CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 2- 3 della sentenza impugnata)]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della dosimetria della pena, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AnnarisCu)alilo K1 / tc-t,