CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA GL3t-e-awise-a+le-prartit- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale a di Roma del 4 dicembre 2020, con la quale è stata •t•inerammie ex art. 444 cod. proc. pen. Ala pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e commessi il 29 giugno 2020 in Roma: a) tentato incendio aggravato, ai sensi degli artt. 56, 423 e 425, primo comma, n. 2, cod. pen., perché, lanciando due bottiglie incendiarie, del tipo molotov, da lui fabbricate insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in direzione dei balconi delle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che in parte avevano preso fuoco, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio; b) fabbricazione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva fabbricato e portato illegalmente in luogo pubblico le bottiglie molotov di cui al capo a. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare che l'imputato non aveva commesso il fatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. La Corte evidenzia che il ricorrente propone doglianze basate su motivi manifestamente infondati e, comunque, ormai inammissibili, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile al caso in esame ratione temporis, per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento che non prevede il denunciato vizio tra i motivi di ricorso. A seguito delle indicate modifiche, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), nessuno dei quali dedotto dall'odierno ricorrente.1.2. L'inammissibilità va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli art. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, Krrashi, Rv. 273323). La Corte, pertanto, ritiene che la disposizione normativa prevista dalla seconda parte dell'ultimo articolo citato si colloca in rapporto di t5:1=to rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma che dispone, In3732effig la trattazione in forma non partecipata dei tal ricorsi rientranti nelle categorie di inammissibilità ivi previste: l'assenza di qualsiasi distinzione nella porzione di norma relativa alla inammissibilità da dichiararsi per le sentenze di patteggiamento conduce alla logica conseguenza di applicare la procedura de plano in ogni caso in cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. si riveli inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro tremila, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]49ord&isi [OSCURATO:PERSONA]