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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07866/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 26961/25 ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di secondo grado; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la sussistenza della prova della natura minacciosa delle frasi dell'imputato, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 26961/25 ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di secondo grado; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la sussistenza della prova della natura minacciosa delle frasi dell'imputato, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris