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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:450
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0162 - IT Avis juridique important | 61994J0162 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 dicembre 1995. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/662/CEE - Controlli veterinari - Omessa trasposizione. - [OSCURATO:PERSONA]162/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04813 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-162/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell' art. 22 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward (relatore), presidente di sezione, J.C.

Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 novembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 15 giugno 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13; in prosieguo: la "direttiva"), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell' art. 22 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2 Ai sensi dell' art. 22 della direttiva, gli Stati membri dovevano provvedere a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 1991 dandone immediata informazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna informazione circa le disposizioni emanate dall' [OSCURATO:PERSONA] per conformarsi alla direttiva e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che l' [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto gli obblighi risultanti dalla direttiva stessa, inviava al governo irlandese, in data 14 ottobre 1992, una lettera di diffida. 4 Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] in data 11 maggio 1993 notificava all' [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, in cui le rammentava gli obblighi imposti dalla direttiva. 5 Con lettera 15 luglio 1993 della rappresentanza permanente dell' [OSCURATO:PERSONA] presso le Comunità europee, le autorità irlandesi facevano presente che era in corso un procedimento di trasposizione della direttiva.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' emanazione delle necessarie disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il presente ricorso. 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorda gli obblighi incombenti all' [OSCURATO:PERSONA] ai sensi tanto della direttiva, in particolare dell' art. 22 della medesima, quanto degli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CE.

Essa rileva che l' [OSCURATO:PERSONA], omettendo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno ai propri obblighi. 7 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, con lettera 5 ottobre 1994 della propria rappresentanza permanente presso le Comunità europee, ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi conformata alla direttiva, ad esclusione degli obblighi relativi al pesce e ai prodotti della pesca.

Per quanto attiene a tali ultimi obblighi, l' [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che era in corso un procedimento di trasposizione. 8 [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che l' [OSCURATO:PERSONA] ha attuato alcune misure di trasposizione, insiste sul fatto che, non adempiendo a tutti gli obblighi risultanti dalla direttiva, l' [OSCURATO:PERSONA] è comunque venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima. 9 Non avendo l' [OSCURATO:PERSONA] attuato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro i termini fissati dall' art. 22 della medesima, deve essere ritenuto fondato l' inadempimento lamentato al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Si deve pertanto dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], non avendo provveduto a porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 22 della direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della controparte alle spese ed essendo questa rimasta soccombente, l' [OSCURATO:PERSONA] dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Omettendo di porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 22 della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0162 - IT Avis juridique important | 61994J0162 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 dicembre 1995. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/662/CEE - Controlli veterinari - Omessa trasposizione. - [OSCURATO:PERSONA]162/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04813 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-162/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell' art. 22 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 novembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 15 giugno 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13; in prosieguo: la "direttiva"), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell' art. 22 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2 Ai sensi dell' art. 22 della direttiva, gli Stati membri dovevano provvedere a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 1991 dandone immediata informazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna informazione circa le disposizioni emanate dall' [OSCURATO:PERSONA] per conformarsi alla direttiva e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che l' [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto gli obblighi risultanti dalla direttiva stessa, inviava al governo irlandese, in data 14 ottobre 1992, una lettera di diffida. 4 Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] in data 11 maggio 1993 notificava all' [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, in cui le rammentava gli obblighi imposti dalla direttiva. 5 Con lettera 15 luglio 1993 della rappresentanza permanente dell' [OSCURATO:PERSONA] presso le Comunità europee, le autorità irlandesi facevano presente che era in corso un procedimento di trasposizione della direttiva. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' emanazione delle necessarie disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il presente ricorso. 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorda gli obblighi incombenti all' [OSCURATO:PERSONA] ai sensi tanto della direttiva, in particolare dell' art. 22 della medesima, quanto degli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CE. Essa rileva che l' [OSCURATO:PERSONA], omettendo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno ai propri obblighi. 7 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, con lettera 5 ottobre 1994 della propria rappresentanza permanente presso le Comunità europee, ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi conformata alla direttiva, ad esclusione degli obblighi relativi al pesce e ai prodotti della pesca. Per quanto attiene a tali ultimi obblighi, l' [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che era in corso un procedimento di trasposizione. 8 [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che l' [OSCURATO:PERSONA] ha attuato alcune misure di trasposizione, insiste sul fatto che, non adempiendo a tutti gli obblighi risultanti dalla direttiva, l' [OSCURATO:PERSONA] è comunque venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima. 9 Non avendo l' [OSCURATO:PERSONA] attuato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro i termini fissati dall' art. 22 della medesima, deve essere ritenuto fondato l' inadempimento lamentato al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Si deve pertanto dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], non avendo provveduto a porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 22 della direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della controparte alle spese ed essendo questa rimasta soccombente, l' [OSCURATO:PERSONA] dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Omettendo di porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 22 della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.