CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ,lrelazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; et_ , Pub fica Ministero, in persona del Sostitul:o Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo kt-t-c" Azt • t2 uslital-difemsmine FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 12.7.2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 497 bis, co. 2, c.p., per avere falsificato una carta di identità originale, apponendovi una pagina non originale, il cui scopo era quello di occultare il timbro di non validità per l'espatrio, che vi era stato apposto in conseguenza del provvedimento, notificato al prevenuto in data 26.4.2018, con cui la competente autorità amministrativa aveva revocato la menzionata validità per l'espatrio del documento di identità rilasciato al Laura. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, nel caso in esame, il documento di identità non può definirsi falso, posto che la falsificazione riguarda solo la revoca temporanea della clausola di validità per l'espatrio, sicché la condotta del reo appare riconducibile al paradigma di cui all'art. 490, c.p., che avrebbe reso il fatto non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis, c.p., in ragione della pena edittale prevista per tale fattispecie delittuosa, meno grave di quella stabilita per il reato ex art. 497 bis, co. 2, c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato del beneficio della sospensione della pena irrogata nei suoi confronti. 3. Con requisitoria scritta del 18.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 5. Infondato appare il primo motivo di ricorso. La circostanza, non contestata dal ricorrente, che l'imputato abbia occultato il timbro indicato in premessa, che conteneva la sospensione della clausola di validità per l'espatrio per il periodo compreso tra il 26.4.2018 e il 26.11.2018, integra senza dubbio alcuno una falsificazione dell'originario documento di identità rilasciato al Laura, a nulla rilevando che, nella restante parte, il documento stesso risultasse integro, vale a dire conforme all'originale, in difetto di ulteriori modificazioni. Ed invero, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il reato di cui all'art. 497 1 bis, c.p., (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) anche quando tratti di possesso di un documento valido per l'espatrio che sia falsificato solo parzialmente, sempre che la falsità riguardi una parte significativa di esso, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui il documento, pur consentendo l'identificazione del titolare, recava però alcune impronte di timbri falsi: cfr. Cass., Sez. 5, n. 13383 del 04/03/2008, Rv. 239393.). Appare evidente, pertanto, che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del reato ex art. 497 bis, co. 2, c.p., poiché la falsificazione consistente nella trasformazione del documento di identità attraverso l'occultamento del timbro in precedenza indicato, attiene ad una parte rilevante del documento stesso, in quanto ne avrebbe consentito l'utilizzazione per recarsi all'estero in pendenza della sospensione di efficacia della clausola di validità per l'espatrio, disposta dalla competente autorità amministrativa. In tal modo, la carta di identità il cui possesso da parte dell'imputato venne accertato in data 8.5.2018, conteneva un'attestazione incompleta, in virtù della quale il documento ha assunto nel suo complesso un significato contrario al vero, in quanto negativo di dati rilevanti, integrando la contestata falsificazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 48755 del 04/11/2014, Rv. 261295).6. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero assolutamente esaustiva deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione della pena irrogata, che la corte di appello ha giustificato sulla base della gravità del fatto e di una valutazione negativa della personalità dell'imputato, desunta dalla circostanza della contestuale detenzione da parte del Laura di sostanza stupefacente, in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133, c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, (cfr. Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087). 7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616„ c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma