CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 17751/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27279/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CMPOBASSO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO d i CAMPOBASSO n. 53/2020 depositata il 18/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il T ribunale di Campobasso accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione n. 4/2015 emessa dal C ollegio R egionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Campobasso con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 25.822,85 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto dell’articolo 15, comma 5 , l. n. 515 del 1993 e dall’articolo 5, comma 4 , lett. g) , della l. n. 43 del 1995 per mancato deposito della rendicontazione delle spese elettorali quale candidato alle elezioni comunali d’Isernia svolte nel maggio 2013. Il T ribunale riten eva integrata la violazione addebitata all’opponente e infondate le questioni da questi sollevate relative alla insussistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione in mancanza di spese e alla configurabilità di un errore scusabile. Il medesimo Tribunale, tuttavia , riten eva che la contestazione della violazione dovesse avvenire nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento dopo ladiffida e, quindi , nel caso di specie entro il 21 novembre 2014 in forza di quanto disposto dall’articolo 14, comma 2 , del la l. n. 689 del 1981 . Pertanto, l’atto formale di contestazione della violazione doveva considerarsi tardivo. Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 2. Il collegio regionale di garanzia proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva algravame. 4. La C orte d ’ A ppello di Campobasso , in accogli mento dell’appello, rigettava l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione numero 4/2015. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava che il termine previsto dall’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 non trovava applicazione nel caso di specie in quanto vi era stata la diffida a sensi del comma 8 dell’articolo 15 della l. n. 515 del 1993. In tal senso si era espressa la giurisprudenza di legittimità fondando l’interpretazione della legge sul fatto che la diffida ad adempiere assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l’illecito e nel contempo lo avverte della pendenza del procedimento sanzionatorio con la conseguente superfluità dell’invio di un ulteriore diffida prima dell’irrogazione della sanzione, essendo l’interessato già a conoscenza della natura dell’addebito e della pendenza della procedura. La possibilità per l’incolpato, conseguente alla notifica dell’atto di diffida, di sanare la condotta omissiva sin dall’inizio mediante la presentazione della dichiarazione sulle spese comportava un trattamento di maggior favore rispetto a quello stabilito in via generale dalla l. n. 689 del 1981 che non prevedevapossibilità di sanatoria di un illecito amministrativo già perfezionato. D’altra parte, assumeva rilievo anche la clausola di chiusura di cui al comma 19 del citato articolo 15 che, nel richiamare la disciplina generale sulle sanzioni amministrative , facevasalvo quanto diversamente disposto. Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 In conclusione, una volta inviata la diffida non era necessario, o ve il trasgressore non avesse provveduto a sanare l’omissione nel termine fissato e quindi non avesse presentato la dichiarazione delle spese, procedere ad una nuova contestazione ai sensi dell’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 e,dunque, non era applicabile il termine di 90 giorni ivi previsto. L’accoglimento del motivo in esame, essendo assorbente , consentiva di non esaminare il secondo motivo di appello proposto in via subordinata. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Campobasso ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della l. n. 515 del 1993, articolo 15, commi 5 , 8, 19 e della l. n. 689 del 1981, articolo 14, commi 2 e 6, e della l. n.241 del 1990 articoli 1 e 2. La censura ha ad oggetto l’applicabilità del termine di 90 giorni previsto dall’articolo 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 quale termine di decadenza per l’esercizio della potestà punitiva da parte dell’autorità amministrativa. Il ricorrente evidenzia la natura complessa dell’atto di diffida che dovrebbe contenere sia l’accertamento della condotta sia la conseguente sanzione pecuniaria. Nella specie,invece , la diffida - contestazione notificata al ricorrente non rispettava la peculiare duplice struttura. Infatti l’atto notificato al ricorrente conteneva solo l’invito a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 assunte per la propaganda elettorale e nel medesimo atto si affermava che, decorso inutilmente il termine assegn ato , i l collegio previa contestazione e notificazione della violazione secondo le disposizioni previste dalla l. n. 689 del 1981 avrebbe applicato la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 ad euro 103.291,38 prevista dall’articolo 15 l .n. 515 del 1993. A seguito della mancata trasmissione della documentazione richiesta con la diffida, il collegio regionale di garanzia elettorale notificava all’interessato il 4 febbraio 2015, quindi oltre il termine di decadenza di 90 giorni, l’atto di contestazione dell’avvenuta violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7 , comma 6 , della l. n. 515 del 1993 richiamato dall’articolo 13, comma 6 , della l. n. 96 del 2012. Con l’avvertenza per l’incolpato di far pervenire entro 30 giorni dalla data di notifica scritti difensivi e documentio la richiesta di essere sentito personalmente. Con ordinanza ingiunzione n. 4/ 2015 il collegio richiamava specificamente la suddetta nota del 4 febbraio con la quale aveva contestato la mancata trasmissione della documentazione e richiamava espressamente anche la l. n. 689 del 1981 . Dal complessivo esame degli atti di causa emergerebbe, dunque , che la contestazione fu scientemente e manifestamente effettuata dal collegio di garanzia elettorale ai sensi dell’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 come correttamente rilevato dal giudice di primo grado. Inoltre,nella diffida non era indicato l’importo da pagare a titolo di sanzione. Infatti, l’amministrazio ne ha dovuto emettere un successivo atto di contestazione della sanzione ritenendo idonea la precedente diffida del 22 luglio 2014. Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 In conclusione, sulla base di quanto affermato , la contestazione è stata formulata oltre il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 14 della l.n. 689 del 1981. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Il collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui: «La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della l. n. 515 del 1993, con la quale il collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa, a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio, sicché è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura»(Sez. 1, Ord. n. 28262 del 2019) . Si è, infatti, condivisibilmente osservato che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia dipubblicità delle fonti di finanziamento della propaganda elettorale, le finalità alle quali assolve la contestazione prevista in via generale dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 di portare a conoscenza del trasgressore l’illecito e il procedimento per metterlo in condizione di svolgere le proprie difese - sono assicurate dall'istituto della diffida di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996 n. 672, a mezzo del quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] invita il candidato incorso nel mancato deposito nel termine previsto della Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 dichiarazione di cui all'art. 7, comma sesto, della legge, a provvedere all'adempimento entro il successivo perentorio termine di quindici giorni, sotto comminatoria dell'applicazione della sanzione prevista dal precedente comma quinto, non essendo necessaria, in caso di inottemperanza alla diffida, una nuova contestazione (Sez. 2, Sentenza n. 7138 del 17/03/2008, Rv. 602658 -01). Peraltro, è del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui la contestazione dell’illecito deve indicare anche l’importo da pagare a titolo di sanzione in quanto come si è detto la contestazione di cui all’art. 14 l. n. 689 del 1981 svolge la diversa funzione di portare a conoscenza dell’incolpazione il soggetto destinatario dell’atto al fine di consentirgli un efficace diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio.La medesima ratio come si è detto, deve riscontrarsi nell’atto di diffida previsto dall’art. 15, comma 8, della l. n. 515 del 1993 che introduce una disciplina più favorevole per l’incolpato che viene posto nelle condizioni oltre che di conoscere la contestazione anche di sanare la condotta illecitae di evitare di incorrere nella decadenza se eletto. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione nonché insufficiente motivazione per mancata ed erronea valutazione delle prove complessivamente acquisite, omesso esame circa un punto decisivo della controversia. La censura, in parte ripetitiva della precedente , h a ad oggetto l’ omesso esame della documentazione prodotta Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 dall’incolpato in particolare la dichiarazione resa dal senatore d’Ambrosio con nota del 9 agosto 2014. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezz amento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.U, Sent . n. 20867 del 2020) . D’altra parte, l’illecito in esame è un illecito omissivo di pura condotta e il ricorrente f a riferimento ad una dichiarazione del senatore d’Ambrosio che il Collegio di garanzia ha ritenuto inidonea a giustificare la condotta omissiva dell’Antonilli ma omette del tutto di riportare il contenuto di tale dichiarazione. Ne consegue che la censura è inammissibile anche sotto il profilo del difetto di specificità del motivo essendo il ricorrente venuto meno all’onere di riportare quantomeno in sintesi il contenuto del Ric. 2020n. 27279sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /2023 documento che asserisce non essere stato valutato dall’amministrazione. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib