CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 27889/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5611/24 - [OSCURATO:PERSONA] I motivi dedotti nel ricorso e ribaditi con le conclusioni pervenute il 4 giugno 2024, in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sono inammissibili perché meramente reiterativi dell'atto' di appello e comunque manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo di ricorso censura la pronuncia di parziale inammissibilità dell'atto di appello in relazione ai motivi d'impugnazione relativi alla penale responsabilità del ricorrente a titolo di concorso morale nei reati di resistenza e lesioni. A prima lettura, deve sul punto rilevarsi la fondatezza della censura, nella misura in cui l'atto di appello non presenta, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, un vizio di ammissibilità per genericità estrinseca. Al contrario, l'atto di appello risulta adeguatamente motivato in relazione agli specifici capi e punti della sentenza di primo grado relativi alla responsabilità del ricorrente. Eppure, l'astratta fondatezza del motivo di ricorso non può nel caso di specie condurre al suo accoglimento in quanto, nonostante la formale pronuncia di inammissibilità dei motivi di appello, nella sentenza impugnata il giudice ha comunque operato una valutazione del merito di tali motivi. Nello specifico, si è dato atto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente, valorizzando (a) il travisamento del volto, (b) la consapevolezza del proprio e dell'altrui agire criminoso, (c) la condotta violenta diretta contro i pubblici ufficiali. Una lettura sostanzialistica della sentenza impugnata conduce, pertanto, a ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. La medesima conclusione deve essere affermata in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, rispettivamente, la configurabilità delle attenuanti del contributo di minima importanza (art. 114 cod. pen.) e dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto (art. 62, primo comma, n. 3, cod. pen.). La motivazione del giudice di appello in relazione all'esclusione di tali attenuanti è da ritenersi immune da censure, avendo correttamente valorizzato, da un lato, il contributo concreto del ricorrente pienamente aderente all'azione collettiva sia sotto il profilo psichico che materiale e, dall'altro lato, l'insussistenza nel caso di specie degli elementi essenziali dell'attenuante di cui all'art. 62 primo comma, n. 3, cod. pen. A ben vedere, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale attenuante si configura quando l'agente «non abbia avuto in precedenza l'intenzione di commettere il reato, [ma] si trovi in un determinato luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita» (cfr. Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727). In sostanza, la mitigazione della pena deve trovare fondamento nel fatto che (a) l'autore non abbia concorso nel provocare l'assembramento, (b) che egli abbia una minore resistenza psichica alle spinte criminali per effetto dell'azione collettiva e (c) che la riunione sia imponente e disordinata e che agisca sulla base di una spinta emozionale (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2024, Rv. 259676). Elementi, questi, non ricorrenti nel caso di specie, come correttamente affermato dal giudice di appello. Con riferimento, infine, ai motivi di ricorso riguardanti la pena e la sua misura, deve ancora una volta ribadirsi la correttezza del ragionamento logico-argomentativo del giudice di merito. Invero, la sentenza impugnata ha adeguatamente dato conto della maggiore pericolosità sociale del ricorrente espressa dai fatti oggetto di contestazione, posti in relazione con i plurimi - e gravi - precedenti a suo carico (cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata). Ne deriva che l'applicazione della recidiva, così come il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e la pena complessivamente determinata risultano incensurabili in sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de