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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37909/2021

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la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13932/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "CURIO", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo n.68 presso l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.62 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, per procura in atti. - controricorrente - avverso la sentenza n.7262/2014 della Corte di Appello di Roma, depositata il 26 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica tenutasi il giorno 11 novembre 2021, ai sensi dell'art.23, comma 8 bis, del d.l.n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020, dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del sostitìtuto Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la rimessione del ricorso alla Sezione civile competente tabellarmente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Amministrazione separata della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, su istanza del [OSCURATO:PERSONA] di Marsia, per l'importo di euro 45.074,51 oltre accessori, per il pagamento di contributi per la gestione ordinaria e per il servizio di vigilanza relativo agli anni 2003 e 2004, così come approvati con delibere di approvazione dei bilanci consuntivi. 2.11 Tribunale di Roma, con sentenza n.21522/2008, rigettò l'opposizione spiegando che l'opponente, benché non consorziata, era tenuta al pagamento degli oneri quale utente non consorziato, ossia utente proprietario di beni che, pur non compresi nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA], traevano godimento dalle opere e dall'attività del [OSCURATO:PERSONA]. 3.La decisione venne appellata dall'Amministrazione separata e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'impugnazione con condanna dell'Amministrazione alle spese processuali.

In particolare, il Giudice di appello rilevava che la sentenza del Tribunale non aveva fondato l'accertamento del credito del [OSCURATO:PERSONA] sul rogito con il quale l'Amministrazione separata aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] ettari di terreni montani, ma, piuttosto, sulla previsione statutaria in base alla quale anche gli utenti non consorziati sono onerati dei contributi come se fossero consorziati.

Riteneva inammissibile, siccome nuovo, il motivo di appello con cui si era dedotta l'illegittimità della norma statutaria, prevedente la figura dell'utente non consorziato, e delle delibere di approvazione del bilancio sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo. 4.Avverso la sentenza l'Amministrazione separata della montagna Curio propone ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Marsia. 5.11 ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art.23, comma 8 bis del d.I.137 del 2020, conv. con mod. dalla legge n.176 del 2020.

6. Il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ravvisato che il ricorso non riguarda la materia tributaria, ha chiesto che lo stesso venga rimesso alla Sezione civile competente tabellarmente.

7. La ricorrente ha depositato memoria con cui eccepisce l'esistenza di giudicati pregiudizievoli.

8. [OSCURATO:PERSONA] di Marsia ha anch'esso presentato memoria a mezzo di nuovo procuratore.

Ragioni della decisione 1.Va, preliminarmente, disattesa la richiesta del P.M., cui ha aderito il controricorrente in memoria, di rimessìone della causa alla Sezione civile competente.

L'assegnazione delle controversie tra le Sezioni Civili della Corte (tra cui la Sezione quinta civile-tributaria) non implica questione di competenza ma attiene unicamente a una ripartizione degli affari interna di organizzazione dell'Ufficio.

Peraltro e, sopra tutto, in ragione del principio di carattere generale del giusto processo e di ragionevole durata dello stesso e data la natura di pronta soluzione della controversia, non si ravvisa l'opportunità di gravare le parti di un ulteriore rinvio della trattazione al fine del rispetto di una regola interna di amministrazione dell'Ufficio, irrilevante ai fini della sussistenza della giurisdizione e della competenza. 2.Con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art.645 c.p.c. in relazione all'art.2697 cod.civ. in relazione all'art.2697 cc-opposizione a decreto ingiuntivo e onere della prova- nonchè dell'art.1372 CC-effetti del contratto- la ricorrente lamenta che entrambe le sentenze, di primo e di secondo grado, abbiano accolto le pretese creditorie del [OSCURATO:PERSONA] benché lo stesso, attore in senso sostanziale, non avesse fornito alcuna prova in proposito.

La ricorrente contesta, inoltre, la novità, evidenziata dalla Corte di appello, del quinto motivo.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello laddove quel Giudice aveva ritenuto, in assenza di qualsiasi prova fornita sul punto dal [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso rivestisse la qualità di consorzio urbanistico e fosse come tale legittimato a richiedere il pagamento.

4. Con il terzo motivo, infine, si deduce l'ulteriore violazione di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel non avere preso in esame, nel merito, ed averla ritenuta irrilevante, se non per la sua natura indiziaria, la delibera risalente al 1998 dì concessione del terreno demaniale da parte dell'Amministrazione alla [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente censura, altresì, il capo della sentenza con il quale la Corte di appello aveva ritenuto infondato il settimo motivo di appello in quanto l'obbligazione di cui si tratta, debiti per opere consortili costituisce obbligazione propter rem che, come tale, incombe sul proprietario della cosa.

In sintesi, si contesta che qualora la Corte territoriale avesse prestato più attenzione si sarebbe accorta che i servizi per i quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo erano quote per attività ordinaria e per attività di vigilanza.5.La ricorrente, con la memoria depositata, ha, inoltre, eccepito l'esistenza di plurimi giudicati costituiti da sentenze della stessa Corte dì appello di Roma (sentenza n.3728/2012, che richiama la precedente sentenza n.3755/2009 passata in cosa giudicata, e la più recete sentenza n.664/2020) le quali tutte, in relazione a diverse annualità di quella oggetto di controversia, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Amministrazione separata della montagna "Curio" avevano revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dal [OSCURATO:PERSONA] per le medesime causali.

E' stata, inoltre, allegata in atti ordinanza n.5936 resa in data 8 marzo 2012 con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Marsia nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.3755/2009 resa dalla Corte di Appello di Roma in data 15.7.2009. 6.Con tale sentenza il Giudice di appello aveva accolto l'opposizione proposta dall'Amministrazione revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per annualità diversa dalla presente, rilevando che l'Amministrazione separata non era socia del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo nessuna pretesa poteva vantare nei confronti dell'Amministrazione in virtù della deliberazione di concessione alla [OSCURATO:SOCIETA], costituendo la stessa atto interno priva di alcuna valenza confessoria. 7.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass.n.29923 del 30/12/2020 e, dì recente, Cass.6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021) «il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem"». 7.1 Nel caso in esame, si verte in tale ipotesi.

Le sentenze allegate dalla ricorrente non recano, infatti, l'attestazione dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata ma dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata da questa Corte consegue l'avvenuta formazione del giudicato esterno tra le parti portato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3755/2009. 7.2 L'accertamento contenuto nella suddetta sentenza della Corte di appello dell'insussistenza di alcun titolo fondante la pretesa creditoria azionata nei confronti dell'Amministrazione separata della Montagna di Curio inerisce ad una connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto inter partes, idonea a produrre effetti, a situazione normativa e fattuale rimasta immutata, anche per l'annualità oggi in contestazione. 7.3 Ne deriva che la situazione ivi accertata non può più costituire oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio (cfr., ad es., Cass. n. 11572/2016). 8.In virtù del giudicato esterno, il primo e il terzo motivo di ricorso devono, quindi, essere accolti, con assorbimento del secondo, dovendosi pervenire alla cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendo necessario svolgere accertamenti di fatto, con il conseguente rigetto della pretesa creditoria a suo tempo azionata in via monitoria. 9.Attesa la peculiarità delle vicende sia sostanziali che processuali, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo, nel merito, rigetta la pretesa creditoria azionata dal controricorrente.

Compensa integralmente tra le parti le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13932/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "CURIO", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo n.68 presso l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.62 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, per procura in atti. - controricorrente - avverso la sentenza n.7262/2014 della Corte di Appello di Roma, depositata il 26 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica tenutasi il giorno 11 novembre 2021, ai sensi dell'art.23, comma 8 bis, del d.l.n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020, dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del sostitìtuto Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la rimessione del ricorso alla Sezione civile competente tabellarmente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Amministrazione separata della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, su istanza del [OSCURATO:PERSONA] di Marsia, per l'importo di euro 45.074,51 oltre accessori, per il pagamento di contributi per la gestione ordinaria e per il servizio di vigilanza relativo agli anni 2003 e 2004, così come approvati con delibere di approvazione dei bilanci consuntivi. 2.11 Tribunale di Roma, con sentenza n.21522/2008, rigettò l'opposizione spiegando che l'opponente, benché non consorziata, era tenuta al pagamento degli oneri quale utente non consorziato, ossia utente proprietario di beni che, pur non compresi nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA], traevano godimento dalle opere e dall'attività del [OSCURATO:PERSONA]. 3.La decisione venne appellata dall'Amministrazione separata e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'impugnazione con condanna dell'Amministrazione alle spese processuali. In particolare, il Giudice di appello rilevava che la sentenza del Tribunale non aveva fondato l'accertamento del credito del [OSCURATO:PERSONA] sul rogito con il quale l'Amministrazione separata aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] ettari di terreni montani, ma, piuttosto, sulla previsione statutaria in base alla quale anche gli utenti non consorziati sono onerati dei contributi come se fossero consorziati. Riteneva inammissibile, siccome nuovo, il motivo di appello con cui si era dedotta l'illegittimità della norma statutaria, prevedente la figura dell'utente non consorziato, e delle delibere di approvazione del bilancio sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo. 4.Avverso la sentenza l'Amministrazione separata della montagna Curio propone ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Marsia. 5.11 ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art.23, comma 8 bis del d.I.137 del 2020, conv. con mod. dalla legge n.176 del 2020. 6. Il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ravvisato che il ricorso non riguarda la materia tributaria, ha chiesto che lo stesso venga rimesso alla Sezione civile competente tabellarmente. 7. La ricorrente ha depositato memoria con cui eccepisce l'esistenza di giudicati pregiudizievoli. 8. [OSCURATO:PERSONA] di Marsia ha anch'esso presentato memoria a mezzo di nuovo procuratore. Ragioni della decisione 1.Va, preliminarmente, disattesa la richiesta del P.M., cui ha aderito il controricorrente in memoria, di rimessìone della causa alla Sezione civile competente. L'assegnazione delle controversie tra le Sezioni Civili della Corte (tra cui la Sezione quinta civile-tributaria) non implica questione di competenza ma attiene unicamente a una ripartizione degli affari interna di organizzazione dell'Ufficio. Peraltro e, sopra tutto, in ragione del principio di carattere generale del giusto processo e di ragionevole durata dello stesso e data la natura di pronta soluzione della controversia, non si ravvisa l'opportunità di gravare le parti di un ulteriore rinvio della trattazione al fine del rispetto di una regola interna di amministrazione dell'Ufficio, irrilevante ai fini della sussistenza della giurisdizione e della competenza. 2.Con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art.645 c.p.c. in relazione all'art.2697 cod.civ. in relazione all'art.2697 cc-opposizione a decreto ingiuntivo e onere della prova- nonchè dell'art.1372 CC-effetti del contratto- la ricorrente lamenta che entrambe le sentenze, di primo e di secondo grado, abbiano accolto le pretese creditorie del [OSCURATO:PERSONA] benché lo stesso, attore in senso sostanziale, non avesse fornito alcuna prova in proposito. La ricorrente contesta, inoltre, la novità, evidenziata dalla Corte di appello, del quinto motivo. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello laddove quel Giudice aveva ritenuto, in assenza di qualsiasi prova fornita sul punto dal [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso rivestisse la qualità di consorzio urbanistico e fosse come tale legittimato a richiedere il pagamento. 4. Con il terzo motivo, infine, si deduce l'ulteriore violazione di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel non avere preso in esame, nel merito, ed averla ritenuta irrilevante, se non per la sua natura indiziaria, la delibera risalente al 1998 dì concessione del terreno demaniale da parte dell'Amministrazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente censura, altresì, il capo della sentenza con il quale la Corte di appello aveva ritenuto infondato il settimo motivo di appello in quanto l'obbligazione di cui si tratta, debiti per opere consortili costituisce obbligazione propter rem che, come tale, incombe sul proprietario della cosa. In sintesi, si contesta che qualora la Corte territoriale avesse prestato più attenzione si sarebbe accorta che i servizi per i quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo erano quote per attività ordinaria e per attività di vigilanza.5.La ricorrente, con la memoria depositata, ha, inoltre, eccepito l'esistenza di plurimi giudicati costituiti da sentenze della stessa Corte dì appello di Roma (sentenza n.3728/2012, che richiama la precedente sentenza n.3755/2009 passata in cosa giudicata, e la più recete sentenza n.664/2020) le quali tutte, in relazione a diverse annualità di quella oggetto di controversia, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Amministrazione separata della montagna "Curio" avevano revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dal [OSCURATO:PERSONA] per le medesime causali. E' stata, inoltre, allegata in atti ordinanza n.5936 resa in data 8 marzo 2012 con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Marsia nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.3755/2009 resa dalla Corte di Appello di Roma in data 15.7.2009. 6.Con tale sentenza il Giudice di appello aveva accolto l'opposizione proposta dall'Amministrazione revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per annualità diversa dalla presente, rilevando che l'Amministrazione separata non era socia del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo nessuna pretesa poteva vantare nei confronti dell'Amministrazione in virtù della deliberazione di concessione alla [OSCURATO:SOCIETA], costituendo la stessa atto interno priva di alcuna valenza confessoria. 7.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass.n.29923 del 30/12/2020 e, dì recente, Cass.6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021) «il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem"». 7.1 Nel caso in esame, si verte in tale ipotesi. Le sentenze allegate dalla ricorrente non recano, infatti, l'attestazione dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata ma dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata da questa Corte consegue l'avvenuta formazione del giudicato esterno tra le parti portato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3755/2009. 7.2 L'accertamento contenuto nella suddetta sentenza della Corte di appello dell'insussistenza di alcun titolo fondante la pretesa creditoria azionata nei confronti dell'Amministrazione separata della Montagna di Curio inerisce ad una connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto inter partes, idonea a produrre effetti, a situazione normativa e fattuale rimasta immutata, anche per l'annualità oggi in contestazione. 7.3 Ne deriva che la situazione ivi accertata non può più costituire oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio (cfr., ad es., Cass. n. 11572/2016). 8.In virtù del giudicato esterno, il primo e il terzo motivo di ricorso devono, quindi, essere accolti, con assorbimento del secondo, dovendosi pervenire alla cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendo necessario svolgere accertamenti di fatto, con il conseguente rigetto della pretesa creditoria a suo tempo azionata in via monitoria. 9.Attesa la peculiarità delle vicende sia sostanziali che processuali, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo, nel merito, rigetta la pretesa creditoria azionata dal controricorrente. Compensa integralmente tra le parti le spe