CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso trentadue provvedimenti di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Magistrato di sorveglianza di Udine. 2. Formula un unico motivo, articolato in più profili, con cui deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 76, comma 4 bis d.P.R. 115/2002, come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale. 139/2010 ed all'art 125 cod. proc. pen.. Si duole che la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto apparente. Sottolinea che l'ordinanza, tenendo in considerazione gli asseriti introiti percepiti da Attanasio nel 2016, omette di fare riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2019, ovverosia nell'anno di competenza rispetto alle istanze proposte dal ricorrente e rigettate dal Magistrato di sorveglianza. Osserva che, nonostante lo stesso Presidente del Tribunale di Sorveglianza riconosca che la sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis O.P. non è preclusiva ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nondimeno, condivide l'impianto motivazionale dei decreti impugnati nella parte in cui valorizzano la proroga della detenzione speciale, sulla base del principio generale di legittimità degli atti amministrativi, ancorché questi, quando considerati in un procedimento di natura giurisdizionale non possano che seguirne le regole. Rileva che non può darsi rilievo a circostanze desunte dal provvedimento di proroga, sconfessate da provvedimenti di ammissione del ricorrente al patrocinio emessi di altre autorità giudiziarie. Riprende il contenuto dell'ordinanza di ammissione del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 18 settembre 2019, SIUS 2019/1098, che ricava le condizioni di non abbienza dalle informazioni della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, nonché da quelle della D.D.A. di Catania in data 8 maggio 2019, secondo le quali Attanasio non è sottoposto all'attualità ad alcun procedimento ex art. 416 bis cod. pen., commesso in stato di detenzione. Sostiene che tale pronuncia non può, come affermato dal provvedimento impugnato, non espletare efficacia vincolante, stante la sua intervenuta irrevocabilità. Lamenta che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste apprezzi elementi dichiarati inconsistenti dalle pronunce di merito, dando credito a propalazioni rivelatesi false o palesemente errate. Così, con riferimento alla dedotta uscita di Attanasio dal presunto clan di appartenenza, negata dal Magistrato di sorveglianza, il Presidente replica, ammettendone sostanzialmente la realizzazione, che essa non è di per sé dimostrativa del fatto che le ingenti ricchezze accumulate nel corso dell'appartenenza al sodalizio mafioso, siano venute meno all'attualità, con la conseguenza dell'indisponibilità di un reddito superante la soglia di ammissione al beneficio. Ricorda che su questo punto è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte n. 51889/2019, secondo cui non emerge all'attualità la disponibilità da parte del ricorrente di ingenti ricchezze. Denuncia la parzialità dei richiami da parte dell'ordinanza impugnata della sentenza della Corte di appello di Catania del 27 luglio 2011 - per la quale il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è stato commesso solo sino al marzo 2010- in quanto non estesi alla parte in cui si riportava che il collaboratore Scarrozza aveva affermato di non avere mai avuto messaggi diretti da Attanasio che si trovava in carcere. Rileva che quella condanna era fondata su una piattaforma meramente indiziaria, tanto che la Suprema Corte, nella medesima epoca, annullava per la seconda volta l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catania, tacciando per mera illazione, sguarnita di supporto probatorio, l'assunto secondo il quale Attanasio inviava ordini dal carcere. Sostiene che la sorte del processo è stata segnata dal fatto che la sentenza è intervenuta prima del nuovo riesame a seguito dell'annullamento dell'ordinanza del giudice del riesame, posto che, al contrario, non si sarebbe neppure potuto procedere ex art. 405, comma 1 bis cod. proc. pen., nella formulazione allora vigente. D'altro canto, quanto affermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di avere imposto a [OSCURATO:PERSONA] di non far mai mancare nulla ad Attanasio, è stato smentito proprio da Capodieci, che ha cominciato a collaborare il 4 febbraio 2021 (si riserva di produrre le dichiarazioni di quest'ultimo), mentre nessun procedimento ex art. 416 bis cod. pen. è stato aperto nei confronti del ricorrente a causa delle dichiarazioni di Cavarra, comunque riferite all'anno 2016. Denuncia l'illogicità del ragionamento del Presidente del Tribunale nella parte in cui, pur riconoscendo che la negativa condotta inframuraria è ininfluente sulle condizioni di ammissione al patrocinio, tuttavia, si limita a rilevare che quanto ritenuto dal Magistrato di sorveglianza ha il solo scopo di sostenere l'impianto argomentativo. E ciò, senza prendere posizione sull'inutilità della valorizzazione del profilo psicologico del detenuto, finendo per affermare che le illegalità dell'amministrazione penitenziaria denunciate da Attanasio avrebbero dovuto essere contestate con 'strumenti, azioni e comportamenti a loro volta rientranti nell'alveo della legalità', ma non spiegando come ciò possa influire sul diniego del beneficio. Contesta l'assunto, contenuto nel provvedimento impugnato, secondo cui è sufficiente ad escludere l'attualità della partecipazione all'associazione quanto irrevocabilmente accertato dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 27 luglio 2011, non potendo essere apprezzato, per la loro irrilevanza, né il divorzio dalla figlia del capo clan, oggi defunto, né i successi conseguiti negli studi intrapresi, posto che, non solo è la stessa ordinanza impugnata ad ammettere che la partecipazione di Attanasio all'associazione risale al 2010, ma l'attualità dell'appartenenza è stata negata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna e da quello di Siracusa, con ordinanze del 19 aprile 2018 e 27 luglio 2020. Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n 139/2010, ha imposto di tenere in considerazione l'eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell'organizzazione criminale, sicché non può considerarsi irrilevante né il divorzio dalla figlia del deceduto capo del sodalizio, né il proficuo percorso di studi svolto dal ricorrente. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso, innanzitutto, "Il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge ex art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice. (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372; Sez. 4, Sentenza n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000). Solo, dunque, il vizio radicale di motivazione, tale da integrare l'omissione di pronuncia o da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e tale da impedire la comprensione delle ragioni sottese alla decisione, autorizza l'intervento del giudice di legittimità, essendo, invece, escluso ogni tipo di vaglio sulla congruità della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 25080 del 28/05/2003 Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 3, Sentenza n. 3271 del 10/12/2009, dep. 26/01/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 245877; cfr. anche Sez. 4, n. 11478 del 09/02/2017, Attanasio, in motivazione). 3. Ciò premesso, deve constatarsi che tutte le doglianze introdotte sono rivolte ad attaccare la logicità della motivazione anche attraverso il confronto con provvedimenti di altre autorità giudiziarie, che hanno accolto l'istanza di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato, sulla base della valutazione dei medesimi atti istruttori, vincendo la presunzione di cui all'art. 76, comma 4 bis d.P.R. 115/2002.Nondimeno, proprio la formulazione dei motivi induce ad escludere la possibilità di un intervento di questa Corte, posto che con essi si pretende di destrutturare il ragionamento della decisione gravata, attraverso una diversa lettura degli elementi considerati dal giudice dell'opposizione. 4. Nel caso di specie, invero, l'ordinanza sottolinea che in relazione al titolo di reato di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile (416- bis cod. pen.), vige la presunzione di superamento del reddito di cui all'art. 76, comma 4 bis, d P. R. n. 115 del 2002 e che quanto allegato dal ricorrente è inidoneo a vincerla, non potendosi ritenere utili né le decisioni di altri Tribunali di Sorveglianza, né le circostanze sottoposte dal ricorrente inerenti all'allontanamento dalla compagine associativa di cui faceva parte, né, infine, il percorso rieducativo culminato nel compimento del ciclo di studi. 5. Ora, sebbene la stessa ordinanza impugnata riconosca l'inconferenza di alcuni passaggi motivazionali del decreto reiettivo, dedicati al mantenimento del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. o alla condotta inframuraria, in quanto non ostativi alla concessione del beneficio, tuttavia, considera che anche espungendo siffatte considerazioni dal provvedimento impugnato esso regge alle critiche mosse con l'opposizione. In particolare, ritiene che il superamento della presunzione di cui all'art. 76, comma 4 cit., non possa evincersi dal dedotto venir meno della permanenza del vincolo associativo, non essendo questo dimostrativo che le risorse accumulate durante l'appartenenza al sodalizio non siano più nella disponibilità di Attanasio, tanto più essendo risultato che il medesimo, ancora nel 2016, percepiva uno stipendio dagli appartenenti al clan mafioso, come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e riportato dal decreto ministeriale di proroga del regime di detenzione speciale. Solo in questo senso, dunque, il giudice dell'opposizione richiama il contenuto del provvedimento amministrativo, non derivandone, come invece sembra sostenere il ricorrente, il condizionamento della decisione giurisdizionale. D'altro canto, l'ordinanza impugnata non sfugge al confronto con le altre decisioni che hanno riconosciuto l'impossidenza di Attanasio, concedendo il beneficio, ma esaminandone il contenuto ne disattende le conclusioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissione al patrocinio, rivendicando una legittima autonomia valutativa. Contrariamente a quanto sembra prospettare il ricorso, invero, non può ritenersi che il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso da altro giudice per diverso procedimento assuma efficacia vincolante, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione ed essendo, al contrario, previsto che ciascun giudice valuti gli elementi a disposizione nel singolo caso, che possono mutare, vuoi in relazione alle allegazioni dell'interessato, vuoi in relazione alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3 d.P.R. 115/2002 ed alla loro completezza, dovendo sempre la decisione essere motivata in relazione a quanto acquisito in quello specifico procedimento, anche allorquando sia intervenuta una diversa valutazione di alcuni dei dati disponibili da parte di altro giudice. Fatta questa precisazione, diventa evidente che il tentativo posto in essere dal ricorrente di incrociare con le osservazioni contenute nell'ordinanza impugnata in ordine alla credibilità dei collaboratori, con le smentite delle loro dichiarazioni da parte di altri collaboratori o con gli esiti di provvedimenti cautelari (annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania) per desumerne l'affrancamento dalla compagine associativa -o addirittura la non appartenenza- e quindi l'assenza delle disponibilità reddituali presunte dall'art. 76, comma 4 bis d.P.R. cit., si rivela inutile, stante l'autonomia valutativa del giudice che decide sull'ammissione al beneficio e l'insussistenza di vincoli derivanti da altre decisioni. 6. Parimenti non colgono nel segno le considerazioni svolte in ordine all'influenza dei risultati scolastici ed al divorzio di Attanasio dalla figlia del capo dell'associazione mafiosa. Sebbene, infatti, debba considerarsi che la prima circostanza rivesta un positivo significato nell'ambito del percorso rieducativo, vi è che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto con articolate argomentazioni l'insussistenza dell'affrancamento dal sodalizio criminale e del superamento della presunzione di cui all'art. 76, comma 4 bis d.P.R. 115/2002. 7. In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice. Ma, quand'anche volesse accedersi alla prospettazione del ricorrente, secondo cui la motivazione del provvedimento impugnato non è immune da censure, sul terreno della razionalità, potrebbe, al più, essere ravvisato un vizio di illogicità, irrilevante in sede di legittimità, secondo quanto poc'anzi evidenziato, e non di assenza o di apparenza di motivazione. Infatti, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico, determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno della decisione, diversamente da quanto accade nel caso di specie.8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissi