Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20875/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tanari,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ostillio,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 270/2024depositata il 22/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 22.7.2024 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto- accoglieva l’appello interposto dalla signoraAlfonsina [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tarantodi rigetto della proposta domanda di inefficacia ex art.2901 c.c. di atto didonazione d’immobile da parte della signora [OSCURATO:PERSONA] alfiglio [OSCURATO:PERSONA].L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il giudice di prime cureaveva ritenuto insussistenti i presupposti, oggettivo e soggettivo, perl’accoglimento della richiesta revoca.Riteneva invece che l’atto di donazione avesse diminuito la garanziapatrimoniale ad essa spettante quale creditrice in forza di titolo vantatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e posto a fondamento di decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara nei confronti degli eredi dellostesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e chiedeva pertantol’accoglimento dell’appello previa integrale riforma della sentenza delTribunale di Taranto.[OSCURATO:PERSONA] costituitasi aveva contestato le ragioni di appelloinsistendo per il relativo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] era rimastocontumace.Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che l’atto di donazione stipulatoaveva arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale della creditrice eritenuta altresì la consapevolezza dei contraenti in ordine al pregiudiziostesso, accoglieva l’appello riformando la sentenza di primo grado.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in sei motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il primo motivo la ricorrente denunzia «Erronea affermazione dellanon contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del residuo creditodi [OSCURATO:PERSONA] per € 78.079,80.

Motivazione inesistente in ordineall’asserito credito residuo.»Assume che la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza di un creditoresiduo di [OSCURATO:PERSONA] per € 78.079,80, ritenendone la noncontestazione da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA], mentre talecredito era stato contestato in atti.Il motivo è inammissibile.Esso è dedotto quale error in procedendo di cui all’art.360 n.4 c.p.c. ed èancorato all’asserita erronea mancata contestazione del credito vantatodalla odierna controricorrente.Tuttavia, il giudice del gravame non ha fondato il proprio convincimentosu tale assunta non contestazione, ma, diversamente, sull’accertamentostesso del credito in base agli elementi istruttori in atti.Si legge infatti nella parte motiva: ”detratte tutte le spese,l’espropriazione presso terzi ha “abbattuto” il credito di [OSCURATO:PERSONA] residua somma di € 431.596,62 a fronte del dovuto di € 555.887,86oltre interessi (che alla data del precetto del 15.6.2017 era già asceso ad€ 587.410,23 oltre interessi successivi cfr atto di pignoramentoimmobiliare del 7.5.2018), sicché residuava pro-quota a carico di ciascunerede un debito di € 78.079,80 (come ammette la stessa appellata neisuoi scritti difensivi)”.Dunque, la ricorrente non censura idoneamnete la motivazione delladecisione secondo la quale l’ammontare del credito si evince dallerisultanze di cui al precetto ed all’atto di pignoramento, mentre laammissione da parte della appellata risulta solo esposta a confermadell’accertamento così svolto.Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026Quanto alla seconda doglianza (motivazione inesistente in ordineall’asserito credito), essa non è ancorata ad alcuna specifica violazione dilegge e per ciò solo è inammissibile.In relazione alla violazione implicitamente dedotta di cui all’art.132 c.p.cvaosservato che la conformità al modello di cui alla citata norma el'osservanza degli artt. 115 е 116 c.p.c. non richiedono che il giudice delmerito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessarioche egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/2005, Cass. n.22801/2009).E nella specie, seppur sinteticamente, il giudice del gravame ha dato attodell’iter logico-giuridico posto a fondamento dell’accertamento per comedimostrato tramite il richiamo all’atto di precetto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] edall’atto di pignoramento in data 7.5.2018 dai quali ha desunto gli importiancora dovuti dalla appellante, evidentemente disattendendo lecontestazioni eventualmente svolte (ed in questa sede non riportate) daparte appellata in merito.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnatainvocando l’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per «Nullitàdella sentenza.

Violazione della corrispondenza tra domanda e pronuncia.Accoglimento della domanda nonostante la carenza di allegazione del fattocostitutivo dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio del creditoconsistente nella insufficienza del patrimonio residuo all'atto didisposizione».Lamenta che la creditrice nell’introdurre il giudizio di primo grado non haneppure allegato il fatto costitutivo della domanda relativo al concretopregiudizio che sarebbe derivato alle ragioni di credito dalla stipuladell’atto di donazione.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026dispositivi del debitore che mettono in pericolo la garanzia patrimonialedel credito stesso.

La libera disponibilità dei propri beni da parte deldebitore è infatti soggetta a limite solo allorché sussiste tale pericolo.

Ciòperché l’interesse della norma non è quello di assicurare, in presenza dicreditori, che i beni del debitore non vengano in alcun modo dallo stessoresi oggetto di circolazione o trasformazione, ma che la libertà didisposizione dei beni del debitore trovi un limite allorché le ragioni delcreditore possano essere compromesse.Ed infatti l’azione revocatoria è diretta alla ricostituzione della garanziapatrimoniale assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art.2740 c.c. laddove la relativa consistenza si sia ridotta, non in sé, ma alpunto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l’azioneespropriativa (Cass. n.13972/2007, Cass.n.7127/2001, Cass. n.11349/1996).A tale stregua non basta l’astratta possibilità di insolvenza ad integrare ilpregiudizio, ma occorre il pericolo attuale e concreto che i beni deldebitore risultino insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore.Il pregiudizio è dunque presupposto del potere revocatorio attribuito alcreditore ed elemento costitutivo dell’azione e, come tale, deve essereespressamente allegato da parte attrice.Il creditore pertanto non può limitarsi ad affermare che il debitore hacompiuto un atto di disposizione dei propri beni, proprio perché ciò è benammissibile, ma è tenuto a dimostrare che l’atto di disposizione è inconcreto pregiudizievole ai fini della realizzazione del proprio credito.Ne consegue che la mera allegazione del compimento di un atto didisposizione del proprio patrimonio compiuto dal debitore è inveroinsufficiente al fine di fondare la domanda in difetto della dimostrazioneche in conseguenza dello stesso risulta messa in pericolo la realizzazioneNumero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026del proprio credito, tale prova costituendo fatto costitutivo della domandaex art.2901 c.c.Orbene, nella specie, parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado ha dedotto che ‘Con atto dello stesso notaio [OSCURATO:PERSONA]…riservandosi il diritto di abitazione vitalizia,[[OSCURATO:PERSONA]] hadonato al figlio [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell'appartamentoad uso di abitazione… sicché, spogliandosi della proprietà del beneimmobile del quale era proprietaria e riservandosi il diritto di abitazionevitalizio, essa aveva la consapevolezza di danneggiare i creditori deldefunto… con tale donazione, successiva alla rinuncia all'eredità fatta daldonatario, [madre e figlio] sottraevano il bene immobile donato allaresponsabilità dell'erede per le obbligazioni del suo dante causa’.In tal modo, dunque, la creditrice non ha allegato affatto il pregiudizio chele era derivato o poteva concretamente ed attualmente derivarle dallasottrazione del bene al patrimonio dell’originaria convenuta e odiernaricorrente.Anche l’indicazione contenuta a pagina 4 dell'atto di citazione secondo laquale l’impoverimento del patrimonio della Luccisano renderebbequantomeno più improbabile la soddisfazione dell'intero credito vantatodalla [OSCURATO:PERSONA] risulta invero svolta con riferimento alla meraresponsabilità, pro quota, per i debiti ereditari di madre e figlio; infatti ivisi afferma che ‘il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere azionatosolo nella misura del 50% nei confronti di ciascuno dei due eredi.L'impoverimento di un erede a vantaggio dell'altro erede crea unosbilancio nel riparto delle obbligazioni ereditarie e quindi nella capacità deirispettivi patrimoni a soddisfare interamente l'obbligazione’.Dunque, ancora una volta, la ricorrente non evidenzia che il patrimoniodella donante risulta potenzialmente ed in concreto insufficiente a seguitodella donazione del bene al figlio per l’assenza di ulteriori cespiti su cuisoddisfare le proprie ragioni creditorie.Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026Parte convenuta ha puntualmente contestato la carenza dell’allegazionedel pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice con il mero atto didisposizione e ciò sia nella comparsa di costituzione nel giudizio di primogrado (‘in alcun modo controparte evidenzia e chiarisce come e per qualimotivi l’atto di donazione impugnato sarebbe idoneo a ledere il diritto dicredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (limitandosi a mere affermazioni diprincipio) e ciò controparte fa nella piena consapevolezza della inesistenzadi tale presupposto, pure richiesto come essenziale dalla normativavigente per ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo’ -pag.6) sia nella comparsa del giudizio di appello (‘[OSCURATO:PERSONA] nonsolo non ha dimostrato ma non ha neppure allegato a fondamento dellapropria domanda il presupposto dell'azione revocatoria ossia, come detto,l'insufficienza dei beni della Luccisano per effetto della donazioneimpugnata, a garantire il proprio credito…ha dedotto e lamentato la meraasserita sottrazione del bene dal patrimonio della Luccisano, ma nonl'insufficienza del patrimonio per effetto dell'atto di disposizione’- pag.5).L’allegazione del pregiudizio di cui all’art.2901 c.c. è pertantocompletamente mancata e ciò impediva alla corte territoriale di integraresul punto la domanda ritenendo raggiunta la prova di un fatto costitutivonon allegato tempestivamente.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,inammissibile il 1° motivo e assorbiti gli altri motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MNumero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara inammissibile il 1° motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassain relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 14.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tanari,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ostillio,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 270/2024depositata il 22/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 22.7.2024 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto- accoglieva l’appello interposto dalla signoraAlfonsina [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tarantodi rigetto della proposta domanda di inefficacia ex art.2901 c.c. di atto didonazione d’immobile da parte della signora [OSCURATO:PERSONA] alfiglio [OSCURATO:PERSONA].L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il giudice di prime cureaveva ritenuto insussistenti i presupposti, oggettivo e soggettivo, perl’accoglimento della richiesta revoca.Riteneva invece che l’atto di donazione avesse diminuito la garanziapatrimoniale ad essa spettante quale creditrice in forza di titolo vantatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e posto a fondamento di decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara nei confronti degli eredi dellostesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e chiedeva pertantol’accoglimento dell’appello previa integrale riforma della sentenza delTribunale di Taranto.[OSCURATO:PERSONA] costituitasi aveva contestato le ragioni di appelloinsistendo per il relativo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] era rimastocontumace.Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che l’atto di donazione stipulatoaveva arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale della creditrice eritenuta altresì la consapevolezza dei contraenti in ordine al pregiudiziostesso, accoglieva l’appello riformando la sentenza di primo grado.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in sei motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il primo motivo la ricorrente denunzia «Erronea affermazione dellanon contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del residuo creditodi [OSCURATO:PERSONA] per € 78.079,80. Motivazione inesistente in ordineall’asserito credito residuo.»Assume che la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza di un creditoresiduo di [OSCURATO:PERSONA] per € 78.079,80, ritenendone la noncontestazione da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA], mentre talecredito era stato contestato in atti.Il motivo è inammissibile.Esso è dedotto quale error in procedendo di cui all’art.360 n.4 c.p.c. ed èancorato all’asserita erronea mancata contestazione del credito vantatodalla odierna controricorrente.Tuttavia, il giudice del gravame non ha fondato il proprio convincimentosu tale assunta non contestazione, ma, diversamente, sull’accertamentostesso del credito in base agli elementi istruttori in atti.Si legge infatti nella parte motiva: ”detratte tutte le spese,l’espropriazione presso terzi ha “abbattuto” il credito di [OSCURATO:PERSONA] residua somma di € 431.596,62 a fronte del dovuto di € 555.887,86oltre interessi (che alla data del precetto del 15.6.2017 era già asceso ad€ 587.410,23 oltre interessi successivi cfr atto di pignoramentoimmobiliare del 7.5.2018), sicché residuava pro-quota a carico di ciascunerede un debito di € 78.079,80 (come ammette la stessa appellata neisuoi scritti difensivi)”.Dunque, la ricorrente non censura idoneamnete la motivazione delladecisione secondo la quale l’ammontare del credito si evince dallerisultanze di cui al precetto ed all’atto di pignoramento, mentre laammissione da parte della appellata risulta solo esposta a confermadell’accertamento così svolto.Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026Quanto alla seconda doglianza (motivazione inesistente in ordineall’asserito credito), essa non è ancorata ad alcuna specifica violazione dilegge e per ciò solo è inammissibile.In relazione alla violazione implicitamente dedotta di cui all’art.132 c.p.cvaosservato che la conformità al modello di cui alla citata norma el'osservanza degli artt. 115 е 116 c.p.c. non richiedono che il giudice delmerito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessarioche egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/2005, Cass. n.22801/2009).E nella specie, seppur sinteticamente, il giudice del gravame ha dato attodell’iter logico-giuridico posto a fondamento dell’accertamento per comedimostrato tramite il richiamo all’atto di precetto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] edall’atto di pignoramento in data 7.5.2018 dai quali ha desunto gli importiancora dovuti dalla appellante, evidentemente disattendendo lecontestazioni eventualmente svolte (ed in questa sede non riportate) daparte appellata in merito.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnatainvocando l’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per «Nullitàdella sentenza. Violazione della corrispondenza tra domanda e pronuncia.Accoglimento della domanda nonostante la carenza di allegazione del fattocostitutivo dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio del creditoconsistente nella insufficienza del patrimonio residuo all'atto didisposizione».Lamenta che la creditrice nell’introdurre il giudizio di primo grado non haneppure allegato il fatto costitutivo della domanda relativo al concretopregiudizio che sarebbe derivato alle ragioni di credito dalla stipuladell’atto di donazione.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026dispositivi del debitore che mettono in pericolo la garanzia patrimonialedel credito stesso. La libera disponibilità dei propri beni da parte deldebitore è infatti soggetta a limite solo allorché sussiste tale pericolo. Ciòperché l’interesse della norma non è quello di assicurare, in presenza dicreditori, che i beni del debitore non vengano in alcun modo dallo stessoresi oggetto di circolazione o trasformazione, ma che la libertà didisposizione dei beni del debitore trovi un limite allorché le ragioni delcreditore possano essere compromesse.Ed infatti l’azione revocatoria è diretta alla ricostituzione della garanziapatrimoniale assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art.2740 c.c. laddove la relativa consistenza si sia ridotta, non in sé, ma alpunto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l’azioneespropriativa (Cass. n.13972/2007, Cass.n.7127/2001, Cass. n.11349/1996).A tale stregua non basta l’astratta possibilità di insolvenza ad integrare ilpregiudizio, ma occorre il pericolo attuale e concreto che i beni deldebitore risultino insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore.Il pregiudizio è dunque presupposto del potere revocatorio attribuito alcreditore ed elemento costitutivo dell’azione e, come tale, deve essereespressamente allegato da parte attrice.Il creditore pertanto non può limitarsi ad affermare che il debitore hacompiuto un atto di disposizione dei propri beni, proprio perché ciò è benammissibile, ma è tenuto a dimostrare che l’atto di disposizione è inconcreto pregiudizievole ai fini della realizzazione del proprio credito.Ne consegue che la mera allegazione del compimento di un atto didisposizione del proprio patrimonio compiuto dal debitore è inveroinsufficiente al fine di fondare la domanda in difetto della dimostrazioneche in conseguenza dello stesso risulta messa in pericolo la realizzazioneNumero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026del proprio credito, tale prova costituendo fatto costitutivo della domandaex art.2901 c.c.Orbene, nella specie, parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado ha dedotto che ‘Con atto dello stesso notaio [OSCURATO:PERSONA]…riservandosi il diritto di abitazione vitalizia,[[OSCURATO:PERSONA]] hadonato al figlio [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell'appartamentoad uso di abitazione… sicché, spogliandosi della proprietà del beneimmobile del quale era proprietaria e riservandosi il diritto di abitazionevitalizio, essa aveva la consapevolezza di danneggiare i creditori deldefunto… con tale donazione, successiva alla rinuncia all'eredità fatta daldonatario, [madre e figlio] sottraevano il bene immobile donato allaresponsabilità dell'erede per le obbligazioni del suo dante causa’.In tal modo, dunque, la creditrice non ha allegato affatto il pregiudizio chele era derivato o poteva concretamente ed attualmente derivarle dallasottrazione del bene al patrimonio dell’originaria convenuta e odiernaricorrente.Anche l’indicazione contenuta a pagina 4 dell'atto di citazione secondo laquale l’impoverimento del patrimonio della Luccisano renderebbequantomeno più improbabile la soddisfazione dell'intero credito vantatodalla [OSCURATO:PERSONA] risulta invero svolta con riferimento alla meraresponsabilità, pro quota, per i debiti ereditari di madre e figlio; infatti ivisi afferma che ‘il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere azionatosolo nella misura del 50% nei confronti di ciascuno dei due eredi.L'impoverimento di un erede a vantaggio dell'altro erede crea unosbilancio nel riparto delle obbligazioni ereditarie e quindi nella capacità deirispettivi patrimoni a soddisfare interamente l'obbligazione’.Dunque, ancora una volta, la ricorrente non evidenzia che il patrimoniodella donante risulta potenzialmente ed in concreto insufficiente a seguitodella donazione del bene al figlio per l’assenza di ulteriori cespiti su cuisoddisfare le proprie ragioni creditorie.Numero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026Parte convenuta ha puntualmente contestato la carenza dell’allegazionedel pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice con il mero atto didisposizione e ciò sia nella comparsa di costituzione nel giudizio di primogrado (‘in alcun modo controparte evidenzia e chiarisce come e per qualimotivi l’atto di donazione impugnato sarebbe idoneo a ledere il diritto dicredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (limitandosi a mere affermazioni diprincipio) e ciò controparte fa nella piena consapevolezza della inesistenzadi tale presupposto, pure richiesto come essenziale dalla normativavigente per ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo’ -pag.6) sia nella comparsa del giudizio di appello (‘[OSCURATO:PERSONA] nonsolo non ha dimostrato ma non ha neppure allegato a fondamento dellapropria domanda il presupposto dell'azione revocatoria ossia, come detto,l'insufficienza dei beni della Luccisano per effetto della donazioneimpugnata, a garantire il proprio credito…ha dedotto e lamentato la meraasserita sottrazione del bene dal patrimonio della Luccisano, ma nonl'insufficienza del patrimonio per effetto dell'atto di disposizione’- pag.5).L’allegazione del pregiudizio di cui all’art.2901 c.c. è pertantocompletamente mancata e ciò impediva alla corte territoriale di integraresul punto la domanda ritenendo raggiunta la prova di un fatto costitutivonon allegato tempestivamente.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,inammissibile il 1° motivo e assorbiti gli altri motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 23408/2024Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 20875/2026Data pubblicazione 19/06/2026La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara inammissibile il 1° motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassain relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 14.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris