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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 luglio 2022

Cassazione n. 23554/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28280/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Sassari, in via [OSCURATO:PERSONA] n.1, giusta procura in atti avverso la sentenza n. 257/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna -sez. 5 - emessa il 17/11/2017 e depositata il 16/05/2017 con riferimento all'atto RL5H86/2003 Vista l'ordinanza interlocutoria n. 9753/22 del collegio, a seguito della quale la parte contribuente ha riprodotto la documentazione depositata in allegato all'istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, comprensiva della ricevuta di versamento dell'unica rata dovuta per l'importo di euro 1026,30; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione; che, pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20 luglio 2022 Il Presidente delegato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28280/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Sassari, in via [OSCURATO:PERSONA] n.1, giusta procura in atti avverso la sentenza n. 257/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna -sez. 5 - emessa il 17/11/2017 e depositata il 16/05/2017 con riferimento all'atto RL5H86/2003 Vista l'ordinanza interlocutoria n. 9753/22 del collegio, a seguito della quale la parte contribuente ha riprodotto la documentazione depositata in allegato all'istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, comprensiva della ricevuta di versamento dell'unica rata dovuta per l'importo di euro 1026,30; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione; che, pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20 luglio 2022 Il Presidente delegato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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