CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 00112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa il 05/11/2024, n. 10909/2025, la Sezione quarta penale della cortedi Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Potenza il 10/05/2024 che avevadichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dall’odierno ricorrente, poichécondannato per il reato di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 1, cod. pen. commesso, quales a c e r d o t e , a i d a n n i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, chefrequentava l'oratorio nel periodo compreso tra il 2009 e il 2010; condanna divenutadefinitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dallaSezione terza di questa Corte, con sentenza n. 33678 del 07/06/23.2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato per violazione dell’articolo 625-bis cod.proc. pen., in relazione agli artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., 630 e 634 cod. proc.pen., in riferimento alla ricostruzione dell’epoca di perpetrazione degli addebiti.Premette il ricorrente di essere stato condannato definitivamente, con sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 9 novembre 2022, per violenza sessuale, avendo abusato,nell’esercizio delle proprie funzioni, del minore XXXXXXXXXXXXXXX, nel periodo in cuiquesti, divenuto chierichetto, frequentava la canonica. Successivamente alla pronuncia diirrevocabilità della sentenza erano emersi elementi nuovi che avrebbero consentito ilproscioglimento del condannato per intervenuta prescrizione ex art. 630, lett. c), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 631 e 531 cod. proc. pen. Se, infatti, la condotta delittuosa sifosse protratta al massimo fino al 9 maggio 2010, al 9 novembre 2022, data della sentenzadi secondo grado, sarebbe comunque maturato il termine massimo di prescrizione, pari adodici anni e sei mesi, posto che la sanzione irrogabile per il delitto di cui all’art. 609-bis cod.pen., richiamato quoad poenam dall’art. 609-quater cod. pen., era pari nel massimo a diecianni di reclusione, e non era operante il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157,comma 6, cod. pen., essendo stato inserito il riferimento al delitto di cui all’art. 609-quatercod. pen. con la legge n. 172 del 2012. Orbene, osserva la difesa che la prova nuovacostituente elemento certo per datare l’epoca di commissione dei fatti era rappresentatadalla produzione di certificazione dalla quale poteva evincersi che la persona offesa avevaricevuto la prima comunione il 10 maggio 2009, posto che il compito di chierichetto nonpoteva ricoprirsi se non dopo aver ricevuto la prima comunione. Tuttavia, la Corte di appelloaveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta, ritenendo che in nessun passaggio dellasentenza si affermava che la persona offesa era diventata chierichetto subito dopo aver fattola prima comunione; la Corte di cassazione aveva dichiarato la inammissibilità del ricorsorichiamando quanto osservato dalla Corte di appello e concludendo che l’invocata provarisultava astrattamente irrilevante ai fini della sollecita retrodatazione del reato contestato.Tanto premesso, la difesa osserva come se è vero che non fossero stati raccoltielementi tali da conclamare che la persona offesa fosse diventato chierichetto subito dopoaver fatto la prima comunione, era pur certo che soltanto dopo aver ricevuto tale sacramentopoteva ricoprirsi il ruolo di assistente del celebrante, richiamando a tal fine le dichiarazionirese dal teste XXXXXXXXXXXXX, secondo cui venivano fatti chierichetti i bambini cheavevano già fatto la prima confessione e la prima comunione (pag. 39 delle trascrizioni), e lamotivazione della sentenza di secondo grado, secondo cui la persona offesa aveva collegatotemporalmente i fatti all’epoca in cui egli era diventato chierichetto, sottolineando come ilteste XXXXXXXXXXXXX, catechista della persona offesa, aveva fissato nel 2009 l’eserciziodi tale funzione da parte del bambino, specificando che la stessa poteva essere esercitatadai bambini che avevano già fatto la prima confessione e la prima comunione (pag. 27 dellasentenza di secondo grado), per cui i fatti contestati non potevano che essere accaduti dopoil 10 maggio 2009. E le circostanze a) che gli abusi si fossero protratti per alcuni mesi nelperiodo successivo a quello in cui la persona offesa era diventata chierichetto, b) che avessesvolto questa attività per tre, quattro, cinque mesi, c) che gli episodi di abuso erano in corsoal settembre 2009, periodo in cui era insorto uno stato di malessere nel bambino, coevo allascomparsa della nonna materna, da porre in relazione alla certificazione che la personaoffesa aveva ricevuto la prima comunione il 10 maggio 2009 consente di collocaretemporalmente le molestie subite non prima del 10 maggio 2009, di ritenere che fossero incorso al settembre 2009 e che, essendo durate cinque mesi circa, fossero cessate alfebbraio 2010, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare nondoversi procedere per intervenuta prescrizione maturata nell’agosto 2022.Deduce pertanto la difesa che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, eraincorsa in un errore sul fatto, sganciando la considerazione della nuova certificazioneprodotta da ogni altra evenienza processuale, che aveva influito in modo decisivo sulprocesso formativo della volontà, indirizzando il contenuto della decisione che, senzaquell’errore, sarebbe stata diversa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] premette che il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è tesoa porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando ladecisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui veritàsia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove per una vera epropria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omessol’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v. Sez. 1, n.7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792).La giurisprudenza di questa Corte è chiara nel ritenere che l’errore di fatto – verificatosinel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. –consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezionedelle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell’errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, cometale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. U,n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; cfr. nello stesso alveo Sez. U, n. 37505 del14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagaren, non mass.).Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per cui il ricorsostraordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vagliodelibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato unerrore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 dell’11/07/2014, Diana, Rv.260817).Del pari, conseguente all’impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n.52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass.) si profila l’approdo secondo cui l’erroremateriale e l’errore di fatto – indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibilericorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione – consistono, il primo,nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazionegrafica, e, il secondo (che qui rileva), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti internial giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo,con l’effetto che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto - e vanno ritenuti,quindi, inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di dirittoconseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).Infine, l'errore di fatto deve necessariamente tradursi, per legittimare il ricorsostraordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito delprocesso, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale siè concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi ilcorollario che l'errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625-bis, qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema diindagine o non dedotti con l'appello. E, con particolare riferimento all'omesso esame dimotivi infondati, in modo manifesto o non, è opportuno sottolineare che l'esclusione delricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio didecisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nellairragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motiviprivi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione delgiudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenutoperfettamente identico (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.).3. Nel caso di specie, in tutta evidenzia, non si verte in tema di errore di fatto, in quantoil ricorrente censura il percorso valutativo operato da questa Corte nella sentenzaimpugnata.Infatti, il provvedimento evidenziava come la Corte di appello avesse correttamenteoperato il vaglio preliminare richiesto per il giudizio di revisione, ricordando che le condotte diabuso sessuale si erano verificate tra il 2009 e il 2010, che si erano protratte per sei/settemesi e che la persona offesa aveva riferito di aver frequentato la parrocchia anche comechierichetto, senza però che, in nessun passaggio delle sentenze di merito, si fosseaffermato che il minore fosse diventato chierichetto subito dopo aver fatto la primacomunione, per cui era stato logicamente concluso sul punto che la prova nuova costituitadalla data in cui la persona offesa aveva fatto la prima comunione finiva con l’essereirrilevante ai fini della retrodatazione del fatto e della intervenuta prescrizione del reato.A fronte di ciò, rileva la natura meramente fattuale e rivalutativa del profilo di censura,finalizzato ad una diversa ricostruzione del fatto storico, così operando una valutazione il cuisindacato sfugge agli angusti profili di censura coltivabili in sede di rimedio straordinario.Del resto, il ricorrente trascura di considerare che il profilo della prescrizione del reato ègià stato esaminato dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 33678, emessa da questaSezione il 07/06/2023, dove è stato richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo ilquale l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficiol’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia dellasentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con imotivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). E nelricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. non sono stati chiariti i motivi per i quali la prescrizionenon sia stata eccepita né davanti alla Corte di merito, nel giudizio di secondo grado, nédavanti alla Corte di legittimità, nel ricorso proposto avverso la sentenza di appello,dovendosi richiamare sul punto che è inammissibile la richiesta di revisione intesa a farvalere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevatad'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, Pisano, Rv.274919, dove è stato puntualizzato che, con riferimento alla causa estintiva dellaprescrizione del reato, la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile dedurre per la primavolta una causa di estinzione per prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio laprescrizione era già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzione di"rimettere in termini" rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giuntoall'accertamento che si chiede di modificare; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43421 del28/10/2010, P., Rv. 248726, dove è stato osservato che la revisione è pur sempre un mezzod'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valeresuccessivamente qualsiasi negligenza della parte od omesso rilievo del giudice ancorchénon diretta al riconoscimento dell'innocenza del condannato, tanto più che l'art. 637, comma3, cod. proc. pen. vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di unadiversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio).4. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.