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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 33221/2026

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le di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 30 aprile 2026 il Tribunale di Bari ha applicato la penaconcordata, ex art.444 cod.proc.pen, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione a caricodi [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato contestato di cui all’art.612, comma 2,cod. pen.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], amezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge con riferimentoall’art. 612, comma 2, cod. proc. pen. per avere errato il Giudice nellaqualificazione giuridica del fatto.3. ll ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103del 2017, ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di «patteggiamento» èproponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.La predetta disciplina persegue, nel suo complesso, finalità deflattive, meglioassicurate da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicatodel provvedimento impugnato, proprio in considerazione delle sue peculiarità (Sez.5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169 - 01), poiché il consenso prestatodall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, all'applicazione dellapena in relazione al fatto-reato contestato, correttamente qualificato, rendesuperfluo lo svolgimento di un giudizio di impugnazione «a cognizione piena» (Sez.2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ilricorrente va altresì condannato al pagamento della somma di euro 4.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 30 aprile 2026 il Tribunale di Bari ha applicato la penaconcordata, ex art.444 cod.proc.pen, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione a caricodi [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato contestato di cui all’art.612, comma 2,cod. pen.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], amezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge con riferimentoall’art. 612, comma 2, cod. proc. pen. per avere errato il Giudice nellaqualificazione giuridica del fatto.3. ll ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103del 2017, ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di «patteggiamento» èproponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.La predetta disciplina persegue, nel suo complesso, finalità deflattive, meglioassicurate da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicatodel provvedimento impugnato, proprio in considerazione delle sue peculiarità (Sez.5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169 - 01), poiché il consenso prestatodall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, all'applicazione dellapena in relazione al fatto-reato contestato, correttamente qualificato, rendesuperfluo lo svolgimento di un giudizio di impugnazione «a cognizione piena» (Sez.2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ilricorrente va altresì condannato al pagamento della somma di euro 4.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33221/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris