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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20166/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA],– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria – sez. n. 2 – n. 932/2024,depositata il 27 marzo 2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenzanotificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.TD3050100445/2018, con il quale veniva accertato un maggiorreddito imponibile per l’anno d’imposta 2013, sulla base dellemovimentazioni bancarie del conto corrente a lui intestato, conconseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF e relativeaddizionali, oltre sanzioni ed interessi.In particolare, dato il reddito esiguo dichiarato dalcontribuente per l’annualità 2013 e considerato il possesso didiverse autovetture di grossa cilindrata, oltre che il possesso dialtri beni mobili ed immobili, l’Amministrazione procedevaall’esame delle movimentazioni bancarie intestate alcontribuente, ove confluivano con cadenza periodica diversiaccrediti da parte di un unico disponente.

Invitata la parte afornire giustificazioni di tali movimentazioni, il contribuenteosservava che i bonifici erano somme che periodicamenteconfluivano suo conto corrente dalla cognata residenteall’estero per provvedere al versamento delle imposte gravantisui beni posseduti in Italia dalla cognata e dal fratello.L’eccedenza veniva trattenuta per soddisfare i bisogni propri edel nucleo familiare, essendo il contribuente disoccupato dal2009.

Le stesse, pertanto, dovevano ritenersi liberalitàdisposte dal fratello in suo favore.L’ufficio, attesa la mancata prova della natura “donativa” dellesomme contestate, ridotto il reddito accertato per le speseeffettivamente documentate, recuperava con avviso diaccertamento per l’anno 2013 una maggiore IRPEF, tassandogli importi confluiti sul conto corrente e ritenuti liberalità dalcontribuente come redditi diversi.R.G.

N. 21231/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/20262.

Avverso l’avviso di accertamento in questione MedagliaProvinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 3385/2022,pubblicata il 27 luglio 2022, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – sez. n. 2,con sentenza n. 932/2024, pronunciata il 27 febbraio 2023, edepositata in segreteria il 27 marzo 2024, rigettava l’appello.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 9 ottobre 2024).[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5.

Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, nonché dell’art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la C.G.T. di secondo grado non avrebbetenuto conto della presunzione legale prevista dalla primadisposizione in quanto, in presenza di accrediti sul contobancario, gravava sul contribuente l'onere di provare la naturanon reddituale degli stessi, attraverso una prova analiticariferita ad ogni versamento bancario, cui consegue l'obbligo delR.G.

N. 21231/2024 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudice di verificare l'efficacia dimostrativa delle prove offertee darne conto in motivazione; nel caso di specie, la C.G.T.avrebbe omesso tale verifica, mancando anche un principio diprova scritta poiché le donazioni, peraltro, provenivano dalconto della cognata e la natura donativa era stata desunta soloda elementi presuntivi, quali il rapporto di parentela, lamodestia degli importi e il carattere non fisso dei versamenti,mentre le causali dei bonifici non indicavano alcuna descrizione"donazione" né vi erano altri documenti in atti; al contrario, laperiodicità cadenzata dei versamenti lasciava presumere che sitrattasse di corrispettivi per obblighi di fare, disciplinati qualiredditi diversi dall'art. 67 d.P.R. n. 917/1986.2.

Il motivo è infondato.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quelloper cui, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R.n. 600/1973 e 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, inquanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzionisemplici, e che può essere superata dal contribuente attraversouna prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità diogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie nongiudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativadelle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze(Cass. 30 giugno 2020, n. 13112).R.G.

N. 21231/2024 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - inmateria di accertamenti bancari, all'onere probatorio gravantesul contribuente, che vuole superare la presunzione legaleposta dalle predette disposizioni a favore dell'erario, di fornirenon una prova generica, ma una prova analitica (sul punto,vedi Cass. 30 dicembre 2015, n. 26111 e la giurisprudenza ivirichiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioniimponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascunadelle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili(in termini, Cass. 10 dicembre 2014, n. 26018; Cass. 4 agosto2010, n. 18081), corrisponde poi l'obbligo del giudice di merito,da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficaciadimostrativa delle prove fornite dal contribuente agiustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e,dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza dellerisultanze di quella verifica.Si è anche precisato che, in mancanza di espresso divietonormativo ed in ossequio al principio di libertà dei mezzi diprova, al contribuente è consentito fornire la prova contrariaanche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo casoil giudice di merito individuare analiticamente i fatti noti daiquali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchégrave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati,il cui significato deve essere apprezzato nei tempi,nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere adaffermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulativeR.G.

N. 21231/2024 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026(Cass. 8 luglio 2024, n. 18495; Cass. 3 dicembre 2020, n.27642).3.

Premessi tali consolidati principi, cui va data ulteriorecontinuità, il ricorso è da rigettare in quanto in parteinammissibile ed in parte infondato.Le uniche censure in diritto che il motivo esprime sono date:a) dalla violazione dell'onere della prova in tema diaccertamenti bancari; b) dalla natura della prova offerta dalcontribuente, affidata a elementi presuntivi; c) dalla violazioneda parte del giudice dell'obbligo di esaminare analiticamente isingoli versamenti e darne conto in motivazione.Sotto il primo profilo, il giudice di appello non ha violato ilriparto degli oneri probatori ma ha ritenuto che il contribuenteavesse dimostrato la natura non reddituale delle sommeversate sul conto corrente dalla cognata, ritenendo trattarsi didonazione, assolvendo al proprio onere probatorio.

Lacontestazione della qualificazione delle operazioni a montequali corrispettivi di obblighi di fare invece che di donazioni èquestione che evidentemente esula dal tema relativo all'oneredella prova.Sotto il secondo profilo, come già evidenziato, questa Corteha già affermato che la prova del contribuente può ancheessere affidata a presunzioni, principio cui la C.G.T. si èaffidata, e nel caso di specie il ragionamento presuntivo non ècensurato, nel corpo del motivo e neanche nella rubrica, ovenon si fa riferimento alle disposizioni in tema di presunzioni.L'apprezzamento degli elementi presuntivi ovviamente poi nonè censurabile in sede di legittimità in quanto attiene al meritodella controversia.R.G.

N. 21231/2024 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026Sotto il terzo profilo, riguardante l'analiticità dell'esame deisingoli versamenti (peraltro neanche indicati dall'ufficio), èincontestato che le operazioni oggetto di accertamento sonoversamenti provenienti dalla cognata e dal fratello, per cui èdel tutto ovvio che la motivazione della CTR, sebbene resacomplessivamente, sia valida per tutti.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Nulla per le spese, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 21231/2024 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA],– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria – sez. n. 2 – n. 932/2024,depositata il 27 marzo 2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenzanotificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.TD3050100445/2018, con il quale veniva accertato un maggiorreddito imponibile per l’anno d’imposta 2013, sulla base dellemovimentazioni bancarie del conto corrente a lui intestato, conconseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF e relativeaddizionali, oltre sanzioni ed interessi.In particolare, dato il reddito esiguo dichiarato dalcontribuente per l’annualità 2013 e considerato il possesso didiverse autovetture di grossa cilindrata, oltre che il possesso dialtri beni mobili ed immobili, l’Amministrazione procedevaall’esame delle movimentazioni bancarie intestate alcontribuente, ove confluivano con cadenza periodica diversiaccrediti da parte di un unico disponente. Invitata la parte afornire giustificazioni di tali movimentazioni, il contribuenteosservava che i bonifici erano somme che periodicamenteconfluivano suo conto corrente dalla cognata residenteall’estero per provvedere al versamento delle imposte gravantisui beni posseduti in Italia dalla cognata e dal fratello.L’eccedenza veniva trattenuta per soddisfare i bisogni propri edel nucleo familiare, essendo il contribuente disoccupato dal2009. Le stesse, pertanto, dovevano ritenersi liberalitàdisposte dal fratello in suo favore.L’ufficio, attesa la mancata prova della natura “donativa” dellesomme contestate, ridotto il reddito accertato per le speseeffettivamente documentate, recuperava con avviso diaccertamento per l’anno 2013 una maggiore IRPEF, tassandogli importi confluiti sul conto corrente e ritenuti liberalità dalcontribuente come redditi diversi.R.G. N. 21231/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/20262. Avverso l’avviso di accertamento in questione MedagliaProvinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 3385/2022,pubblicata il 27 luglio 2022, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – sez. n. 2,con sentenza n. 932/2024, pronunciata il 27 febbraio 2023, edepositata in segreteria il 27 marzo 2024, rigettava l’appello.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 9 ottobre 2024).[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, nonché dell’art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la C.G.T. di secondo grado non avrebbetenuto conto della presunzione legale prevista dalla primadisposizione in quanto, in presenza di accrediti sul contobancario, gravava sul contribuente l'onere di provare la naturanon reddituale degli stessi, attraverso una prova analiticariferita ad ogni versamento bancario, cui consegue l'obbligo delR.G. N. 21231/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudice di verificare l'efficacia dimostrativa delle prove offertee darne conto in motivazione; nel caso di specie, la C.G.T.avrebbe omesso tale verifica, mancando anche un principio diprova scritta poiché le donazioni, peraltro, provenivano dalconto della cognata e la natura donativa era stata desunta soloda elementi presuntivi, quali il rapporto di parentela, lamodestia degli importi e il carattere non fisso dei versamenti,mentre le causali dei bonifici non indicavano alcuna descrizione"donazione" né vi erano altri documenti in atti; al contrario, laperiodicità cadenzata dei versamenti lasciava presumere che sitrattasse di corrispettivi per obblighi di fare, disciplinati qualiredditi diversi dall'art. 67 d.P.R. n. 917/1986.2. Il motivo è infondato.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quelloper cui, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R.n. 600/1973 e 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, inquanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzionisemplici, e che può essere superata dal contribuente attraversouna prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità diogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie nongiudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativadelle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze(Cass. 30 giugno 2020, n. 13112).R.G. N. 21231/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - inmateria di accertamenti bancari, all'onere probatorio gravantesul contribuente, che vuole superare la presunzione legaleposta dalle predette disposizioni a favore dell'erario, di fornirenon una prova generica, ma una prova analitica (sul punto,vedi Cass. 30 dicembre 2015, n. 26111 e la giurisprudenza ivirichiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioniimponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascunadelle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili(in termini, Cass. 10 dicembre 2014, n. 26018; Cass. 4 agosto2010, n. 18081), corrisponde poi l'obbligo del giudice di merito,da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficaciadimostrativa delle prove fornite dal contribuente agiustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e,dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza dellerisultanze di quella verifica.Si è anche precisato che, in mancanza di espresso divietonormativo ed in ossequio al principio di libertà dei mezzi diprova, al contribuente è consentito fornire la prova contrariaanche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo casoil giudice di merito individuare analiticamente i fatti noti daiquali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchégrave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati,il cui significato deve essere apprezzato nei tempi,nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere adaffermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulativeR.G. N. 21231/2024 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026(Cass. 8 luglio 2024, n. 18495; Cass. 3 dicembre 2020, n.27642).3. Premessi tali consolidati principi, cui va data ulteriorecontinuità, il ricorso è da rigettare in quanto in parteinammissibile ed in parte infondato.Le uniche censure in diritto che il motivo esprime sono date:a) dalla violazione dell'onere della prova in tema diaccertamenti bancari; b) dalla natura della prova offerta dalcontribuente, affidata a elementi presuntivi; c) dalla violazioneda parte del giudice dell'obbligo di esaminare analiticamente isingoli versamenti e darne conto in motivazione.Sotto il primo profilo, il giudice di appello non ha violato ilriparto degli oneri probatori ma ha ritenuto che il contribuenteavesse dimostrato la natura non reddituale delle sommeversate sul conto corrente dalla cognata, ritenendo trattarsi didonazione, assolvendo al proprio onere probatorio. Lacontestazione della qualificazione delle operazioni a montequali corrispettivi di obblighi di fare invece che di donazioni èquestione che evidentemente esula dal tema relativo all'oneredella prova.Sotto il secondo profilo, come già evidenziato, questa Corteha già affermato che la prova del contribuente può ancheessere affidata a presunzioni, principio cui la C.G.T. si èaffidata, e nel caso di specie il ragionamento presuntivo non ècensurato, nel corpo del motivo e neanche nella rubrica, ovenon si fa riferimento alle disposizioni in tema di presunzioni.L'apprezzamento degli elementi presuntivi ovviamente poi nonè censurabile in sede di legittimità in quanto attiene al meritodella controversia.R.G. N. 21231/2024 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21231/2024Numero sezionale 3839/2026Numero di raccolta generale 20166/2026Data pubblicazione 16/06/2026Sotto il terzo profilo, riguardante l'analiticità dell'esame deisingoli versamenti (peraltro neanche indicati dall'ufficio), èincontestato che le operazioni oggetto di accertamento sonoversamenti provenienti dalla cognata e dal fratello, per cui èdel tutto ovvio che la motivazione della CTR, sebbene resacomplessivamente, sia valida per tutti.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Nulla per le spese, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 21231/2024 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris