CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 31298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di persona offesa, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine in data 15/2/2022 con cui è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP dello stesso Tribunale, nell'ambito del procedimento n. 556/2020 RGNR. 2. Tanto premesso, osserva il Collegio come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile poiché proposto dalla parte personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, tale necessità operava per la persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, anche prima della stessa riforma processuale sopra menzionata, essendo sempre stata interpretata la deroga contenuta nella prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen. ("salvo che la parte non vi provveda personalmente"), ora abrogata, riferibile unicamente all'imputato (Sez. 6, n. 25516 del 04/05/2017, Rv. 270037). La parte offesa, pertanto, alla stregua del diritto vigente, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] fredo M