di cui al precedente motivo.

Avrebbe errato la Corte d’appello nel reputare che la Commissione, nell’ambito del parere fornito il 28/11/2011, abbia espresso un semplice giudizio, in una logica transattiva, in luogo di un accertamento di fatto.

In realtà, il contenuto dell’accordo transattivo è stato definito dalla Commissione in base alle proprie competenze tecniche e, quindi, «attraverso la ricognizione delle situazioni fattuali e tecniche presupposte l’apprezzamento della riserva», e non già con un semplice giudizio espresso in logica transattiva.

10. I motivi quartoe quinto, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili. 20RG n. 3072/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

10.1. Sono inammissibili per le medesime ragioni espresse nei paragrafi relativi alla riserva n.20 ed alla riserva n. 32.

Ciò, in quanto il motivo di violazione di legge risulta inammissibile ex art. 360 - bis c.p.c., i n relazione al mancato riconoscimento della confessione nell’ambito della transazione stipulata, in sede di accordo bonario.

I motivi sono poi inammissibili anche per essere volti ad una rivalutazione degli elementi istruttori, già congruamente effettuata in sede di merito.

11. Dunque, nel complesso, il ricorso non merita adesione.

12. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorsoinammissibile.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma complessiva di euro 53.000,00, o ltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3072/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo-mandataria delle imprese Tecnimont CivilConstruction TCC s.p.a. e ICOP s.p.a., con le quali si è temporaneamente riunita ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge n.109 del 1994,rappresentata e difes a , per procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualichied ono di ricevere le comunicazioni a i propri indirizz i di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studiodegli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Arezzo, n. 28. -ricorrenti- contro 2RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]Ottavi , giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, ViaDel Tempio di Giove, 21 -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, giusta procura in calceal controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4594 /2018, depositata in data 5 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del giorno 8/10/2024 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con contratto di appalto del 26/11/2004 il Comune di Roma affidava alle imprese riunite in ATI (in particolare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria delle imprese [OSCURATO:PERSONA] TCC s.p.a. – poi NEOSIA s.p.a. - e ICOP s.p.a. ) la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione della tratta B1 della metropolitana, con riferimento alla tratta piazza Bologna-Conca d’Oro. Successivamente il contratto veniva ceduto dal Comune a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale stazione appaltante. 3RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] corso dei lavori la stazione appaltante proponeva per due volte la procedura di accordo bonario prevista dall’art. 31 - bis della legge n. 109 del 1994: la prima procedura - esperita nel 2008 - riguardava le riserve iscritte fino al Sal n. 5 (5/6/2007) e si concludeva con il parere della Commissionedel 4/7/2008; la seconda procedura aveva ad oggetto le riserve fino al Sal n.20 (20/8/2010) e terminava con il parere della Commissionedel 28/11/2011. In relazione alle riserve successive alla Sal 20, era attivato un ulteriore procedimento di accordo bonario che, però, non raggiungeva la conclusione relativa alla proposta di bonario componimento. Pertanto, l’appaltatore azionava le riserve posteriori al Sal 20 dinanzi al tribunale di Roma. 2. Il tribunale, con sentenza n. 16022 del 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] e riconosceva riserve per soli 10.000.000 di euro rispetto ad un petitumdi circa 78.000.000 di euro e in relazione ad un affidamento a base d’asta di circa 358.000.000 di euro. 3. Avverso tale sentenzaproponevano appello principale la [OSCURATO:PERSONA] (ora Webuild) e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4594 delle 5/7/2018, accoglieva esclusivamente il quarto motivo di appello incidentale proposto dalle appellat e , con riferimento alla riserva n. 38, rigettando, per il resto, sia l’appello principale che l’appello incidentale. 4.1. In particolare, con riferimento alla riserva n. 20, che riguardava la mancata concessione delle deroghe alle soglie di rumorosità, la Corte territoriale richiamava la decisione del tribunale. In precedenza, sulla medesima problematica si era pronunciata la Commissione in sede di accordo bonario, per il periodo 4RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio precedente, mentre con l’atto di citazione l’appaltatore aveva chiesto il riconoscimento di euro 11.500.090,92, con riferimento al periodo 1/9/2010-31/3/2012. Ad avviso del tribunale, il collegio dei CTU aveva rilevato che la secondaCommissione aveva fornito il suo parere per i lavori eseguiti a tutto il 31/8/2010, ma successivamente si era transitati al “periodo finale dei lavori”. Infatti, i lavori e r ano stati dichiarati ultimati alla fine del dicembre 2011, ma, nel periodo di riferimento, «tutte le lavorazioni che inizialmente dovevano essere svolte all’aperto […] erano state già quasi completamente ultimate, residuando, pertanto, solo marginali opere da eseguire all’aperto che avrebbero potuto produrre significativi livelli di rumore, così come avvenuto nei primi (quasi) cinqueanni del cantiere». La Corte d’appello riportava anche il motivo di gravame principale articolato da [OSCURATO:PERSONA], per il quale, la Commissione , nella secondaprocedura di accordo bonario, tenendo conto che il Comune aveva accolto solo in parte le due istanze per «l’autorizzazione ad operare in deroga ai vigenti limiti sonori», aveva ritenuto che «le deroghe concesse erano di valore inferiore a quanto richiesto dall’impresa, impedendo a quest’ultima quell’ottimizzazione che sicuramente era stata presunta possibile dall’impresa appaltatrice». Pertanto, per la Commissione, «la pressione sonora consentita, in base alle deroghe concesse, aveva comportato una limitata espansione dell’attività esecutiva sia per le opere all’aperto che, parzialmente, per le lavorazioni in sottocopertura». Inoltre, i pareri espressi dalle commissioni, a conclusione delle due procedure di bonario accordo, avevano natura e contenuto di transazione. Il periodo in contestazione, poi, a parere dell’appellante, era di 19 mesi, nel corso del quale erano stati eseguiti lavori per un valore complessivo di circa 130 milionidi euro. 5RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella sede transattiva il parere della Commissione del 28/11/2011 era nel senso che «quanto riconosciuto in termini di sotto-produzione potrà spettare alle imprese anche per il periodo successivo se e nella misura in cui permangano quelle condizioni ostative (ridotte deroga alla normativa sul rumore) che non hanno consentito l’ottimizzazione delle risorse dell’appaltatore». La Corte territoriale reputava il motivo infondato. Quanto affermato dalla Commissione, in sede di secondo accordo bonario, non poteva costituire un fatto, ma esclusivamente un giudizio. Anche la parte riguardante l’individuazione della minore operatività costituiva un giudizio espresso in una logica transattiva, «senza che debba valere al di fuori della procedura di bonario componimento nella quale è stata espressa». Aggiungeva la Corte d’appello che non vi era responsabilità dell’appaltante per il solo fatto che «fossero stati previsti turni di lavoro che l’impresa appaltante non riusciva rispettare a causa dei limiti alle emissioni di rumore imposti dall’autorità pubblica». In realtà - a giudizio della Corte territoriale - «la problematica delle deroghe non poteva apparire come imprevista ed imprevedibile, avuto riguardo al contesto urbano e alla elevata densità abitativa del luogo ove si svolgevano i lavori», dovendo l’impresa appaltatrice «adottare in sede di progettazione ed in sede di offerta tutti gli accorgimenti esecutivi e tecnologici atti a ridurre le emissioni sonore». Aggiungeva, in modo ancora più penetrante, che «i turni di lavoro non avevano subito alcun condizionamento dovuto alle limitate deroghe acustiche connesse», ciò risultando «dalla relazione riservata della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’appaltatore non aveva dispiegato l’organizzazione di cantiere tale da consentire la sistematica attuazione dei turni giornalieri di lavoro 6RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contrattualmente previsti e la turnazione- ove attuata - si era svolta in modo del tutto indipendente dallederoghe concesse». 4.2. Con riferimento al secondo motivo di appello incidentale, riguardante la riserva n. 32, concernente i maggiori oneri per la riapertura al traffico privato di viale Libia e [OSCURATO:PERSONA], la C orte territoriale rigettava sia l’appello principale dell’appaltatore, sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, rilevava che originariamente la determina dirigenziale n. 1166 del 20/7/99 qualificava via Libia e via Eritrea quali strade “verdi”, con afflusso limitato ai residenti, mentre successivamente, con l’ordine di servizio n. 44 dell’8/8/2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva informato l’appaltatore della decisione dell’amministrazione comunale di consentire il transito su viale Libia anche ai mezzi privati senza alcuna limitazione. Tale riserva era stata già trattata fino alla Sal n. 20 dalla Commissionedel secondo accordo bonario. Trattandosi di fatti continuativi la società appaltatrice chiedeva il ristoro dei maggiori oneri derivanti dall’aumento delflusso di traffico. Il collegio dei CTU reputava che l’aumento del traffico avesse inciso esclusivamente sulle macro aree di cui ai numeri 3, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, Pozzo intertratta P iazza [OSCURATO:PERSONA], n. 5, n uova stazione viale Libia (con esclusione delle macro aree nn. 1, 2,6 e 7). Inoltre, l’incidenza del 7,64% veniva limitata ai costi di trasporto, con il riconoscimento della somma complessiva di euro 481.436,60, a fronte della richiesta iscritta in riserva pari ad euro 1.767.987,98. Per la Corted’appello le affermazioni contenute nel parere della Commissionerelativo al secondo accordo bonario avevano natura di giudizio, per di più «svolto a fini esclusivamente transattivi», con la conseguenza che «nessun vincolo per i CTU e per il tribunale 7RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio risultava dal predetto accordo bonario nel valutare la riserva in questione, ad esclusione del fatto stesso dell’accoglimento per il periodo preso in considerazione dell’accordo bonario». Non venivano accolte, dunque, le doglianze delle imprese appaltatrici, sia in relazione all’inclusione delle ulteriori aree escluse dai consulenti dalle conseguenze della riapertura illimitata del traffico su viale Libia, sia con riferimento alla incidenza dell’apertura al traffico su tutte le voci compositive del prezzo di appalto, e non limitatamente al prezzo di trasporto. 4.3. Con riguardo alla riserva n. 38, relativa al terzo motivo di appello principale articolato dalla società appaltatrice, concernente la realizzazione di pozzi intertratta (PI30 –PI 20), la richiesta era di euro 12.298.307,02. Ciò in relazione alla presenza «di venute d’acqua nel corso dello scavo dei duepozzi […] nonché per lo scavo dei cunicoli tra detti pozzi e le gallerie di linea con il consolidamento mediante congelamento». In sostanza, erano stati costruiti dei pozzi intertratta verticali, che avrebbero consentito l’accesso alle gallerie sotterranee, ma ciò aveva procurato l’infiltrazione di acqua nellegallerie. In un primo momento la società appaltatrice aveva utilizzato la tecnica del consolidamento “tradizionale” mediante apporti di materiale. Successivamente, però, in ragione degli scarsi risultati ottenuti, era stata approntata un’altra tecnica attraverso il consolidamento mediante congelamento. Il tribunale aveva ritenuto parzialmente fondata la riserva, pur evidenziando che la Commissione , nella seconda procedura di accordo (parere del 28/11/2011), aveva espresso un’opinione, ma non c’era stata la stipulazione dell’accordo bonario. 8RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dunque, aveva esaminato la riserva e l’aveva anche favorevolmente apprezzata nell’an, ma non aveva ritenuto opportuno definirla nel parere vincolante del 28/11/2011, «in quanto nel periodo di riferimento della procedura non si erano ancora manifestati compiutamente i fenomeni e le problematiche che hanno poi reso necessario il definitivo e radicale cambiamento della metodologia di consolidamento originariamente prevista». Con il terzo accordo bonario la stazione appaltante aveva elaborato un computo alternativo, che era stato accolto all’unanimità dalla Commissione . I CTU del tribunale erano poi giunti alle medesime conclusioni della Commissione. Pertanto, ad avviso del tribunale le infiltrazioni erano dovute all’operato dell’impresa, ed erano quantificate in euro 3.994.081,42. Infatti, la scelta progettuale dell’appaltatrice presentava carenze realizzative, poiché l’appaltatore «non ha denunciato alcuna problematica riconducibilead una imprevedibile risposta del terreno interessato dalle lavorazioni, ma ha segnalato quest’ultima solo a seguito del verificarsi delle venute d’acqua durante lo scavo dei pozzi». Ciò in relazione al primo intervento di consolidamento. Tuttavia, con riferimento al secondo intervento di consolidamento attraverso la tecnica del congelamento era fondata la domanda dell’impresa di vedersi riconosciuto il maggior costo «per le variate modalità realizzative rispetto a quelle previste in progetto». Ciò perché «il rischio legato all’esecuzione delle lavorazioni con il consolidamento “tradizionale” era maggiore rispetto a quanto ipotizzato in fase di progetto e raggiungeva livelli non ammissibili». Pertanto, si era trattato di una scelta progettuale legata a circostanze emerse «in maniera sostanziale durante la fase realizzativa e non correlabili ad una carente progettazione redatta 9RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dall’impresa, riscontrabili solo durante la fase esecutiva, che hanno comportato la necessità di adottare una diversa tecnica di consolidamento, più sicura ma più onerosa». [OSCURATO:PERSONA], sul punto, rigettava l’appello principale delle imprese appaltatrici, che chiedeva l’intero ammontare della riserva, pari ad euro 12.286.607,02, ma accoglieva l’appello incidentaledelle appellate, in quanto era presente sin dall’inizio il rischio legato all’esecuzione del consolidamento tradizionale. Nulla era dunque dovuto per la non corretta esecuzione della soluzione progettuale. Non vi era tenuta idraulica delle pareti del pozzo. Il primo giudice –a parere dell’appellante principale - era caduto in evidente contraddizione, distinguendo le due tipologie di tecnica di consolidamento. Entrambe le tecniche, infatti, erano relative ad un’unica problematica, «che aveva manifestato i suoi effetti in tempi ed in modi diversi: dapprima si era trattato di fronteggiare in via di urgenza le infiltrazioni con interventi aggiuntivi di consolidamento con iniezioni chimiche e cementizia; successivamente, preso atto che anche con tali accorgimenti la metodologia originariamente prevista risultava inadeguata a causa dell’effettivo e imprevedibile comportamento dell’ammasso al contorno dei pozzi, si era reso necessario il ricorso ad un diverso tipo di consolidamento mediante congelamento, per garantire l’impermeabilizzazione al contorno dei cunicoli di collegamento dei pozzi». Per la Corted’appello, dunque, seguendo le conclusioni dei CTU, vi era un problema di non corretta esecuzione della soluzione progettuale originariamente prescelta, la quale avrebbe dovuto garantire la tenuta idraulica delle pareti dei pozzi. 10RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] i CTU «il rischio legato all’esecuzione delle lavorazioni con il consolidamento “tradizionale” era maggiore rispetto a quanto ipotizzato in fase di progetto e raggiungeva livelli non ammissibili». La progettazione esecutiva era, dunque, sin dall’inizio carente. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Webuild) , depositando anche memoria scritta. 6. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], depositando entrambe memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente, con riferimento alla riserva n. 20, deduce la «a) violazione e falsa applicazione degli articoli 1965 e 1372 c.c., nonché, per quanto occorrer possa, degli articoli 1362 e 1367 c.c. e dell’art. 13 - bis [recte: 31-bis] comma 1-terdella legge n. 109/1994 (e dell’analogo art. 240, commi 11 e 18 del d.lgs. 163/2006) ( art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.) -b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) – c) difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.)». In particolare, l’accordo bonario di risoluzione delle riserve ha contenuto di transazione. Nel secondo parere/transazione del 28/11/2011 si prevede espressamente che «quanto riconosciuto in termini di sottoproduzione potrà aspettare alle imprese anche per il periodo successivo se e nella misura in cui permangano quelle condizioni ostative (ridotte deroghe alla normativa sul rumore) che non hanno consentito l’ottimizzazione delle risorse dell’appaltatore». Pertanto, l’unica limitazione consisteva nella circostanza che non fossero state rimosse medio tempore le limitazioni operative. Tale 11RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio condizione si era verificata in quanto l’amministrazione comunale non aveva mai adottato provvedimenti applicativi delle deroghe acustiche già concesse. L’espresso riconoscimento contenuto nell’accordo transattivo non è stato considerato dalla Corted’appello che nella parte motiva della sua decisione «non fa più alcun riferimento ad esso (pagg. 21-24), pur avendolo testualmente riportato». Di qui la prima violazione di legge riportata sub a)(pagina 10 del ricorso per cassazione). Il parere aveva forza di legge tra le parti a norma dell’art. 1372 c.c. Vi è dunque violazione degli articoli 1965 e 1372 c.c., non essendo stata riconosciuta la fondatezza della riserva anche per il periodo successivo alla sala n.20. Vi ècontrasto con l’art. 1362 c.c. in quanto viene contraddetta l’espressa previsione della transazione del 28/11/2011. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso del tutto irrilevante la clausola impedendo che essa potesse avere qualche rilievo, con la violazione anche dell’art.1367 c.c. Di qui anche la seconda violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riportata sub b) (pag. 11 del ricorso per cassazione). L’espresso riconoscimento del diritto anche per il futuro, previsto dall’accordo transattivo, costituisce una circostanza decisiva per il giudizio, la cui mancata considerazione integra il vizio rubricato. Inoltre, la ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione (pagina 12 del ricorso per cassazione). Sarebbero del tutto inconferenti le ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha negato qualsiasi rilievo al la transazione del 28/11/2011. Di qui la terza censura sub c). 12RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce il «difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. ( art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.)». Si ribadisce che erroneamente la Corteterritoriale abbia ritenuto che l’accordo transattivo del 2011 non ha natura di fatto, ma costituisce un giudizio espresso in una logica transattiva. Vi sarebbe, allora, un difetto assoluto di motivazione sul punto (pagina 15 del ricorso per cassazione). Inoltre, vi sarebbe una palese violazione dell’art.2735 c.c., non avendo riconosciuto la Corte d’appello natura confessoria alle premesse dell’atto transattivo, costituente meri fatti e non giudizi. 3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione,sono inammissibil i . 3.1. In primo luogo, con riferimento al submotivo di cui alla lettera a), la Corte d’appello ha deciso , per gli effetti dell’art. 360 - bis, n. 1, c.p.c.,in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità per cui, in presenza di una transazione, i riconoscimenti e le ammissioni delle parti non hanno valore di confessione. Si è ritenuto, infatti, che, quanto alla pretesa equivalenza alla confessione delle ammissioni contenute nell’atto di transazione, il riconoscimento di un fatto a sé s favorevole e favorevole all’altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitenti, ove costituisca l’oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma si inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione 13RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio interna che l’autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (Cass., sez. 3, 19/6/2015, n. 12691; Cass., n. 712/97; n. 11363/02). Tale giurisprudenza non è smentita dall’orientamento per cui nel contenuto complessivo di una proposta transattiva o di una transazione può distinguersi anche uno momento accertativo della situazione di fatto preesistente, e in tale caso le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorie, a condizione, tuttavia, che esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, sub specie facti (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa) e non già valutazioni giuridiche (Cass., n. 19883/05; Cass., n. 3033/09; anche Cass., sez. 1, 10/11/2015, n. 22956). Si è anche affermato che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l’effetto desiderato, e non comportino, l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 c.c. e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione (Cass., sez. 1, 4/10/2016, n. 19802). Non vi è motivo di discostarsi dai precedenti richiamati. 3.2. Nella specie, con riferimento alla mancata riduzione delle soglie di rumorosità, la Commissione nominata ex art. 31 - bis della legge n.109 del 1994, nella seconda proposta di accordo bonario, si è limitata ad affermare, in sede transattiva, la responsabilità della stazione appaltante, in conseguenza della determinazione del Comune e del X Dipartimento, che aveva accolto solo in parte le istanze della società «consentendo solo parziali deroghe e comunque inferiore alle necessità». 14RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] territoriale ha reputato, sul punto, che la Commissione si era limitata ad esprimere un giudizio di responsabilità dell’amministrazione comunale e, dunque, di conseguenza della stazione appaltante; ma ciò ineriva ad un giudizio e non ad un fatto che sarebbe stato ammesso dalla controparte, ossia dal Comune. Ha chiarito, infatti, la Corte d’appello che «va del tutto escluso che l’avere ritenuto la responsabilità dell’amministrazione per non aver concesso le più ampie deroghe al superamento dei limiti imposti dall’autorità comunale, come richiesto dall’ATI delle riserve oggetto del bonario componimento, possa costituire un fatto». Con la precisazione che «al contrario, l’avere ritenuto l’amministrazione colpevole per non aver concesso le deroghe richieste, pur avendo imposto i turni di lavoro previsti nel capitolato speciale di appalto, costituisce in modo evidente un giudizio, mentre solo apparentemente il fatto accertato è costituito dall’affermazione che, data una certa organizzazione del lavoro predisposta dall’ATI sulla base dei turni previsti dal capitolato speciale di appalto, il livello di operatività subiva una diminuzione delle percentuali indicate per i lavori all’aperto e per i lavori sottocopertura». 4. Va , inoltre, al riguardo osservato che la motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nell’enucleazione di tutti i passaggi logico-giuridici che sostengono la decisione finale, e poggia su tre distinte rationes decidendi. 4.1. La prima ratio decidendi è quella rappresentata dall’affermazione che quanto ritenuto dalla Commissione nominata in sede di accordo bonario costituiva non un fatto, ma un mero giudizio. 4.2.La seconda ratio va individuata nella considerazione che la problematica relativa alle soglie di rumorosità non era in alcun modo 15RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio improbabile, ma, al contrario, prevedibile, soprattutto da parte dell’appellante principale che aveva redatto anche il progetto esecutivo dell’opera. Ha infatti aggiunto la Corte d’appello che ai sensi dell’ art. 5.22 del CSA (Capitolato speciale di appalto) «L’appaltatore avrà a suo carico gli oneri ed obblighi per: lo svolgimento di tutte le attività di verifica dei livelli di rumorosità, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione delle opere, nonché gli oneri connessi con il rispetto delle norme vigenti in materia e per ottemperare alle prescrizioni connesse ad eventuali richieste di deroga, così come disposto all’art.7 punto 3.9 del presente CSA». Tale ultima disposizione stabiliva che «l’appaltatore dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti sul territorio in materia di rumore, e deve uniformarsi alle prescrizioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] approvato dall’Amministrazione con Delibera C.C. di Roma n. 60 del 23 maggio 2002, sia in relazione agli impianti di cantiere, sia agli impianti oggetto dell’appalto». Di qui la considerazione per cui l’impresa appaltatrice, anche a seguito di specifica dichiarazione rilasciata in fase di gara, «aveva preso atto del contesto particolare in cui si sarebbero svolti lavori, di talché la problematica delle deroghe non poteva apparire come imprevista ed imprevedibile, avuto riguardo al contesto urbano e alla elevata densità abitativa del luogo ove si svolgevano i lavori, circostanze, queste, che dovevano essere tenute presenti nella propria offerta di gara». La società appaltatrice doveva «adottare in sede di progettazione e in sede di offerta tutti gli accorgimenti esecutivi e tecnologici atti a ridurre le emissioni sonore». 4.3. La terzaratio decidendi si individua nella circostanza che la Corted’appello ha ritenuto che la società appaltatrice, pur avendo 16RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio predisposto i turni di lavorazione, non li aveva in alcun modo rispettati, sicché anche la mancata riduzione delle soglie di rumorosità non poteva aver assunto alcuna efficacia causale su eventuali maggiori costi dell’impresa («in particolare, i turni di lavoro non avevano subito alcun condizionamento dovuto alle limitate deroghe acustiche concesse. Ciò risulterebbe dalla relazione riservata della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’appaltatore non aveva dispiegato un’organizzazione di cantiere tale da consentire la sistematica attuazione dei turni giornalieri di lavoro contrattualmente previsti e la donazione -ove attuata - si era svolta in modo del tutto indipendente dalle deroghe concesse e la circostanza era stata confermata dalla CTU)». 5. La ricorrente, a fronte di tre diverse rationes decidendi , ha impugnato solo la prima,con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza in relazione alle ulteriori due rationesdecidendi. Per questa Corte, dunque, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso 17RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., sez. 1, 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., sez. 1, 18 settembre 2006, n. 20118; Cass., Sez.U., 8 agosto 2005, n. 16602). 6. I motivi sono inammissibil i anche perché propon gono una diversa ricostruzione della fattispecie, attraverso una nuova valutazione degli elementi di fatto, estranea al giudizio di legittimità. Invero, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. L., 4 marzo 2016, n. 4293; Cass., Sez.U., 29 marzo 2013, n. 7931). 7. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole, con riguardo alla riserva n. 32, « difetto assoluto di motivazione: a) violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.); b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». La Corte d’appello avrebbe negato anche in questo caso valore di accertamento alle premesse dell’accordo transattivo, ritenendo erroneamente che gli accertamenti non comportassero un effettivo riconoscimento della fondatezza della riserva. In realtà avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che la percentuale di incidenza del 7,64% su tutti i costi (e non solo sul costo dei trasporti) era stata 18RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «confessoriamente» riconosciuta dalla stazione appaltante con il parere del 28/11/2011 e che la situazione era rimasta la medesima per tutta la durata dell’appalto. 7.1. Il motivo è inammissibile. 7.2.Vanno richiamati per intero i paragrafi precedenti relativi alla riserva n. 20, in relazione ai primi due motivi di ricorso per cassazione. La motivazione della Corte d’appello è, poi, presente non solo graficamente, ma anche nella indicazione del percorso logico argomentativo che ha condottoalla soluzione adottata. 8.Con il quarto motivo di impugnazione, relativo alla riserva n. 38, la ricorrente lamenta la «a)violazione e falsa applicazione degli articoli 1965 e 1372 c.c. e, per quanto occorrer possa, degli articoli 1362 e 1367 c.c. e dell’art. 13 - bis comma 1 - ter della legge n. 109/1994 (e dell’art.240, commi 11 e 18 del d.lgs. 163/2006) ( art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) - b) omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.); c) difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. ( art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.)». In particolare, in relazione alla riserva n. 38, evidenzia che nel parere del 28/11/2011, relativo al secondoprocedimento di accordo bonario, la Commissioneaveva ritenuto sussistente il pregiudizio per l’impresa, in relazione alla realizzazione di pozzi inter tratta, con venute d’acqua nel corso dello scavo del 2 pozzi («non entra nel merito della stessa ma ritiene che la quantificazione della riserva iscritta debba essere esaminata alla luce del pregiudizio concreto, effettivamente manifestatosi dopo il 31/8/2010»). Nel parere si chiariva anche che «la riserva è meritevole di accoglimento», sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a 19RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prendere atto dell’espresso riconoscimento transattivo, procedendo alla sola quantificazione dei maggiori oneri effettivamente derivati all’ATI. Vi è stato, dunque, l’omesso esame di un fatto decisivo (motivo sub b, a pagina 30 del ricorso per cassazione), in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dell’espresso riconoscimento della fondatezza della riserva, che costituiva un fatto storico, pacifico e provato. La circostanza aveva rilievo decisivo per la decisione. Vi sarebbe stato difetto assoluto di motivazione (submotivo c a pagina 30 del ricorso per cassazione). 9. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente, sempre con riferimento alla medesima riserva n. 38, lamenta «a) difetto assoluto di motivazione: violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.) – b) violazione dell’ art.2735 c.c. (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». La decisione della Corte d’appello sarebbe viziata anche a prescindere dall’espresso riconoscimento della fondatezza della riserva, di cui al precedente motivo. Avrebbe errato la Corte d’appello nel reputare che la Commissione, nell’ambito del parere fornito il 28/11/2011, abbia espresso un semplice giudizio, in una logica transattiva, in luogo di un accertamento di fatto. In realtà, il contenuto dell’accordo transattivo è stato definito dalla Commissione in base alle proprie competenze tecniche e, quindi, «attraverso la ricognizione delle situazioni fattuali e tecniche presupposte l’apprezzamento della riserva», e non già con un semplice giudizio espresso in logica transattiva. 10. I motivi quartoe quinto, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili. 20RG n. 3072/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 10.1. Sono inammissibili per le medesime ragioni espresse nei paragrafi relativi alla riserva n.20 ed alla riserva n. 32. Ciò, in quanto il motivo di violazione di legge risulta inammissibile ex art. 360 - bis c.p.c., i n relazione al mancato riconoscimento della confessione nell’ambito della transazione stipulata, in sede di accordo bonario. I motivi sono poi inammissibili anche per essere volti ad una rivalutazione degli elementi istruttori, già congruamente effettuata in sede di merito. 11. Dunque, nel complesso, il ricorso non merita adesione. 12. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma complessiva di euro 53.000,00, o ltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. Co
Sentenza Cassazione n. 28375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris