CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 26320/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ari Gaetano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Procuratore GeneraleNicola Lettieri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lamanna, che chiede il rigetto del ricorso come da memoria del 23 marzo 2026;letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso dichiarando di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari haconfermato la sentenza del Tribunale di Bari del 21 marzo 2023, che assolvevaGaetano [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffusioni, di riprese e registrazioni fraudolente, dicui all’art.617 septies cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il fattonon costituisce reato.2. Contro l'anzidetta sentenza, la parte civile propone ricorso, affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod.proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agliartt.521, 167 D. Lgs 196/2003 e 616 cod. pen., in punto di diniego dellaqualificazione del fatto contestato nelle fattispecie colposa o dolosa previste dallalegge.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.616 cod. pen., 167 D.Lgs 196/2003 e 617 septies cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamenteformalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale(Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).2. Con memoria depositata il 17 marzo 2026, il ricorrente ha manifestatol’intenzione di proseguire l’azione risarcitoria in sede civile per il fatto illecitocommesso, non ostandovi la pronuncia assolutoria perché il fatto non costituiscereato.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunciaconsegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzionepecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]