CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/01/20216 del Tribunale di Palmi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palmi con provvedimento del 5 gennaio 2026 ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], operato il giorno precedente, in relazione al delitto di evasione dalla misura alternativa della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare.2. Il ricorrente ha ritenuto sia illegittima la convalida dell'arresto attesa la presenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, comprovato dalla telefonata di richiesta di aiuto della zia, dal pigiama indossato dal ricorrente, dal riscontro operato dagli agenti intervenuti, sia l'assenza dello stato di flagranza o quasi-flagranza. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto in flagranza di reato e contestualmente alla convalida il Giudice ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare. Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che «L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione» (Sez. 5, n. 9167 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038). Il ricorso non ha dedotto alcun interesse al menzionato fine e ciò assorbe le censure sollevate. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. P.Q.M