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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47702/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza definitiva in data 26 giugno 2017 della Corte d'appello di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante mafiosa, veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.600 di multa per i reati di usura ed estorsione commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in danno dei coniugi Aluzzi - [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Aluzzi, del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di questi, della acquisita documentazione bancaria e della consulenza tecnico-contabile circa l'inesistenza di rapporti commerciali fra le parti.

La revisione era proposta sul duplice rilievo: a) della sopravvenienza di nuove prove costituite dalle propalazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva escluso di avere conosciuto Aluzzi e di avere praticato l'usura nel contesto delle attività del can dei Casalesi; b) del contrasto di giudicati conseguente alla intervenuta assoluzione in altro processo innanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione.

Riteneva la Corte territoriale che la questione della prova nuova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era stata già oggetto di diffusa disamina e motivatamente disattesa sia in sede di merito che in quella di legittimità (Cass. n. 36804/2021), nell'analogo procedimento di revisione conclusosi con la declaratoria d'inammissibilità della relativa richiesta.

E ciò sul rilievo che la dichiarazione "liberatoria" di [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta a distanza di tempo dai fatti e in presenza di condanna irrevocabile dello stesso, che si era ampiamente difeso dalle accuse a suo carico per estraneità ai fatti, e, dunque, sulla scorta di una situazione processuale che lo qualificava come soggetto "non indifferente" rispetto al tema della dichiarazione, in quanto già coinvolto nel fatto oggetto del giudizio da "rescindere".

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non erano confermate da elementi esterni e, anzi, erano smentite dalle dichiarazioni di Aluzzi e dei testi Lauro, Vargas e Cangiano, dagli accertamenti bancari e documentali, nonché, quanto ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese dai collaboratori e da quelle della persona offesa in merito ad una circostanza precisa da questi riferita e relativa all'incontro che questi ebbe con [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si era affiancato a [OSCURATO:PERSONA], intervenendo nelle minacce dirette a costringerlo al pagamento dei debiti.

Circa il preteso contrasto fra giudicati, osservava la Corte che non ricorreva alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale nell'ipotesi in cui questo verta sulla differente valutazione giuridica dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha peraltro evidenziato come nel distinto procedimento svolto dinanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] alcuni coimputati di [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti, peraltro con la formula "per non aver commesso il fatto", per talune imputazioni di usura ed estorsione diverse e non collegate a quelle commesse in danno di Aluzzi.

Sicché non risultava mutato, né inficiato il costrutto accusatorio alla base della condanna di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], riproponendo, con un diffuso e sostanzialmente unitario motivo di gravame, le medesime questioni avanzate con la richiesta di revisione.

Da un lato, si denunzia l'erroneo superamento dei limiti del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, che si sarebbe dovuto valutare solo all'esito della escussione della fonte dichiarativa nuova.

Dall'altro, si censura, per i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, la decisione della Corte territoriale che non avrebbe valutato il novum della pronuncia assolutoria irrevocabile dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA], quale elemento sopravvenuto di riscontro delle dichiarazioni del coimputato collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], così superandosi il dictum della precedente richiesta di revisione, dichiarata inammissibile siccome basata solo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La pronuncia assolutoria dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] in separato giudizio integrava infine un'ipotesi di contrasto fra giudicati.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in merito ad entrambi i profili del preteso contrasto fra giudicati e della asserita novità del dedotto elemento di prova, e ritenendo pertanto l'insussistenza delle condizioni per la revisione del processo ex art. 630 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, benché ampio e diffuso, per molti versi aspecifico. 2.

Per un verso, a proposito dell'asserita prova nuova costituita dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], questa Corte (Cass. n. 36804/2021) ha rimarcato, nell'analogo procedimento di revisione conclusosi con la declaratoria d'inammissibilità della relativa istanza, che la pretesa dichiarazione "liberatoria" di [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta a distanza di tempo dai fatti e in presenza di condanna irrevocabile dello stesso, in una situazione processuale che lo qualificava come soggetto "non indifferente" rispetto al tema della dichiarazione.

Questa, inoltre, non risultava assistita dal crisma di affidabilità e persuasività perché non era confermata da alcun riscontro esterno e, anzi, era smentita dalle dichiarazioni di Aluzzi e dei testi Lauro, Vargas e Cangiano, dagli accertamenti bancari e documentali, nonché, quanto ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese dai collaboratori e da quelle della persona offesa in merito ad una circostanza precisa da questi riferita e relativa all'incontro che questi ebbe con [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si era affiancato a [OSCURATO:PERSONA].

Per altro verso, a proposito dell'elemento aggiuntivo o modificativo offerto con la richiesta di revisione ai fini della valutazione di attendibilità e della esistenza di riscontri esterni alla richiamata dichiarazione liberatoria, quale elemento di "conferma" di quelle propalazioni, la questione dell'asserito contrasto fra giudicati è stata analiticamente presa in considerazione dai Giudici della revisione, i quali ne hanno ripercorso l'intero iter nei procedimenti di merito a carico di altri coimputati.

La Corte territoriale ha affermato che non Lesi ) ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale nel caso in esame, atteso che nel distinto procedimento svolto dinanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] alcuni coimputati di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti, e però con la formula "per non aver commesso il fatto" e con riferimento a talune imputazioni di usura ed estorsione diverse e non collegate a quelle commesse in danno di Aluzzi.

Sicché la Corte, nell'affrontare e risolvere in termini sfavorevoli per il ricorrente i profili di inconciliabilità fra giudicati prospettati con la richiesta di revisione, ha rimarcato la differente valutazione di fatti storici non identici, che sono stati letti e apprezzati secondo una diversa prospettiva dei parametri delle imputazioni contestate.

Tale soluzione decisoria, oltre a non essere stata contraddetta in linea di fatto nell'ambito dei pur diffusi motivi di ricorso, risulta perfettamente coerente - a malori - con il rigoroso orientamento giurisprudenziale per il quale, perfino nell'ipotesi in cui il contrasto fra giudicati verta esclusivamente sulla differente valutazione giuridica dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi, non ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale, né un contrasto sostanziale di giudicati, dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento a una ontologica inconciliabilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 5, n. 633/18 del 06/12/2017, Boschetti, Rv. 271928).

La pronuncia della Corte d'appello di Roma d'inammissibilità, anche per questo aspetto, della richiesta di revisione di [OSCURATO:PERSONA] si palesa, dunque, sorretta da congrua e logica motivazione sia in fatto che in diritto ed è perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità.

Invero, atteso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna mediante la revisione non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia adempiuto correttamente al compito di apprezzare la effettiva consistenza e valenza della prova asseritamente "nuova" a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, giudicandola palesemente inidonea a travolgere il giudicato di condanna.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza definitiva in data 26 giugno 2017 della Corte d'appello di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante mafiosa, veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.600 di multa per i reati di usura ed estorsione commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in danno dei coniugi Aluzzi - [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Aluzzi, del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di questi, della acquisita documentazione bancaria e della consulenza tecnico-contabile circa l'inesistenza di rapporti commerciali fra le parti. La revisione era proposta sul duplice rilievo: a) della sopravvenienza di nuove prove costituite dalle propalazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva escluso di avere conosciuto Aluzzi e di avere praticato l'usura nel contesto delle attività del can dei Casalesi; b) del contrasto di giudicati conseguente alla intervenuta assoluzione in altro processo innanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione. Riteneva la Corte territoriale che la questione della prova nuova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era stata già oggetto di diffusa disamina e motivatamente disattesa sia in sede di merito che in quella di legittimità (Cass. n. 36804/2021), nell'analogo procedimento di revisione conclusosi con la declaratoria d'inammissibilità della relativa richiesta. E ciò sul rilievo che la dichiarazione "liberatoria" di [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta a distanza di tempo dai fatti e in presenza di condanna irrevocabile dello stesso, che si era ampiamente difeso dalle accuse a suo carico per estraneità ai fatti, e, dunque, sulla scorta di una situazione processuale che lo qualificava come soggetto "non indifferente" rispetto al tema della dichiarazione, in quanto già coinvolto nel fatto oggetto del giudizio da "rescindere". Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non erano confermate da elementi esterni e, anzi, erano smentite dalle dichiarazioni di Aluzzi e dei testi Lauro, Vargas e Cangiano, dagli accertamenti bancari e documentali, nonché, quanto ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese dai collaboratori e da quelle della persona offesa in merito ad una circostanza precisa da questi riferita e relativa all'incontro che questi ebbe con [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si era affiancato a [OSCURATO:PERSONA], intervenendo nelle minacce dirette a costringerlo al pagamento dei debiti. Circa il preteso contrasto fra giudicati, osservava la Corte che non ricorreva alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale nell'ipotesi in cui questo verta sulla differente valutazione giuridica dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha peraltro evidenziato come nel distinto procedimento svolto dinanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] alcuni coimputati di [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti, peraltro con la formula "per non aver commesso il fatto", per talune imputazioni di usura ed estorsione diverse e non collegate a quelle commesse in danno di Aluzzi. Sicché non risultava mutato, né inficiato il costrutto accusatorio alla base della condanna di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], riproponendo, con un diffuso e sostanzialmente unitario motivo di gravame, le medesime questioni avanzate con la richiesta di revisione. Da un lato, si denunzia l'erroneo superamento dei limiti del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, che si sarebbe dovuto valutare solo all'esito della escussione della fonte dichiarativa nuova. Dall'altro, si censura, per i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, la decisione della Corte territoriale che non avrebbe valutato il novum della pronuncia assolutoria irrevocabile dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA], quale elemento sopravvenuto di riscontro delle dichiarazioni del coimputato collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], così superandosi il dictum della precedente richiesta di revisione, dichiarata inammissibile siccome basata solo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia assolutoria dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] in separato giudizio integrava infine un'ipotesi di contrasto fra giudicati. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in merito ad entrambi i profili del preteso contrasto fra giudicati e della asserita novità del dedotto elemento di prova, e ritenendo pertanto l'insussistenza delle condizioni per la revisione del processo ex art. 630 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, benché ampio e diffuso, per molti versi aspecifico. 2. Per un verso, a proposito dell'asserita prova nuova costituita dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], questa Corte (Cass. n. 36804/2021) ha rimarcato, nell'analogo procedimento di revisione conclusosi con la declaratoria d'inammissibilità della relativa istanza, che la pretesa dichiarazione "liberatoria" di [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta a distanza di tempo dai fatti e in presenza di condanna irrevocabile dello stesso, in una situazione processuale che lo qualificava come soggetto "non indifferente" rispetto al tema della dichiarazione. Questa, inoltre, non risultava assistita dal crisma di affidabilità e persuasività perché non era confermata da alcun riscontro esterno e, anzi, era smentita dalle dichiarazioni di Aluzzi e dei testi Lauro, Vargas e Cangiano, dagli accertamenti bancari e documentali, nonché, quanto ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese dai collaboratori e da quelle della persona offesa in merito ad una circostanza precisa da questi riferita e relativa all'incontro che questi ebbe con [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si era affiancato a [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, a proposito dell'elemento aggiuntivo o modificativo offerto con la richiesta di revisione ai fini della valutazione di attendibilità e della esistenza di riscontri esterni alla richiamata dichiarazione liberatoria, quale elemento di "conferma" di quelle propalazioni, la questione dell'asserito contrasto fra giudicati è stata analiticamente presa in considerazione dai Giudici della revisione, i quali ne hanno ripercorso l'intero iter nei procedimenti di merito a carico di altri coimputati. La Corte territoriale ha affermato che non Lesi ) ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale nel caso in esame, atteso che nel distinto procedimento svolto dinanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] alcuni coimputati di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti, e però con la formula "per non aver commesso il fatto" e con riferimento a talune imputazioni di usura ed estorsione diverse e non collegate a quelle commesse in danno di Aluzzi. Sicché la Corte, nell'affrontare e risolvere in termini sfavorevoli per il ricorrente i profili di inconciliabilità fra giudicati prospettati con la richiesta di revisione, ha rimarcato la differente valutazione di fatti storici non identici, che sono stati letti e apprezzati secondo una diversa prospettiva dei parametri delle imputazioni contestate. Tale soluzione decisoria, oltre a non essere stata contraddetta in linea di fatto nell'ambito dei pur diffusi motivi di ricorso, risulta perfettamente coerente - a malori - con il rigoroso orientamento giurisprudenziale per il quale, perfino nell'ipotesi in cui il contrasto fra giudicati verta esclusivamente sulla differente valutazione giuridica dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi, non ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale, né un contrasto sostanziale di giudicati, dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento a una ontologica inconciliabilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 5, n. 633/18 del 06/12/2017, Boschetti, Rv. 271928). La pronuncia della Corte d'appello di Roma d'inammissibilità, anche per questo aspetto, della richiesta di revisione di [OSCURATO:PERSONA] si palesa, dunque, sorretta da congrua e logica motivazione sia in fatto che in diritto ed è perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità. Invero, atteso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna mediante la revisione non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia adempiuto correttamente al compito di apprezzare la effettiva consistenza e valenza della prova asseritamente "nuova" a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, giudicandola palesemente inidonea a travolgere il giudicato di condanna. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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