CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 17741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31224/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPANO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, come da procure specialiin atti. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei legali rapp. p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis. -controricorrenti- e sul ricorso iscritto al n. 31224/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TOMA' PAOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende come da procure speciali in atti. -ricorrentiincidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei legali rapp. p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis. -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n . 3409/2021 depositata il06/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- La Corte d'appello di Roma adita da numerosi medici che avevano svolto i corsi di specializzazione medica con iscrizione anteriore al 1991, senza percepire alcuna remunerazione e conseguendo il relativo diploma, tra i quali gli odierni ricorrenti indicati in epigrafe, nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, il Ministero della Salute nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori per il parziale e tardivo adeguamento alla direttiva comunitaria 82/76/CEE, in quanto ha ravvisato l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati ed ha respinto anche le ulteriori domande. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto un primo ricorso per cassazione con cinque mezzi al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, il Ministero della Salute nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno replicato con unico controricorso a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un successivo ricorso per cassazione con un mezzo al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, il Ministero della Salute nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno replicato con unico controricorso a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-In via preliminare va osservato che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità, peraltro, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. Sez. U.n. 7074/2017), sicché nella fattispecie tale va qualificata l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] più altri. 2.2.- Ancora preliminarmente va osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici, ai quali i due ricorsi non sono stati notificati. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art.332 cod.proc.civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 3.1.-Il ricorso principale ([OSCURATO:PERSONA] più altri) è articolato in cinque mezzi. 3.2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.101, secondo comma, Cost. A parere dei ricorrenti la Corte di appello, nel ravvisare l’intervenuta prescrizione, non ha applicato la legge, ma è rimasta ancora ad un’interpretazione concernente il termine di prescrizione e la sua decorrenza ex Cass.n.6606/2014, orientamento a loro parere superato. 3.3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 cod.civ. I ricorrenti deducono che non sarebbe stato rettamente applicato il principio secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere perché è stata fatta decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n.370/1999 che aveva trasposto la normativa comunitaria nell’ordinamento interno, mentre – a loro parere -solo con il DPCM del 2007 era cessato l’inadempimento dello Stato italiano ed era stato offerto agli specializzandi un rimedio giurisdizionale sufficiente a far valere i propri diritti. 3.4 - Con il terzo motivo si denunci a la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. La censura concerne il rigetto della domanda di risarcimento danni connessa al mancato conseguimento di un titolo “riconosciuto” ed alla conseguente impossibilità di accedere a determinate graduatorie o di godere dei “dovuti” punteggi, rigetto motivato con la mancata allegazione delle graduatorie alle quali non avevano potuto accedere e, quindi, del danno dedotto. I ricorrenti sostengono che nel caso ricorrerebbe il fatto notorio e che il danno è in re ipsa. 3.5.- Con il quarto motivo si denuncia la violazi one e/o falsa applicazione dell’art.2041 cod.civ., rimarcando che l’amministrazione si sarebbe arricchita senza causa dell’attività svolta dai medici nel corso della specializzazione. 3.6.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art.91 e dall’art.92, secondo comma, cod.proc.civ., sostenendo che la decisione era susseguita ad un mutamento giurisprudenziale e che ciò avrebbe dovuto indurre una compensazione delle spese. 4. Il ricorso incidentale ([OSCURATO:PERSONA] più altri) è svolto con un motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi n materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delll’art.10 Cost., dell’art.19, comma 1, seconda parte del Trattato sull’Unione Europea; dell’art.47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione, cd. [OSCURATO:PERSONA], e di molteplici altre disposizioni con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla questione della decorrenza della prescrizione in relazione al momento in cui il rimedio giurisdizionale è divenuto effettivo. 5. In relazione ad entrambi i ricorsi l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la condanna dei ricorrenti ex art.96 cod.proc.civ. per lite temeraria, oltre al rigetto del ricorso. 6.-Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati. 7.1. –Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale - esaminabili congiuntamente perché prospettano questioni analoghe -sono inammissibili. Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità- quello secondo il quale, il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d . l gs. n. 257/1991 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1982 e la conclusione dell'anno accademico 1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass. n. 16452/2019; Cass. n. 1589/2020; Cass. n. 6606/2014). Al riguardo, va osservato che l'impossibilità di far valere il diritto -alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (v. Cass. n. 13343/2022: nella specie, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato ed al giudice interno munito digiurisdizione; v. anche Cass. n.28192/2022). Giova altresì rilevare che, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è stato anche già affermato che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass.n. 39421/2019; Cass. n.3717/2023). 7.2. –Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. L'applicazione del solo parametro di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, è di per sè sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376/2015). Ciò che può rilevare sono soltanto specifici e concreti elementi sull'intenzione di spendere il titolo in ambito Europeo o sull'effettiva penalizzazione in sede di attribuzione di punteggi, ma di tali elementi e della circostanza della loro tempestiva acquisizione in primo grado al thema decidendumed al thema probandumnon vi è idonea traccia nel ricorso per cassazione. In proposito si deve rilevare, fra l'altro, che la perdita di chance quale danno derivante dall'inadempimento statuale alle note direttive, deve essere allegata con deduzioni specifiche e non in modo generico, cioè con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute da ciascuno dei ricorrenti in ragione della mancata possibilità di utilizzare il titolo in modo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (si vedano, in termini, Cass. n. 20093/2019; Cass.n. 396/2017 e Cass. n. 5535/2012). I ricorrenti fanno invece riferimento ad una spettanza in astratto del diritto, tale da integrare il fatto notorio. Il ricorso al fatto notorio, in quanto relativo a ciò che viene posto a base della decisione di merito, rientra nell'esercizio discrezionale del giudice di merito (salvo il sindacato in sede di legittimità del ricorso al fatto notorio nei termini in cui è stato configurato dalla giurisprudenza di questa Corte -cfr. fra le tante Cass. n.11643/2007). 7.3. -Il quarto motivo è infondato. Invero, in tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75-363, 75-362 e 82 - 76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1979/1980 e 1994/1995) spetti - sia nei confronti dello Stat o che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso -l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento 7.4.-Il quinto motivo del ricorso principale è infondato, in quanto non risulta violato il principio della soccombenza. 8. - La domanda di condanna per lite temeraria proposta dai controricorrenti va rigettata, perché nel caso di specie, non emergono, attesa la complessa evoluzione giurisprudenziale, progressivamente consolidatasi, i presupposti della lite temeraria (v. Cass. Sez. U. n. 32001/2022) che ricorre quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o sulla base di una pretesa di puro azzardo, ovvero di causa abusiva, che si ravvisa allorché lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite. 9.- In conclusione, i ricorsi riuniti, principale ed in cidentale , vanno rigettati. Le domande ex art.96 cod.proc.civ. vanno rigettate Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta i ricorsi riuniti , principale ed incidentale; - Rigetta le domande ex art.96 cod.proc.civ. proposte dai controricorrenti; -Condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 14.000,00=, oltre spese prenotate a debito; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13