CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato, con domiciliazione digitalecome per legge- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5686/2023 depositata il6/04/2023;Numero registro generale 8957/2023Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 23745/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del4/06/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana, quale avvocato indicato debitore per lespese di giustizia pagava le spese di notifica per euro 8,75 dell’avvisodi liquidazione n. 2019/003/EM/000022618/0/001 dell’imposta diregistro emesso dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione diun’ordinanza di assegnazione di credito nell’ambito di proceduraesecutiva;2. l’avvocato promuoveva, quindi, azione di ripetizione d’indebito dinanzial Giudice di pace di Roma;3. il Giudice di pace, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che il credito perl’avviso di liquidazione fosse accessorio al credito principale e quindi4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi al Tribunale di Roma;5. l’Agenzia delle Entrate resisteva all’impugnazione;6. il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5686 del 6/04/2023, ha ritenutoche la questione rientrasse nell’ambito della giurisdizione ordinaria eha accolto la domanda originariamente proposta, con conseguentecondanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore di VergerioDi Cesana, della somma di euro 8,75, compensando le spese di lite,ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.;7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unicomotivo;8. risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale, l’Agenzia delleEntrate;9. il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione,con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza;r.g. n. 8957/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 5Numero registro generale 8957/2023Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 23745/2026Data pubblicazione 21/07/2026considerato che:1. l’unico motivo sul quale si articola il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiCesana è proposto in base all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc. civ. per violazione e falsa applicazione di legge in relazione agliartt. 91 e 92 cod. proc. civ., all’art. 118, comma secondo, disp. att.cod. proc. civ., all’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. eagli artt. 24 e 111 della Costituzione; carenza, illogicità, erroneità econtraddittorietà della motivazione;il motivo ricorso ha ad oggetto la sentenza d’appello nella parte in cuiil Tribunale ha compensato le spese del doppio grado di giudizio senzaalcuna specifica e plausibile motivazione, bensì con un generico elaconico richiamo alle ipotesi disciplinate dall’art. 92 cod. proc. civ.;2. il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate propone due motivi:I motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 del d.lgs.n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12 comma 1 legge n.448/2001 vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3) cod. proc. civ.; devoluzione della questione allagiurisdizione tributaria;II motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4) cod. proc. civ. peromessa decisione sulle questioni sollevate dall’Agenzia delle Entratecirca la non debenza del rimborso;3. il ricorso principale e il ricorso incidentale possono essere decisi sullabase della ragione più liquida, atteso che entrambe le parti fannoriferimento, nei rispettivi atti difensivi e al fine di fondare lecontrapposte pretese, all’avviso di liquidazione dell’imposta diregistro, recante n. 2019/003/EM/000022618/0/001;in particolare, il ricorrente assume che il detto avviso di liquidazionerecava l’imposizione inderogabile del pagamento della somma di euro8,75 a titolo di spese di notifica, mentre la difesa erariale afferma cher.g. n. 8957/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 5Numero registro generale 8957/2023Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 23745/2026Data pubblicazione 21/07/2026sull’avviso era specificato che la somma suddetta non era dovuta nelcaso in cui la notifica fosse avvenuta a mezzo P.E.C.;4. entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto il detto avviso diliquidazione non risulta, stando agli atti accessibili al Collegio almomento della decisione, essere stato prodotto in atti, né la suaubicazione negli atti processuali delle fasi di merito risultacompiutamente indicata e specificata, né il testo dell’avviso diliquidazione risulta essere stato riportato nel ricorso, quantomenonella parte rilevante, concernente l’obbligatorietà o meno delversamento della somma di euro 8,75 anche nel caso di notificamezzo P.E.C., cosicché entrambi gli atti di adizione di questa Corteincorrono in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.civ.; pertanto, questa Corte non è messa in condizione di vagliareadeguatamente la fondatezza o meno delle rispettive prospettazionidifensive, atteso che il testo del detto avviso non risulta neppure dallasentenza del Tribunale di Roma;questa Corte ha già affermato, con pronunce che il Collegio condivide(Cass. Sez. U 27/12/2019 n. 34469; Cass. 21/11/2024 n. 30087),che, se una questione giuridica implicante accertamenti di fatto nonè stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., le censurefondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrentesi limiti a richiamarli senza riprodurli nell'atto o senza fornire puntualiindicazioni per la loro individuazione ovvero, laddove riprodotti, senzafornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne lacollocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;r.g. n. 8957/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 5Numero registro generale 8957/2023Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 23745/2026Data pubblicazione 21/07/20265. entrambi i ricorsi sono, in conclusione, dichiarati inammissibili percarenza nel richiamo degli atti processuali e segnatamente dell’avvisodi liquidazione;6. le spese di lite di questa fase di legittimità, stante la reciprocasoccombenza, possono essere compensate, ai sensi dell’art 92,comma secondo, cod. proc. civ.;7. la decisione di inammissibilità del ricorso principale e di quelloincidentale comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principaleper esserne esente quello incidentale (applicata la prenotazione adebito per l’Amministrazione statale: Cass. 29/01/2016 n. 1778),dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del co. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto;p. q. m.la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 4/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 8957/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 5 di 5