CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33351/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 24.10.2023 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Parma all'esito del primo grado di giudizio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo C perché estinto per intervenuta prescrizione, ma nel confermarne la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 per aver indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2012, nella qualità di I.r. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elementi passivi fittizi, ovverosia relativi a • fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indebita detrazione di imposta per C 71.820, riducendo la pena inflittagli ad un anno di reclusione e il corrispondente importo dalla disposta confisca per equivalente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, l'utilizzabilità dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza in quanto redatti successivamente all'emersione della notitia criminis risalente all'ottobre 2013, laddove la verifica della società dal medesimo amministrata era iniziata il 28.10.2014 per terminare il 31.8.2015 e il 26.4.2016. Lamenta, per l'effetto, la mancata applicazione delle norme previste dal codice di rito in materia di perquisizione e di sequestro probatorio, non essendo stato adottato il decreto motivato di cui all'art. 247, secondo comma cod. proc. pen. o la richiesta prevista dal successivo art. 248, nonché il decreto motivato per l'imposizione del vincolo cautelare ex art. 253 contemplato in alternativa alla convalida del PM in caso di vincolo apposto di iniziativa della PG e la conseguente violazione del dritto di difesa. 3. Con memoria di replica alla requisitoria cartolare del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando la mancanza di confronto argonnentativo con l'ulteriore ratio decidendi costituita dalle deposizioni dibattimentali rese dagli operatori della Guardia di Finanza, il difensore ha invocato l'applicabilità della sentenza di questa Corte n. 4145 del 22.9.2022 che in un caso sovrapponibile ha affermato che l'art. 578 bis cod. proc. pen., il quale consente la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, non può trovare applicazione, rivestendo natura anche sostanziale attesa la finalità sanzionatoria che la caratterizza, per fatti antecedenti all'entrata in vigore del d. Igs. 1.3.2018 n. 21 che ha introdotto la suddetta disposizione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero le disquisizioni della difesa in ordine alla retrodatazione della notitia criminis rispetto ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, al di là della mancanza di autosufficienza della relativa contestazione, di certo non integrata dal richiamo della sola deposizione del teste Nunziata in assenza dei verbali asseritamente successivi, tralasciano integralmente le puntuali argomentazioni svolte sul punto dalla Corte bolognese che ha fondato proprio sulle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti l'affermazione di responsabilità. Peraltro, le deduzioni svolte dalla difesa appaiono contradittorie in ordine al presupposto dell'asserita violazione del diritto di difesa, lamentando il ricorrente dapprima l'inutilizzabilità delle verifiche tributarie in quanto successive alla notizia di reato, per poi citare massime di giurisprudenza afferenti la mancata applicazione dell'art. 220 disp att. cod. proc. pen., senza individuare la connessione intercorrente al riguardo. Né si comprende quale rilevanza rivesta nel caso di specie la pronuncia di questa Corte citata dalla difesa atteso che la confisca dell'importo evaso con riferimento al reato dichiarato estinto per prescrizione (capo C), su cui il ricorso nulla deduce, è stata correttamente eliminata dalla statuizione finale. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favor