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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19335/2026

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in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2117Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 2626/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 4232/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom ero registro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026del 29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMNEuNmeAro di raccolta generale 19335/2026SARRACINO.

Data pubblicazione 11/06/20261.

La Corte di Appello di Roma, accogliendo l’appello propostodall’INPS, rigettava la domanda - proposta da [OSCURATO:PERSONA]scarl (di seguito anche: GIEMME) - di accertamento negativo deicrediti contributivi di cui al verbale Inps del 3.2.2016, relativoal periodo da ottobre 2012 al 31.12.2015Il verbale di accertamento innanzi indicato contesta la violazionedel cd. minimale contributivo, avendo l’Inps imputato allasocietà cooperativa GIEMME l’impiego di un numero di socilavoratori, con contratto part-time, superiore al 30%% delpersonale assunto, oltre che per orari settimanali inferiori aquelli previsti dal ccnl (art. 17 c.c.n.l.

“autorimesse-veicoli conconducente”), altresì escludendo dalla base imponibile la 13^ ela 14^.2.

Propone ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe,proponendo quattro motivi.3.

Resiste con controricorso l’Inps.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso per cassazione, denunzia inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 6, della l. n. 142 del 2001 e dell’art.1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989.GIEMME sostiene che l’art. 6 della l. n. 142 del 2001, chedi adottare disposizioni derogatorie in pejus anche rispetto allacontrattazione collettiva nazionale (quindi anche con riduzionedegli orari di lavoro ai fini del part time), consentendo l’adozNuiomneroe r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026degli interventi più opportuni ed idonei per far fronNtuem eroa dlli era ccolta generale 19335/2026difficoltà economiche, con possibilità di sospensione dDealt a pubblicazione 11/06/2026rapporto di lavoro ed anche delle obbligazioni contrattuali,autorizza – a differenza di quanto affermato nella sentenzaimpugnata – la deroga alla previsione di cui all’art. 1, comma 1,del d.l. n. 338 del 1989, conv, con modif. dalla l. n. 389 del1989.Conseguentemente argomenta che nel caso di specie èinapplicabile il principio del cd. minimale contributivoimponibile, invocando a sostegno del proprio assuntol’insegnamento di Cass. n. 19096/2018, oltre che gli interpellidel Ministero del Lavoro n. 7 del 2009 e n. 48 del 2009.2.

Con il secondo mezzo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia, in relazione alla errata applicazione dell’art. 6 l. n.142 del 2001.GIEMME lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui haaffermato l’irrilevanza della crisi aziendale; rimarca, di contro,la rilevanza di detto “fatto” che comporta la possibilità per lacooperativa di adottare tutte le misure già ricordate nel primomotivo, in tema di riduzione della retribuzione, dell’orario dilavoro ai fini del part-time, oltre che di sospensione sia delrapporto di lavoro che delle obbligazioni contrattuali.2.1.

I primi due motivi in ragione dell’intima connessionepossono essere esaminati congiuntamente.Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.Questa Corte, con insegnamento cui il Collegio si riporta (cfr.Cass. n. 15172/2019, rv. 654104-01 e la motivazione ivi resacui si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonessendo emerse ragioni per una rimeditazione) ha già affermatoche la regola del cd. minimale contributivo, di cui all'aNrutm.e r1o r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si Naumpeproli dci ara ccolta generale 19335/2026anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della Dla.t a pubblicazione 11/06/2026n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti lariduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimicontrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando taledelibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuanola retribuzione minima da assumere come parametro per ilcalcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, néfacendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi .Orbene nella fattispecie qui all’attenzione è incontestato,emergendo altresì, oltre che dalla sentenza impugnata (pag. 2,4^ rigo) anche dallo stesso ricorso di cassazione (pag. 2 et ss.),che le riduzioni della retribuzione, degli orari di lavoro, etc. sonostate disposte da GIEMME con delibera del 31.3.2013.Ne consegue, alla luce di quanto si è esposto, la correttezzadella pronunzia nella parte in cui ha affermato l’applicazionedell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989,irrilevante lo stato di crisi aziendale, essendo state operate lemodifiche della retribuzione, dell’orario di lavoro, etc., condelibera aziendale ovvero con atto non rilevante a tal fine.Conseguentemente in alcun modo giova alle ragioni dellasocietà - come già affermato anche dalla Corte di appello - laverifica della sussistenza o meno in concreto dello stato di crisiaziendale, di cui al secondo motivo.Per mera completezza va altresì dato atto della irrilevanza, aifini qui in rilievo, del precedente (Cass. n. 19096/2018) citatoda GIEMME a conforto della propria tesi, trattandosi di unapronunzia resa nell’alveo di una controversia che vedevacontrapposti dipendenti e cooperativa e non la cooperativa el’Inps, quindi inerente al solo rapporto di lavoro e non aNnucmhereo r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026quello previdenziale.

Numero di raccolta generale 19335/20263.

La terza doglianza censura, in relazione all’art. 360, commDaat a pubblicazione 11/06/20261, n. 3 c.p.c. la falsa applicazione del c.c.n.l. di riferimento.GIEMME rimarca che l’art. 17 Autorimesse – Noleggio veicoli conconducente, come rinnovato il 18.1.2001, non è applicabile allafattispecie in esame e ciò in quanto la cooperativa, qui ricorrentein cassazione, svolgeva esclusivamente attività di noleggio autocon conducente, laddove, il c.c.n.l. richiamato concerne ladiversa fattispecie del noleggio auto senza autista.3.1.

Il motivo è inammissibile perché: a) viola il principio dispecificità di cui all’art. 366 c.p.c., sub specie di autosufficienza,non essendo riportati in modo congruo, ai fini di ognivalutazione, i passi rilevanti della contrattazione qui in rilievodella quale non è nemmeno è segnalato il “dove” ed il “quando”della produzione nel giudizio di merito, indispensabiletrattandosi di contratti collettivi di diritto privati, dei qualiperaltro la sentenza di appello nega la produzione in giudizio(cfr. sentenza pag. 3); b) non si confronta con la seconda ratiodecidendi: il difetto di allegazione che dall’applicazione didiverso contratto sarebbe derivato un diverso calcolo del dovuto(cfr. ancora pag. 3 della sentenza).4.

Con la quarta ed ultima doglianza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., è denunziata, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1quater del T.U. di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.Parte ricorrente in cassazione lamenta la condanna alpagamento delle spese di lite del giudizio di appello, sostenendoche il mancato esame (in ragione dell’assorbimento del terzo edel quarto motivo di appello dell’Inps) avrebbe imposto lacompensazione.

Nega in ogni caso la sussistenza deipresupposti per la sua condanna alla refusione delle spesNeu mdeerol r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026doppio grado di giudizio.

Numero di raccolta generale 19335/20264.1.

Il motivo è infondato alla luce della piana applicazione dDaat a pubblicazione 11/06/2026parte della Corte territoriale del principio della soccombenza.4.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.5.

Le spese di lite del giudizio di legittimità del pari seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.6.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater), se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondereall’INPS le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500 percompenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di legge e spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 19335/2026Data pubblicazione 11/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2117Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 2626/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 4232/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom ero registro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026del 29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMNEuNmeAro di raccolta generale 19335/2026SARRACINO. Data pubblicazione 11/06/20261. La Corte di Appello di Roma, accogliendo l’appello propostodall’INPS, rigettava la domanda - proposta da [OSCURATO:PERSONA]scarl (di seguito anche: GIEMME) - di accertamento negativo deicrediti contributivi di cui al verbale Inps del 3.2.2016, relativoal periodo da ottobre 2012 al 31.12.2015Il verbale di accertamento innanzi indicato contesta la violazionedel cd. minimale contributivo, avendo l’Inps imputato allasocietà cooperativa GIEMME l’impiego di un numero di socilavoratori, con contratto part-time, superiore al 30%% delpersonale assunto, oltre che per orari settimanali inferiori aquelli previsti dal ccnl (art. 17 c.c.n.l. “autorimesse-veicoli conconducente”), altresì escludendo dalla base imponibile la 13^ ela 14^.2. Propone ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe,proponendo quattro motivi.3. Resiste con controricorso l’Inps.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, denunzia inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 6, della l. n. 142 del 2001 e dell’art.1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989.GIEMME sostiene che l’art. 6 della l. n. 142 del 2001, chedi adottare disposizioni derogatorie in pejus anche rispetto allacontrattazione collettiva nazionale (quindi anche con riduzionedegli orari di lavoro ai fini del part time), consentendo l’adozNuiomneroe r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026degli interventi più opportuni ed idonei per far fronNtuem eroa dlli era ccolta generale 19335/2026difficoltà economiche, con possibilità di sospensione dDealt a pubblicazione 11/06/2026rapporto di lavoro ed anche delle obbligazioni contrattuali,autorizza – a differenza di quanto affermato nella sentenzaimpugnata – la deroga alla previsione di cui all’art. 1, comma 1,del d.l. n. 338 del 1989, conv, con modif. dalla l. n. 389 del1989.Conseguentemente argomenta che nel caso di specie èinapplicabile il principio del cd. minimale contributivoimponibile, invocando a sostegno del proprio assuntol’insegnamento di Cass. n. 19096/2018, oltre che gli interpellidel Ministero del Lavoro n. 7 del 2009 e n. 48 del 2009.2. Con il secondo mezzo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia, in relazione alla errata applicazione dell’art. 6 l. n.142 del 2001.GIEMME lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui haaffermato l’irrilevanza della crisi aziendale; rimarca, di contro,la rilevanza di detto “fatto” che comporta la possibilità per lacooperativa di adottare tutte le misure già ricordate nel primomotivo, in tema di riduzione della retribuzione, dell’orario dilavoro ai fini del part-time, oltre che di sospensione sia delrapporto di lavoro che delle obbligazioni contrattuali.2.1. I primi due motivi in ragione dell’intima connessionepossono essere esaminati congiuntamente.Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.Questa Corte, con insegnamento cui il Collegio si riporta (cfr.Cass. n. 15172/2019, rv. 654104-01 e la motivazione ivi resacui si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonessendo emerse ragioni per una rimeditazione) ha già affermatoche la regola del cd. minimale contributivo, di cui all'aNrutm.e r1o r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si Naumpeproli dci ara ccolta generale 19335/2026anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della Dla.t a pubblicazione 11/06/2026n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti lariduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimicontrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando taledelibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuanola retribuzione minima da assumere come parametro per ilcalcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, néfacendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi .Orbene nella fattispecie qui all’attenzione è incontestato,emergendo altresì, oltre che dalla sentenza impugnata (pag. 2,4^ rigo) anche dallo stesso ricorso di cassazione (pag. 2 et ss.),che le riduzioni della retribuzione, degli orari di lavoro, etc. sonostate disposte da GIEMME con delibera del 31.3.2013.Ne consegue, alla luce di quanto si è esposto, la correttezzadella pronunzia nella parte in cui ha affermato l’applicazionedell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989,irrilevante lo stato di crisi aziendale, essendo state operate lemodifiche della retribuzione, dell’orario di lavoro, etc., condelibera aziendale ovvero con atto non rilevante a tal fine.Conseguentemente in alcun modo giova alle ragioni dellasocietà - come già affermato anche dalla Corte di appello - laverifica della sussistenza o meno in concreto dello stato di crisiaziendale, di cui al secondo motivo.Per mera completezza va altresì dato atto della irrilevanza, aifini qui in rilievo, del precedente (Cass. n. 19096/2018) citatoda GIEMME a conforto della propria tesi, trattandosi di unapronunzia resa nell’alveo di una controversia che vedevacontrapposti dipendenti e cooperativa e non la cooperativa el’Inps, quindi inerente al solo rapporto di lavoro e non aNnucmhereo r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026quello previdenziale. Numero di raccolta generale 19335/20263. La terza doglianza censura, in relazione all’art. 360, commDaat a pubblicazione 11/06/20261, n. 3 c.p.c. la falsa applicazione del c.c.n.l. di riferimento.GIEMME rimarca che l’art. 17 Autorimesse – Noleggio veicoli conconducente, come rinnovato il 18.1.2001, non è applicabile allafattispecie in esame e ciò in quanto la cooperativa, qui ricorrentein cassazione, svolgeva esclusivamente attività di noleggio autocon conducente, laddove, il c.c.n.l. richiamato concerne ladiversa fattispecie del noleggio auto senza autista.3.1. Il motivo è inammissibile perché: a) viola il principio dispecificità di cui all’art. 366 c.p.c., sub specie di autosufficienza,non essendo riportati in modo congruo, ai fini di ognivalutazione, i passi rilevanti della contrattazione qui in rilievodella quale non è nemmeno è segnalato il “dove” ed il “quando”della produzione nel giudizio di merito, indispensabiletrattandosi di contratti collettivi di diritto privati, dei qualiperaltro la sentenza di appello nega la produzione in giudizio(cfr. sentenza pag. 3); b) non si confronta con la seconda ratiodecidendi: il difetto di allegazione che dall’applicazione didiverso contratto sarebbe derivato un diverso calcolo del dovuto(cfr. ancora pag. 3 della sentenza).4. Con la quarta ed ultima doglianza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., è denunziata, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1quater del T.U. di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.Parte ricorrente in cassazione lamenta la condanna alpagamento delle spese di lite del giudizio di appello, sostenendoche il mancato esame (in ragione dell’assorbimento del terzo edel quarto motivo di appello dell’Inps) avrebbe imposto lacompensazione. Nega in ogni caso la sussistenza deipresupposti per la sua condanna alla refusione delle spesNeu mdeerol r egistro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026doppio grado di giudizio. Numero di raccolta generale 19335/20264.1. Il motivo è infondato alla luce della piana applicazione dDaat a pubblicazione 11/06/2026parte della Corte territoriale del principio della soccombenza.4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.5. Le spese di lite del giudizio di legittimità del pari seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.6. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater), se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondereall’INPS le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500 percompenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di legge e spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 1778/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 19335/2026Data pubblicazione 11/06/2026
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