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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28881/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] SANTUCCI, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 497 depositata il 24 maggio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia impugna la sentenza di appello che, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva l’istanza di rimborso proposta dal contribuente sul presupposto dell’asserita doppia imposizione per gli anni 1997, 1999, 2000 e 2001, essendo egli residente e lavorando all’estero (U.S.A.), mentre l’Agenzia riteneva al contrario che avesse il centro degli interessi in Italia, facendo riferimento ai certificati anagrafici, alla comproprietà di un immobile, ed avendo presentato il modello Unico.

Sulla base della documentazione [OSCURATO:PERSONA] prodotta dal contribuente la CTR riteneva invece che lo stesso negli anni in rilievo avesse vissuto e lavorato negli [OSCURATO:PERSONA] e avesse altresì dimostrato la tassazione all’estero avendo prodotto la relativa dichiarazione dei redditi.

La domanda introduttiva veniva quindi respinta solo limitatamente al 1997 per sua tardività.

Da ciò il ricorso in cassazione dell’Agenzia, basato su tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si deduce errata interpretazione dell’art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione e dell’art. 2697, cod. civ.

1.1. Il motivo è infondato.

Il contribuente non solo ha prodotto la dichiarazione dei redditi negli [OSCURATO:PERSONA], come pacifico, ma altresì aveva già prodotto, fin dalla fase amministrativa (all. 20) la “Certification of U.S. [OSCURATO:PERSONA]”.

Al proposito il modello di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), stabilisce all’art. 4 che l’espressione “[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]” designa ogni persona la quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (“is liable to tax”), espressione ripetuta all’art. 4 della Convenzione italo-statunitense, e nel relativo commentario OCSE si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (“The article is intended to define the meaning of term “Resident of a contracting state” and to solve cases of double residences”), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale.

Le stesse indicazioni dell’Agenzia sono in tal senso “L'autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l'Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell'aliquota convenzionale.

Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato.

Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile” e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’Agenzia per i residenti fiscali in Italia (cfr.

Agenzia Entrate prot. n. 2013/84404).

Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste “un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso” (in tal senso, da ultimo, con riferimento ad analoga disposizione di altra convenzione con identico testo sul punto, Cass.24/04/2023, n. 10884).

2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della decisione per omessa motivazione in ordine alla residenza all’estero del contribuente.

2.1. Anche tale motivo è infondato dal momento che invece la CTR, pur tenendo ben presenti (pag.2 della sentenza) gli elementi portati dall’Agenzia, ha ritenuto prevalenti quelli portati dal contribuente, che ha ricollegato all’onere della prova sul medesimo incombente, e pertanto il vizio denunciato è del tutto insussistente.

3. Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente (a quanto pare evincersi) nei documenti portati a suffragio della residenza in Italia.

3.1. Quanto osservato in relazione al motivo precedente determina l’assorbimento del presente motivo.

4. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] SANTUCCI, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 497 depositata il 24 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia impugna la sentenza di appello che, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva l’istanza di rimborso proposta dal contribuente sul presupposto dell’asserita doppia imposizione per gli anni 1997, 1999, 2000 e 2001, essendo egli residente e lavorando all’estero (U.S.A.), mentre l’Agenzia riteneva al contrario che avesse il centro degli interessi in Italia, facendo riferimento ai certificati anagrafici, alla comproprietà di un immobile, ed avendo presentato il modello Unico. Sulla base della documentazione [OSCURATO:PERSONA] prodotta dal contribuente la CTR riteneva invece che lo stesso negli anni in rilievo avesse vissuto e lavorato negli [OSCURATO:PERSONA] e avesse altresì dimostrato la tassazione all’estero avendo prodotto la relativa dichiarazione dei redditi. La domanda introduttiva veniva quindi respinta solo limitatamente al 1997 per sua tardività. Da ciò il ricorso in cassazione dell’Agenzia, basato su tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si deduce errata interpretazione dell’art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione e dell’art. 2697, cod. civ. 1.1. Il motivo è infondato. Il contribuente non solo ha prodotto la dichiarazione dei redditi negli [OSCURATO:PERSONA], come pacifico, ma altresì aveva già prodotto, fin dalla fase amministrativa (all. 20) la “Certification of U.S. [OSCURATO:PERSONA]”. Al proposito il modello di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), stabilisce all’art. 4 che l’espressione “[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]” designa ogni persona la quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (“is liable to tax”), espressione ripetuta all’art. 4 della Convenzione italo-statunitense, e nel relativo commentario OCSE si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (“The article is intended to define the meaning of term “Resident of a contracting state” and to solve cases of double residences”), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale. Le stesse indicazioni dell’Agenzia sono in tal senso “L'autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l'Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell'aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile” e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’Agenzia per i residenti fiscali in Italia (cfr. Agenzia Entrate prot. n. 2013/84404). Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste “un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso” (in tal senso, da ultimo, con riferimento ad analoga disposizione di altra convenzione con identico testo sul punto, Cass.24/04/2023, n. 10884). 2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della decisione per omessa motivazione in ordine alla residenza all’estero del contribuente. 2.1. Anche tale motivo è infondato dal momento che invece la CTR, pur tenendo ben presenti (pag.2 della sentenza) gli elementi portati dall’Agenzia, ha ritenuto prevalenti quelli portati dal contribuente, che ha ricollegato all’onere della prova sul medesimo incombente, e pertanto il vizio denunciato è del tutto insussistente. 3. Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente (a quanto pare evincersi) nei documenti portati a suffragio della residenza in Italia. 3.1. Quanto osservato in relazione al motivo precedente determina l’assorbimento del presente motivo. 4. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’o
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