CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41308/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]., che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Marsala, con l'ordinanza indicata in epigrafe, provvedendo in sede di giudizio direttissimo instaurato ai sensi dell'art. 450 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva la separazione del procedimento nei confronti dello stesso in relazione al reato di cui al capo B (art. 648 cod. pen.) e a quello di cui al capo C (art. 697 cod. pen.), rilevando che per tali reati non si era proceduto a seguito di arresto in flagranza. Di conseguenza, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse con il rito ordinario. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala chiedendone l'annullamento in quanto affetto da abnormità, per avere il Tribunale di Marsala esercitato, con le statuizioni adottate, un potere pur riconosciutogli dall'ordinamento ma al di fuori dei casi e dei limiti consentiti, in modo da determinare un'inammissibile regressione del procedimento in ordine ai reati per cui ha restituito gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, in tema di abnormità la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso dell'esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale va, invece, riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro corso del procedimento o del processo. In tale ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (Sez. U, n. 20569, del 18/1/2018, Ksouri, Rv. 272715). Alla stregua di tali principi, l'atto impugnato non può con tutta evidenza ritenersi abnorme essendo lo stesso art. 449 cod. proc. pen.a prevedere espressamente la separazione quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con altri reati per i quali mancavano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito. Di talché, ciò che si contesta è semplicemente la rilevazione di una nullità che si sarebbe in precedenza sanata, senza che da ciò derivino conseguenze con riguardo alla ritualità nel prosieguo dell'esercizio dell'azione penale. Inoltre, non pertinente si rivela la citazione nel ricorso della sentenza Sez. 2 n. 18653 del 2021, poiché essa concerne la diversa situazione della restituzione degli atti al pubblico ministero in relazione ad altre posizioni soggettive non attinte dalla intervenuta dichiarazione di nullità. 3. Da quanto sopra discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Co